Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:T:2026:397
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
12 giugno 2026 (
*
)
« Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – Domanda di provvedimenti provvisori – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi »
Nella causa T‑140/26 R,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia), rappresentata da M. Debertolis, M. de Vita, V. di Vilio, D. Gallo, E. Sotgiu e A. Zoppini, avocats,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da A. Boitoş, N. Cambien, P. Caro de Sousa e P. Tomassi, in qualità di agenti,
convenuta,
[OSCURATO:PERSONA]
vista l’ordinanza del 16 marzo 2026, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑140/26 R, non pubblicata),
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], chiede, in via principale, la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2025) 8563 final della [OSCURATO:PERSONA], del 15 dicembre 2025, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (AT.40545) – Batterie di avviamento per automobili) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] europea le ha inflitto un’ammenda di EUR 15 594 000, senza che sia necessario costituire una garanzia bancaria o altre garanzie finanziarie, e, in subordine, che le siano concesse agevolazioni di pagamento secondo un calendario adeguato conforme alla buona prassi, eventualmente previa costituzione di un pegno sulle sue azioni proprie, senza che essa sia tenuta a costituire una garanzia bancaria o altre garanzie finanziarie per il pagamento dell’ammenda inflittale.
Fatti all’origine del procedimento e conclusioni delle parti
2
La ricorrente è una società di diritto italiano.
3
Il 15 dicembre 2025 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa.
4
All’articolo 1 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] addebita alle imprese e associazioni di imprese contemplate da tale disposizione, tra cui la ricorrente, di aver partecipato a un’infrazione unica e continuata, vietata dall’articolo 101 TFUE e dall’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), mediante una serie di pratiche collusive che sarebbero intervenute con il sostegno di un’associazione di categoria.
5
L’articolo 2 della decisione impugnata dispone che, in caso di ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, «l’importo delle ammende è coperto entro i termini previsti con la costituzione di una garanzia finanziaria accettabile o effettuando un pagamento a titolo provvisorio dell’ammenda». L’articolo 4 di detta decisione precisa che «l’ammenda inflitta alle imprese di cui all’articolo 2, lettera c), può essere pagata a rate, a condizione che EUR 5 198 000 siano versati entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione», fermo restando che «l’importo residuo di EUR 10 396 000, maggiorato degli interessi calcolati conformemente all’ultimo comma del presente articolo, è versato entro quindici mesi dalla data di notifica della presente decisione».
6
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2026, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere, in via principale, l’annullamento integrale della decisione impugnata, in subordine, l’annullamento parziale di tale decisione, nella parte in cui essa ricorrente è stata dichiarata direttamente e solidalmente responsabile, conformemente all’articolo 2, lettere c) e d), di detta decisione, e, in ulteriore subordine, l’eliminazione dell’ammenda, tenuto conto della sua mancanza di capacità contributiva, o una riduzione adeguata, a causa del suo carattere sproporzionato o della sua parziale mancanza di capacità contributiva.
7
Con atto separato, depositato lo stesso giorno nella cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, in cui chiede che il presidente del Tribunale voglia:
– conformemente all’articolo 278 TFUE e all’articolo 156, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento di procedura del Tribunale, sospendere l’esecuzione della decisione impugnata, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto un’ammenda di EUR 15 594 000, senza che sia necessario costituire una garanzia bancaria o altre garanzie finanziarie;
– in subordine, ai sensi dell’articolo 279 TFUE e dell’articolo 156, paragrafi da 2 a 4, del regolamento di procedura, concederle agevolazioni di pagamento secondo un calendario adeguato conforme alla buona prassi, eventualmente previa costituzione di un pegno sulle sue azioni proprie, il cui valore è stimato dalla [OSCURATO:PERSONA] in EUR 22 000 000, senza che essa sia tenuta a costituire una garanzia bancaria o altre garanzie finanziarie per il pagamento dell’ammenda inflittale;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
8
Nelle sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 12 marzo 2026, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il presidente del Tribunale voglia:
– respingere la domanda di provvedimenti provvisori;
– condannare la ricorrente alle spese.
9
Il 13 aprile 2026 la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una lettera, nella quale presentava un elemento documentale nuovo.
10
Il 23 aprile 2026 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato presso la cancelleria del Tribunale le proprie osservazioni sulla lettera della ricorrente del 13 aprile 2026.
In diritto
Considerazioni generali
11
Dal combinato disposto degli articoli 278 e 279 TFUE, da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, risulta che il giudice del procedimento sommario può, ove reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari, in applicazione dell’articolo 156 del regolamento di procedura. Nondimeno, l’articolo 278 TFUE sancisce il principio del carattere non sospensivo dei ricorsi, poiché sussiste una presunzione di legittimità degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea. Pertanto, solo in via eccezionale il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori (ordinanza del 19 luglio 2016, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], T‑131/16 R, EU:T:2016:427, punto 12).
12
L’articolo 156, paragrafo 4, prima frase, del regolamento di procedura stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino
prima facie
la concessione del provvedimento provvisorio richiesto».
