CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37303/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Antonio FRASCA volta a ottenere la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Napoli in data 6 novembre 2007, confermata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 1° dicembre 2008, relativa alla condanna per la partecipazione a un'associazione mafiosa ex articolo 416-bis, commi dal primo al quinto e settimo, cod. pen., accertata nel 2004 con condotta permanente, escludendo l'illegalità della pena alla luce della successione delle leggi penali che hanno modificato il trattamento sanzionatorio e, comunque, la cessazione della partecipazione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado, con conseguente applicazione delle pene previste in forza delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251. 2. [OSCURATO:PERSONA] FRASCA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione perché non si è tenuto in considerazione che, in forza della sentenza pronunciata nel connesso processo definito con rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Napoli in data 20 dicembre 2005, la permanenza del vincolo associativo si è arrestata prima della entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 che ha aggravato il trattamento sanzionatorio. Del resto, l'avvenuto arresto in data 20 dicembre 2004 del vertice associativo [OSCURATO:PERSONA] e quello dello stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avvenuto nel febbraio 2005 sono anteriori alla novella e dimostrano la cessazione della permanenza del vincolo associativo. La sentenza di appello, d'altra parte, ha riconosciuto l'estraneità di Antonio FRASCA alle successive vicende processuali che hanno coinvolto Mazzarella, in ordine alle quali, infatti, il condannato non era stato raggiunto dall'ordinanza cautelare che aveva invece colpito il primo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che non risulta controverso: - che FRASCA è stato condannato in primo grado in data 6 novembre 2007 alla pena di anni otto di reclusione per la partecipazione a un'associazione mafiosa ex articolo 416-bis, commi dal primo al quinto e settimo, cod. pen., accertata nel 2004 con condotta permanente; - che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 6 novembre 2007; - che la questione della legge penale applicabile, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, non è stata posta nel giudizio di merito, conclusosi con declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 16669 del 10/02/2010); - che la pena prevista per la partecipazione all'associazione mafiosa era compresa nella forbice edittale (da quattro a dieci anni di reclusione) prevista prima della modifica introdotta con legge n. 251 del 2005 che ha elevato tale forbice (da sette a quindici anni di reclusione). 3. Ciò premesso, il ricorso è anzitutto generico perché non si confronta con la motivazione stesa dal giudice dell'esecuzione il quale ha evidenziato che la pena irrogata nel giudizio di merito è comunque rientrante nella forbice edittale prevista prima della modifica introdotta dalla legge n. 251 del 2005, sicché non si comprende in cosa consista la presunta illegalità della sanzione applicata, che sarebbe in ipotesi emendabile anche in sede esecutiva (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108), potendosi semmai discutere, non però in questa sede, ma piuttosto nel giudizio di merito già conclusosi, della quantificazione della pena ex art. 133 e segg. cod. pen. 4. Il ricorso è, del resto, infondato nel merito con riguardo alla deduzione difensiva circa il vizio della motivazione in merito alla cessazione della permanenza dell'associazione camorristica in data successiva all'entrata in vigore della novella dell'art. 416-bis cod. pen. introdotta con legge n. 251 del 2005. 4.1. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado» (Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017 dep. 2018, P.G. in proc. Olivieri, Rv. 272138), sicché, alla luce di quanto risulta dagli atti, la cessazione della partecipazione è stata fatta risalire alla pronuncia della sentenza di primo grado, cioè ben oltre la data dell'arresto del ricorrente avvenuto, a seguito di estradizione, nel febbraio 2004 e di quello del capo clan intervenuto nel dicembre 2004. Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, fatto puntuale applicazione del principio di diritto costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta" (ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta criminosa), qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data predetta, e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione accertarla, attraverso un'analisi accurata degli elementi a sua disposizione» (Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, Formicola, Rv. 257725), procedendo nel concreto ad accertare la data di cessazione della permanenza in data successiva alla novella, escludendo con motivazione affatto illogica la rilevanza dell'arresto del capo clan operato in data 20 dicembre 2004. 4.2. Del resto, sul punto il ricorso è generico e infondato perché ascrive all'arresto dell'imputato e del capo clan il diretto ed automatico effetto di disarticolare il clan camorristico, mentre è ben noto che «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento» (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121). Spettava, pertanto, al ricorrente di sviluppare specifiche argomentazioni idonee a dimostrare la cessazione del legame associativo mafioso, non risultando, del resto, neppure dedotto l'allontanamento del ricorrente dal clan o lo scioglimento di esso.4.3. Sono, sul punto, insufficienti a superare le logiche conclusioni cui è giunto il giudice dell'esecuzione, le argomentazioni che fanno leva sulla data di pronuncia della sentenza a carico di altri associati perché si è sottolineato che, durante il periodo di detenzione cautelare sofferto per i fatti per cui si è giunti alla condanna e finanche durante la celebrazione del processo a suo carico, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al pari altri associati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), inviava indicazioni ai sodali in libertà per indurre alcune vittime a ritrattare le dichiarazioni accusatorie, così palesando quella persistente forza di intimidazione che costituisce la manifestazione esteriore del vincolo associativo. Il ricorso è del tutto silente sul punto. 4.4. Intrinsecamente contraddittoria è, infine, la deduzione difensiva concernente quel passaggio della motivazione del giudice di secondo grado che riguarda la presunta estraneità del ricorrente ai successivi fatti delittuosi che avevano portato all'arresto di altri sodali, proprio perché da ciò si evince la piena operatività del clan in epoca successiva alla novella legislativa, elemento di per sé sufficiente a confermare la permanenza del vincolo associativo fino alla data della pronuncia della sentenza di primo grado. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ric