CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 44755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 del TRIBUNALE di FERRARAeato avviparti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi di legge e di motivazione. Rilevato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017 e che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere és e sore [OSCURATO:PERSONA] tru