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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2025

ECLI:EU:T:2025:742
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TO0510_INF

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 luglio 2025 –

[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (GEMBALLIN)

(causa T‑510/24) «Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo GEMBALLIN – Marchi dell’Unione europea e nazionale figurativo e denominativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Motivo di nullità relativa – Insussistenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 8, § 5, e 60, § 1, a)] (v. punti 21, 23, 24, 47)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Prova della notorietà – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 8, § 5, e 60, § 1, a)] (v. punto 22) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0510_INF Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 luglio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (GEMBALLIN) (causa T‑510/24) «Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo GEMBALLIN – Marchi dell’Unione europea e nazionale figurativo e denominativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Motivo di nullità relativa – Insussistenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 8, § 5, e 60, § 1, a)] (v. punti 21, 23, 24, 47) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Prova della notorietà – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 8, § 5, e 60, § 1, a)] (v. punto 22) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
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