13
Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata
prima facie
in fatto e in diritto (
fumus boni iuris
) e che gli stessi sono urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi della parte che li richiede, che essi vengano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Tali condizioni sono cumulative, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora una di dette condizioni non sia soddisfatta. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, al bilanciamento degli interessi in gioco (v. ordinanza del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, punto 21 e giurisprudenza citata).
14
Nell’ambito di tale valutazione complessiva, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le condizioni di cui sopra nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma giuridica gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [v. ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R), non pubblicata, EU:T:2012:507, punto 23 e giurisprudenza citata].
15
Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il presidente del Tribunale ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza che sia utile sentire preliminarmente le osservazioni orali delle parti.
16
Nelle circostanze del caso di specie, occorre esaminare anzitutto se sia soddisfatta la condizione relativa al
fumus boni iuris
.
Sulla condizione relativa al
fumus boni iuris
17
Secondo una costante giurisprudenza, il requisito relativo al
fumus boni iuris
è soddisfatto quando almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appare,
prima facie
, non privo di serio fondamento. Ciò si verifica quando uno dei motivi dedotti rivela l’esistenza di un importante disaccordo di diritto o di fatto la cui soluzione non è immediatamente ovvia e richiede pertanto un esame approfondito che non può essere effettuato dal giudice investito della domanda di provvedimenti provvisori, ma deve essere oggetto del procedimento principale [v., in tal senso, ordinanze del 3 dicembre 2014, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑431/14 P‑R, EU:C:2014:2418, punto 20 e giurisprudenza citata, e del 1º marzo 2017, EMA/MSD [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] international, C‑512/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2017:149, punto 59 e giurisprudenza citata].
18
Nel caso di specie, al fine di dimostrare che la decisione impugnata è,
prima facie
, viziata da illegittimità, la ricorrente deduce otto motivi.
19
Occorre esaminare, per ragioni di celerità che caratterizzano il procedimento cautelare, l’ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), del punto 35 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2) (in prosieguo: gli «Orientamenti per il calcolo delle ammende»), del diritto a una buona amministrazione e dell’articolo 296 TFUE, per rigetto erroneo della domanda di tener conto della mancanza di capacità contributiva presentata da essa ricorrente e per difetto di motivazione.
20
Con il suo ottavo motivo, in primo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non prende in considerazione la valutazione del contesto economico e giuridico nel quale essa si trovava al momento della sua domanda diretta ad ottenere che si tenesse conto della sua mancanza di capacità contributiva, in violazione delle disposizioni del punto 35 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende.
21
Più precisamente, la ricorrente fa valere che elementi quali il deterioramento della solvibilità, il fatto che gli enti creditizi siano meno disposti a mantenere o a rinnovare le linee di credito, o addirittura non vi siano più disposti, l’impossibilità di trovare nuove risorse sul mercato e l’effetto di tali fattori sulla redditività futura e sul valore economico degli attivi, costituiscono la condizione preliminare indispensabile per valutare se l’ammenda soddisfi le due condizioni enunciate al punto 35 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende.
22
Secondo la ricorrente, tali fattori caratterizzano il contesto economico che può influenzare la valutazione delle due condizioni applicabili in materia di valutazione di una domanda di riduzione dell’ammenda per mancanza di capacità contributiva, vale a dire il fatto che l’ammenda comporterebbe un danno irrimediabile per la redditività economica dell’impresa e che essa porterebbe a privare i suoi attivi di qualsiasi valore, con la conseguenza che, in assenza di un’analisi corrispondente, qualsiasi valutazione della redditività futura e del valore degli attivi sarebbe inevitabilmente astratta, al di fuori del contesto e, di conseguenza, irrimediabilmente incompleta.
23
La ricorrente precisa che, nella decisione impugnata, nella sua valutazione della domanda di riconoscimento della mancanza di capacità contributiva in relazione alle difficoltà di ottenere crediti, la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione solo i dati contabili, ignorando totalmente le prove relative alle difficoltà di accesso al credito o di ingresso nel capitale sociale portate alla sua attenzione. Tra gli argomenti che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso in considerazione, la ricorrente rileva che la condizione indispensabile per non uscire dal mercato di riferimento risiede nel perseguimento dei considerevoli investimenti in ricerca e sviluppo richiesti da un mercato così tecnologico e regolamentato. Secondo la ricorrente, la riduzione degli investimenti comprometterebbe al riguardo il fondamento dei fattori di successo del piano industriale, determinando un graduale deterioramento delle prospettive di generazione di un margine operativo lordo con ripercussioni sul rispetto degli impegni, sui piani di riduzione del debito finanziario e, infine, sul deterioramento della capacità stessa di onorare gli impegni finanziari ed operativi a breve e medio termine. Gli investimenti industriali strategici e il rimborso del debito finanziario costituirebbero elementi strutturali, che non potrebbero né essere eliminati dalla dinamica finanziaria né essere modificati. La ricorrente afferma di non potervi rinunciare senza compromettere la sua sopravvivenza industriale e di non poter sospendere i suoi piani di rimborso dei prestiti senza comportare una conclamata situazione di default.
24
In secondo luogo, per quanto riguarda le tre azioni individuate dalla [OSCURATO:PERSONA] per recuperare liquidità ai fini del pagamento dell’ammenda, il fatto che tali soluzioni siano proposte confermerebbe implicitamente che, in assenza di tali meccanismi, si dovrebbe ritenere che la mancanza di capacità contributiva sia dimostrata.
25
In particolare, per quanto riguarda la prima di tali azioni, consistente nel mantenere le linee di credito bancario e le linee di credito operative presso le banche, anziché ridurre l’indebitamento come sarebbe stato previsto per i prossimi anni, la ricorrente sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto né del contesto più ampio in cui si inseriscono le previsioni finanziarie e di redditività del gruppo, né della complessità delle norme contrattuali sottese alle linee di credito. Una soluzione del genere presupporrebbe che le banche siano disposte a rivedere contratti che non possono essere modificati, in quanto dedicati ad impegni contrattuali specifici, e che possono, in ogni caso, essere rinegoziati solo nell’ambito di un piano di ristrutturazione, il quale, peraltro, avrebbe poche possibilità di essere concretamente attuato, in quanto non sarebbe fondato su fattori di crisi di natura industriale.
26
Per quanto riguarda la seconda di tali azioni, vale a dire la vendita di una parte delle sue attività o delle sue azioni a terzi o ai suoi azionisti, la ricorrente fa valere che tale soluzione presuppone l’individuazione di un valore di mercato adeguato e la possibilità di trovare investitori interessati da una siffatta operazione.
27
Per quanto riguarda la terza di tali azioni, vale a dire la ricerca di eventuali contributi degli azionisti, la ricorrente precisa che essa non dispone, e non può disporre, di informazioni patrimoniali sugli azionisti, e non può prendere decisioni al loro posto in merito al pagamento dell’ammenda.
28
In tale contesto, la ricorrente afferma di vedersi attribuito un onere della prova irragionevole, fondato, da un lato, sulla necessità di dimostrare concretamente che le risorse da parte degli azionisti non sono disponibili entro i termini prescritti e, dall’altro, sull’erronea ipotesi che, in mancanza di una siffatta dimostrazione, si debba ritenere che gli azionisti dispongano di risorse e siano in grado di pagare l’ammenda.
29
In conclusione, la ricorrente afferma che, pur avendo fornito prove precise e documentate che dimostravano che tutte le condizioni richieste per chiedere che fosse presa in considerazione la mancanza di capacità contributiva erano soddisfatte, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di valutare elementi necessari e preliminari alla valutazione delle condizioni fissate al punto 35 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende e ha fondato il rigetto della sua domanda su presunzioni astratte e non verificate, proponendo misure correttive puramente teoriche e inapplicabili, senza alcuna verifica della loro concreta fattibilità.
30
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
31
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la ricorrente si basa su argomenti succinti che sono solo brevemente menzionati nella domanda di provvedimenti provvisori, mentre, secondo una giurisprudenza consolidata, la parte che chiede i provvedimenti provvisori sarebbe tenuta a fornire indicazioni concrete e precise nel testo della sua domanda di provvedimenti provvisori. Nel caso di specie, l’argomentazione della ricorrente sarebbe sviluppata solo in una relazione tecnica redatta da una società di consulenza, che figura in allegato alla domanda di provvedimenti provvisori (in prosieguo: la «relazione tecnica»).
32
In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita mancata valutazione del contesto economico e giuridico della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dopo aver inviato quattro richieste di informazioni alla ricorrente al fine di valutare la domanda presentata e in esito ad un esame esaustivo dei documenti ricevuti, essa ha concluso che il pagamento dell’ammenda non comprometterebbe la redditività economica della ricorrente e che non vi sarebbe perdita di valore dei suoi attivi. Tuttavia, riconoscendo che potrebbero esservi difficoltà nel reperire risorse a breve termine, dato che alcune delle attività necessarie alla ricerca delle somme necessarie al pagamento dell’intera ammenda, come le cessioni delle azioni proprie o della partecipazione in una controllata, potrebbero richiedere più di tre mesi, essa avrebbe deciso di concedere una dilazione di pagamento. Di conseguenza, essa ritiene che qualsiasi censura vertente su un difetto di istruttoria o di motivazione sia manifestamente infondata.
33
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che le affermazioni della ricorrente si basano sulla relazione tecnica e che quest’ultima non era stata presentata al momento della sua valutazione della capacità contributiva. Tale relazione fornisce informazioni ex post a giustificazione della domanda, che sarebbero irrilevanti ai fini della verifica della regolarità dell’azione della [OSCURATO:PERSONA].
34
In quarto luogo, per quanto riguarda le sue conclusioni relative agli investimenti, all’intervento delle banche e alla vendita di taluni attivi della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di non essere incorsa in alcun errore e che la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’impossibilità di procedere al pagamento dell’ammenda.
35
In particolare, per quanto riguarda la possibilità di chiedere l’intervento dei principali azionisti, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’argomentazione della ricorrente è puramente formale e non riprende il merito dell’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA]. Essa precisa di non aver mai chiesto alla ricorrente di prendere decisioni al posto dei suoi azionisti. Essa avrebbe semplicemente fatto notare che tali azionisti avrebbero avuto un interesse economico ad aiutare la ricorrente a pagare l’ammenda o, quanto meno, una parte di essa, dato che il valore contabile del capitale proprio del gruppo superava considerevolmente l’importo dell’ammenda. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’invito a manifestare interesse presso gli azionisti è altresì conforme alle prassi attuali degli istituti bancari. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che l’intervento degli azionisti era previsto nella valutazione della capacità contributiva come una possibilità supplementare rispetto alle altre due opzioni presentate relative all’utilizzo di linee di credito esistenti o alla vendita di attivi attualmente detenuti dalla ricorrente.
36
A tal riguardo, in primo luogo, occorre formulare le seguenti osservazioni generali.
37
In primis
, per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, nel suo ottavo motivo, la ricorrente si basa su argomenti succinti che sono solo brevemente menzionati nella domanda di provvedimenti provvisori, si deve constatare che tale motivo della ricorrente è stato esposto in modo sufficientemente preciso per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di depositare osservazioni abbastanza dettagliate di diverse pagine e al giudice del procedimento sommario di esercitare il suo controllo.
38
Inoltre, occorre segnalare che la ricorrente ha altresì invocato, nella parte relativa all’urgenza, argomenti riguardanti le soluzioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione della domanda della ricorrente relativa alla mancanza di capacità contributiva.
39
Orbene, alla luce, in particolare, della celerità che caratterizza il procedimento sommario e dei requisiti applicabili al volume degli atti di procedura prodotti dinanzi al Tribunale, non si può esigere che il richiedente i provvedimenti provvisori ripeta sistematicamente gli sviluppi relativi ad elementi di fatto o di diritto che sono già stati presentati in un’altra parte della sua domanda di provvedimenti provvisori e che sono pertinenti ai fini della valutazione di due o più condizioni cui è subordinata l’adozione di provvedimenti provvisori [v., in tal senso, ordinanza dell’11 aprile 2024, Lagardère/[OSCURATO:PERSONA], C‑89/24 P(R), EU:C:2024:312, punto 30].
40
Di conseguenza, occorre leggere l’ottavo motivo alla luce delle argomentazioni esposte nella parte relativa all’urgenza al riguardo.
41
In secundis
, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che qualsiasi censura vertente su un difetto di istruttoria o di motivazione è manifestamente infondata, in particolare l’asserita assenza di valutazione del contesto economico e giuridico della ricorrente.
42
Orbene, gli addebiti formulati in tale contesto dalla ricorrente sollevano questioni complesse. Essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di aver preso in considerazione solo i dati contabili, ignorando totalmente le prove relative alle difficoltà di accesso al credito o di ingresso nel suo capitale sociale e, dall’altro, di non aver tenuto conto del fatto che la condizione indispensabile per non uscire dal mercato di riferimento risiede nel perseguimento dei considerevoli investimenti in ricerca e sviluppo richiesti da un mercato così tecnologico e regolamentato. Le censure della ricorrente riguardano non tanto la sua incapacità di pagare l’ammenda in termini assoluti, ma piuttosto la sua impossibilità di adempiere ai suoi obblighi di pagamento entro i termini prescritti dalla decisione impugnata. Orbene, la risposta a tali questioni complesse non si impone immediatamente, ma richiede un esame approfondito da parte del giudice del merito che non può essere condotto dal giudice del procedimento sommario.
43
In tertiis
, per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la relazione tecnica fornisce informazioni
ex post
che non incidono sulla verifica dell’esattezza della sua valutazione sull’assenza di capacità contributiva della ricorrente, come la Corte ha avuto modo di precisare più volte, la portata del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE si estende a tutti gli elementi delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai procedimenti a norma degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE di cui il Tribunale assicura un controllo approfondito, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dalla parte ricorrente e tenuto conto di tutti gli elementi presentati da quest’ultima, siano essi anteriori o posteriori alla decisione impugnata, a prescindere dal fatto che siano stati previamente presentati nell’ambito del procedimento amministrativo o, per la prima volta, nell’ambito del ricorso di cui il Tribunale è investito, nella misura in cui questi ultimi elementi sono pertinenti ai fini del controllo della legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 72 e giurisprudenza citata).
44
Inoltre, occorre constatare che, conformemente all’articolo 261 TFUE e all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi proposti avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato un’ammenda o una penalità di mora.
45
Orbene, nella specie non si può escludere che il Tribunale eserciti tale competenza al momento della pronuncia nel procedimento principale e riduca l’ammenda inflitta alla ricorrente. Nella misura in cui la ricorrente contesta la valutazione relativa alla sua capacità contributiva, il Tribunale potrebbe fissare esso stesso l’ammenda e dovrebbe allora basarsi sui fatti quali risultano dalle informazioni fornite nel frattempo.
46
In secondo luogo, per quanto riguarda le tre azioni individuate dalla [OSCURATO:PERSONA] per recuperare liquidità ai fini del pagamento dell’ammenda, occorre considerare,
prima facie
, che le misure correttive proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] sono difficilmente realizzabili a breve termine, in quanto incompatibili con la situazione patrimoniale e industriale della ricorrente.
47
Infatti,
in primis
, per quanto riguarda la prima di tali azioni, è giocoforza constatare che, tenuto conto dell’indebitamento del gruppo al quale appartiene la ricorrente, di EUR 44,6 milioni al 31 dicembre 2025 (v. allegato A.9 della domanda di provvedimenti provvisori, pag. 738), risulta,
prima facie
, che, come dimostrato dalla ricorrente nell’allegato A.17 della domanda di provvedimenti provvisori, un maggiore ricorso al credito non è un’opzione realistica a breve e medio termine, in quanto gli enti creditizi stessi le impongono di ridurre progressivamente il suo indebitamento.
48
In secundis
, per quanto riguarda la seconda di tali azioni, risulta,
prima facie
, che la vendita di una parte delle attività della ricorrente o delle sue azioni a terzi o ai suoi azionisti richiede tempo, in quanto le occorrerà trovare investitori interessati a una siffatta operazione.
49
Di conseguenza, tale operazione non sembra realizzabile entro il termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA].
50
In tertiis
, per quanto riguarda la soluzione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] relativa alla possibilità di chiedere l’intervento dei principali azionisti, è certamente vero che la ricorrente non ha ottenuto le informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle attività dei suoi principali azionisti.
51
Orbene, secondo la giurisprudenza, quando una parte ricorrente non trasmette alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni che riteneva necessarie per valutare l’importanza del patrimonio dei suoi azionisti, tale mancanza di diligenza è sufficiente a giustificare il rigetto della sua domanda di riduzione fondata sulla sua mancanza di capacità contributiva, dal momento che spetta all’impresa che presenta una siffatta domanda presentare essa stessa alla [OSCURATO:PERSONA] gli elementi di fatto necessari a tale valutazione (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2016, Moreda‑[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑426/10 a T‑429/10 e da T‑438/12 a T‑441/12, EU:T:2016:335, punto 522).
52
Tuttavia, l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] equivale ad esigere dalla ricorrente che essa dimostri in modo concreto che le risorse da parte degli azionisti non sono disponibili entro i termini prescritti, dovendosi in caso contrario ritenere che gli azionisti dispongano di risorse e siano in grado di pagare l’ammenda.
53
Un siffatto onere della prova, imposto alla ricorrente, non si impone in modo evidente. Infatti, la soluzione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] sembra, a prima vista, impossibile da realizzare, poiché la ricorrente non può, di per sé, prendere posizione sulla disponibilità dei fondi di imprese che, anche se detengono azioni nel suo capitale, hanno lo status di terzi nei suoi confronti. L’esame preciso di tutte queste considerazioni non può essere condotto nell’ambito del procedimento cautelare, ma rientra nella responsabilità del giudice di merito.
54
Da quanto precede risulta che, senza pregiudicare la decisione del Tribunale sul ricorso nella causa principale, gli argomenti della ricorrente dedotti nell’ambito dell’ottavo motivo, in particolare la questione relativa al termine impartitole dalla [OSCURATO:PERSONA], appaiono,
prima facie
, non privi di serio fondamento ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 17
supra
.
55
Occorre dunque ammettere l’esistenza di un
fumus boni iuris
.
Sulla condizione relativa all
’
urgenza
56
Per verificare se i provvedimenti provvisori richiesti sono urgenti, occorre ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dal giudice dell’Unione. Per conseguire tale obiettivo, l’urgenza deve, in generale, essere valutata in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia cagionato alla parte che richiede l’adozione di misure provvisorie. Spetta a tale parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento relativo al ricorso nel merito senza subire un danno grave e irreparabile (v., in tal senso, ordinanza del 14 gennaio 2016, AGC [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, punto 27 e giurisprudenza citata).
57
È alla luce di tali criteri che occorre esaminare se la ricorrente è riuscita a dimostrare l’urgenza.
58
Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto riguarda la gravità del danno, la ricorrente sostiene che l’importo dell’ammenda, alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, compromette la redditività economica e il valore dei suoi attivi. Inoltre, la perdita di quote di mercato sarebbe di un’ampiezza straordinaria, in quanto il pagamento dell’ammenda, in un’unica soluzione o in due rate come proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel considerando 32 dell’allegato 7 della decisione impugnata, determinerebbe un rischio concreto di danno irreversibile alla continuità dell’impresa, innescando un rischio di insolvenza del gruppo concreto e ravvisabile nel breve periodo.
59
Peraltro, la ricorrente afferma che la giurisprudenza dell’Unione europea diretta a riconoscere che il requisito della gravità è soddisfatto, anche in assenza di un confronto preciso tra l’entità del danno e il fatturato dell’impresa che chiede la concessione del provvedimento provvisorio in casi caratterizzati da circostanze oggettivamente specifiche e particolari, si adatta perfettamente alla sua situazione. Ciò sarebbe vero in quanto, anche a prescindere da un’esatta valutazione del suo fatturato, la sanzione avrebbe la grave conseguenza di impedirle di esercitare liberamente la sua attività imprenditoriale, ormai quasi interamente incentrata su settori a forte innovazione tecnologica, come quello dei segnalatori acustici e delle batterie al sale, che richiedono notevoli investimenti in materia di ricerca e sviluppo. Sarebbe impossibile ottenere tali investimenti a seguito dell’imposizione della sanzione.
60
Infatti, come sottolineerebbe la relazione tecnica, sotto questo profilo, la riduzione degli investimenti comprometterebbe alla radice i fattori di successo del piano industriale, comportando un graduale deterioramento delle prospettive di generazione di un margine operativo lordo, con ripercussioni sul rispetto degli impegni, sui piani di riduzione dell’indebitamento finanziario e, infine, sul deterioramento della capacità stessa di onorare gli impegni finanziari e operativi a breve e medio termine.
61
In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere irreparabile del danno, come sottolineato dalla relazione tecnica, il giudizio relativo al rigetto dell’istanza concernente la mancanza di capacità contributiva, dal quale conseguirebbe l’esistenza del
periculum
fondato su presupposti per lo più astratti, nonché su ipotesi di reperimento della liquidità irrealistiche e non supportate da un’analisi delle concrete condizioni di mercato e dei vincoli contrattuali realmente esistenti, sottostimerebbe il rischio di
default
tecnico e di perdita di valore degli attivi che l’imposizione dell’ammenda invece palesemente comporterebbe.
62
Inoltre, la ricorrente aggiunge che il carattere irreparabile del danno che essa subirebbe è confermato dall’allegato 7 della decisione impugnata, in cui, in risposta alla domanda relativa alla sua mancanza di capacità contributiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una serie di misure correttive che la società dovrebbe poter attuare per procedere al pagamento dell’ammenda.
63
In tale contesto, la ricorrente ribadisce che le soluzioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel considerando 24 dell’allegato 7 della decisione impugnata, in quanto presuppongono l’istituzione di meccanismi straordinari al fine di consentire il pagamento dell’ammenda, confermano implicitamente che, in assenza di tali meccanismi, essa non sarebbe in grado di sopportare il peso economico della sanzione. A ciò si aggiunge il fatto che tali misure correttive sarebbero impraticabili, in quanto incompatibili con la sua situazione patrimoniale e industriale, oltre ad essere completamente avulse dalle dinamiche del mercato di riferimento.
64
Tenuto conto dell’impossibilità di applicare le misure correttive proposte dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente afferma che essa subirebbe un danno irreparabile se non fosse accolta la presente domanda di provvedimenti provvisori. Infatti, l’impossibilità di procedere al pagamento dell’ammenda e di fornire la garanzia finanziaria richiesta comporterebbe eventualmente l’avvio di un procedimento di esecuzione forzata, che si tradurrebbe nel pignoramento di tutti i conti correnti attivi aperti a suo nome, impedendole così di far fronte ai suoi obblighi correnti, compreso il pagamento dei suoi dipendenti e dei suoi fornitori. In definitiva, ciò comporterebbe la sua messa in liquidazione giudiziaria a causa della sua mancanza di capacità contributiva o per sovraindebitamento. Inoltre, tale danno sarebbe imminente, dato che la [OSCURATO:PERSONA] darà certamente attuazione a tali misure di esecuzione prima della fine del procedimento dinanzi al Tribunale, poiché la data di scadenza per il pagamento della prima rata dell’ammenda è fissata al 19 marzo 2026.
65
In terzo luogo, la ricorrente ritiene che le sia oggettivamente impossibile ottenere la costituzione di una garanzia, in particolare entro il termine fissato per il pagamento dell’ammenda, in quanto nessuna banca le ha concesso la garanzia, benché essa abbia agito con diligenza e rapidità in tal senso. Pertanto, la ricorrente chiede al presidente del Tribunale di volerla esonerare dall’obbligo di costituire la garanzia bancaria, nella consapevolezza che la dimostrazione dell’impossibilità di una tale costituzione di garanzia deve necessariamente portare a riconoscere l’urgenza del provvedimento cautelare richiesto tramite il presente procedimento.
66
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
67
In primo luogo, per quanto riguarda le conseguenze del pagamento dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la ricorrente si limita, nel testo della domanda di provvedimenti provvisori, a rinviare alla giurisprudenza pertinente e a speculazioni sulle possibili conseguenze del pagamento dell’ammenda, riferendosi allo studio di una società di consulenza, allegato alla domanda di provvedimenti provvisori. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale studio presenta tuttavia anche scenari speculativi sul futuro della ricorrente, che non sono suffragati da alcun dato specifico.
68
In primis
, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova specifico che dimostri che anche il pagamento della prima rata dell’ammenda potrebbe arrecarle un danno grave e irreparabile. Al contrario, secondo i dati forniti dalla ricorrente, al 31 dicembre 2025, il gruppo al quale essa appartiene disporrebbe di liquidità pari a EUR 9,334 milioni, ossia quasi il doppio dell’ammenda attualmente dovuta. Inoltre, i dati forniti dalla ricorrente mostrerebbero che il flusso di cassa disponibile nel 2025 è positivo per EUR 4,776 milioni secondo il piano aggiornato nel dicembre 2025, mentre sarebbe stato previsto che fosse negativo per EUR 2,214 milioni nel piano comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2025.
69
In secundis
, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, sulla base dei documenti forniti dalla ricorrente per chiedere che fosse presa in considerazione la mancanza di capacità contributiva, essa ha verificato che l’ammenda rappresentava il 40% degli investimenti previsti nel periodo 2025‑2029. Di conseguenza, il pagamento dell’ammenda non priverebbe la ricorrente di qualsiasi possibilità di investimento. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti della ricorrente relativi alle conseguenze irreparabili della riduzione degli investimenti sono puramente speculativi. Infatti, essa si limiterebbe ad affermare che tale riduzione comprometterebbe alla radice i fattori di successo del piano aziendale, provocando il graduale deterioramento delle prospettive economiche e finanziarie, senza fornire la minima prova al riguardo. La ricorrente non fornirebbe neppure dettagli o dati sul livello minimo di investimento richiesto, limitandosi ad affermare che gli investimenti sono componenti «non eliminabili e non modificabili» della dinamica finanziaria.
70
In tertiis
, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’affermazione relativa alla perdita di quote di mercato derivante dalla riduzione degli investimenti è anch’essa puramente speculativa e quindi irrilevante. Inoltre, la perdita di quote di mercato non sarebbe di per sé sufficiente ai fini della domanda di provvedimenti provvisori, in quanto la parte ricorrente dovrebbe anche dimostrare che la perdita di quote di mercato è particolarmente rilevante e che le è impossibile recuperare tali quote di mercato per motivi strutturali o giuridici. Parimenti, essa ritiene che le osservazioni relative all’eventuale scomparsa della ricorrente dal mercato, per le quali quest’ultima non fornirebbe alcun elemento di prova e neppure alcun indizio, non siano suffragate.
71
Infine, quarto aspetto evidenziato, per quanto riguarda le critiche della ricorrente nei confronti delle misure individuate dalla [OSCURATO:PERSONA] per recuperare liquidità destinate al pagamento dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, da un lato, che essa ha ritenuto tali misure supplementari realizzabili sulla base dei documenti forniti dalla ricorrente nel corso dell’indagine e, dall’altro, che le osservazioni della ricorrente nella sua domanda di provvedimenti provvisori non sembrano idonee a modificare tale conclusione.
72
In secondo luogo, per quanto riguarda l’impossibilità di presentare la garanzia bancaria, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la ricorrente non abbia fornito la prova che le è oggettivamente impossibile costituire la garanzia in questione, come richiesto da una giurisprudenza costante, dal momento che, al di fuori di un solo rifiuto di concessione della garanzia proveniente da una banca locale, tre documenti versati agli atti sembrano piuttosto dimostrare che è possibile ottenere la garanzia richiesta. [OSCURATO:PERSONA] ne conclude che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino la sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare la riscossione immediata dell’importo dell’ammenda.
73
A tal riguardo, occorre anzitutto constatare che il danno lamentato dalla ricorrente è di natura finanziaria.
74
Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, un danno di ordine puramente finanziario non può, salvo circostanze eccezionali, giustificare la concessione di un provvedimento provvisorio, dato che, normalmente, esso può essere oggetto di una successiva compensazione pecuniaria, dovendosi tener presente che le circostanze eccezionali di cui sopra si reputano sussistenti se risulta che, in mancanza di tale provvedimento, la parte che richiede il provvedimento provvisorio si troverebbe in una situazione idonea a mettere in pericolo la sua esistenza prima della pronuncia della decisione che conclude il procedimento principale. Poiché l’imminente scomparsa dal mercato costituisce effettivamente un danno tanto irrimediabile che grave, l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto risulta giustificata in un caso del genere (v. ordinanza del 9 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑79/10 R, non pubblicata, EU:T:2010:228, punto 37 e giurisprudenza citata).
75
In tale contesto, per quanto riguarda la gravità del danno finanziario lamentato, una costante giurisprudenza afferma che l’analisi della gravità di un danno siffatto deve essere effettuata alla luce, in particolare, delle dimensioni e del fatturato dell’impresa nonché delle caratteristiche del gruppo al quale essa appartiene (v. ordinanza del 21 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑574/18 R, EU:T:2019:25, punto 34 e giurisprudenza citata).
76
A tal fine, risulta altresì dalla giurisprudenza che spetta alla parte che chiede la tutela provvisoria dinanzi al giudice del procedimento sommario fornire gli elementi di prova essenziali che consentano a quest’ultimo di delineare una rappresentazione fedele e globale della sua situazione finanziaria nonché di quella degli azionisti che la controllano. Tali indicazioni devono essere, da un lato, concrete e precise nonché, dall’altro, suffragate da prove documentali dettagliate e certificate (v. ordinanza del 24 gennaio 2022, Společnost pro eHealth databáze/[OSCURATO:PERSONA], T‑731/21 R, non pubblicata, EU:T:2022:17, punto 29 e giurisprudenza citata).
77
Nel caso di specie, i dati forniti dalla ricorrente nella tabella 6 della relazione tecnica (allegato A.9 della domanda di provvedimenti provvisori, pagine 739 e 740) evidenziano una diminuzione del fatturato netto per l’anno 2025 (169,1 milioni di euro secondo la previsione del dicembre 2025 rispetto ai 176,5 milioni di euro di quella formulata nel febbraio 2025), confermando, secondo la ricorrente, un deterioramento del contesto nei settori di attività del gruppo. Inoltre, tali dati confermano una correzione netta al ribasso delle previsioni di investimento («CAPEX») per l’anno 2025, con un riposizionamento delle uscite di cassa attese per tale voce negli anni successivi.
78
È vero che la [OSCURATO:PERSONA] osserva che i dati forniti dalla ricorrente mostrano che il flusso di cassa disponibile («[OSCURATO:PERSONA]») nel 2025 è positivo per EUR 4,776 milioni secondo la previsione aggiornata nel dicembre 2025, mentre era previsto che fosse negativo per EUR 2,214 milioni nella previsione del febbraio 2025. Tuttavia, tali dati sul flusso di cassa disponibile, così come presentati nella previsione del dicembre 2025, devono essere integrati dai flussi relativi al servizio del debito finanziario e alle imposte. [v. allegato A.9 della domanda di provvedimenti provvisori, pagine 739 e 740, in particolare la tabella 6, intitolata «[p]revisioni 2026-2030 (18.12.2025) a confronto con previsioni 2025-2029 (20.02.2025)», e la tabella 7, intitolata «[OSCURATO:PERSONA], fabbisogni e servizio del debito 2026‑2030»].
79
Alla luce di tali dati, è giocoforza constatare che la sola diminuzione del fatturato netto previsto per l’anno 2025 non può essere sufficiente per considerare grave il danno asserito.
80
Come sottolineato dalla ricorrente nella sua domanda di provvedimenti provvisori, occorre però rilevare che nell’ordinanza del 28 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑95/09 R, non pubblicata, EU:T:2009:124, punto 69 e giurisprudenza citata), è stato ammesso che, all’atto di valutare la gravità del danno, il giudice del procedimento sommario non può limitarsi ad utilizzare, in modo meccanico e rigido, esclusivamente i fatturati pertinenti, ma deve altresì tenere conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e rapportarle, al momento dell’adozione della sua decisione, al danno cagionato in termini di volume d’affari.
81
Nell’ambito dell’analisi della gravità del danno nella causa che ha dato luogo all’ordinanza del 28 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑95/09 R, non pubblicata, EU:T:2009:124), si è quindi tenuto conto della notevole crisi economica e finanziaria che l’economia mondiale subiva da mesi e che incideva sul valore del gruppo al quale apparteneva la ricorrente. Il giudice cautelare ne ha concluso che, tenuto conto di tali particolari circostanze, la ricorrente aveva dimostrato la gravità del danno che essa avrebbe subìto se il provvedimento provvisorio richiesto non fosse stato concesso.
82
Nel caso di specie, la ricorrente deduce taluni elementi che potrebbero essere considerati come rientranti in dette circostanze proprie del caso di specie.
83
Occorre pertanto esaminare le affermazioni della ricorrente relative alle conseguenze previste sulla sua attività connessa al pagamento dell’ammenda, in un’unica soluzione o in due rate, come proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel considerando 32 dell’allegato 7 della decisione impugnata.
84
Pertanto, la ricorrente sottolinea che, anche indipendentemente da un’esatta valutazione del suo fatturato, la sanzione avrebbe la grave conseguenza di impedirle di esercitare liberamente la sua attività imprenditoriale, ormai quasi interamente incentrata su settori a forte innovazione tecnologica, come quello dei segnalatori acustici e delle batterie al sale, che richiedono investimenti considerevoli in materia di ricerca e sviluppo. Sarebbe impossibile ottenere siffatti investimenti a seguito dell’imposizione della sanzione.
85
In particolare, la ricorrente fa valere, basandosi sulla relazione tecnica, che la riduzione degli investimenti comprometterebbe i fattori di successo del piano industriale, comportando un graduale deterioramento delle prospettive di generazione di un margine operativo lordo, con ripercussioni sul rispetto degli impegni, sui piani di riduzione dell’indebitamento finanziario e, infine, sul deterioramento della capacità di onorare gli impegni finanziari e operativi a breve e medio termine.
86
A tale riguardo, occorre rilevare che, secondo la relazione tecnica (allegato A.9 della domanda di provvedimenti d’urgenza, pagine 744, 759 e 760), i dati relativi all’anno 2025 confermano che gli investimenti industriali strategici del gruppo a cui appartiene la ricorrente, unitamente al rimborso del debito finanziario, costituiscono elementi strutturali della dinamica finanziaria. Secondo tale relazione, la ricorrente non può rinunciare alle spese di investimento senza compromettere la sua sopravvivenza industriale e non può sospendere i suoi piani di rimborso dei prestiti senza provocare un caso di
default
conclamato. In particolare, secondo tale relazione, l’ipotesi consistente nell’assegnare le risorse finanziarie derivanti dalla sospensione del piano di investimento e dalle scadenze di rimborso dei prestiti per il pagamento dell’ammenda risulta irrealizzabile e, in ogni caso, incompatibile con la necessità di finanziare investimenti industriali essenziali, senza i quali sarebbe compromessa la capacità futura di generare un margine operativo lordo e di mantenere l’equilibrio finanziario previsto nel piano economico-finanziario.
87
Occorre precisare che i progetti industriali della ricorrente dovranno essere realizzati in un contesto fortemente concorrenziale caratterizzato dalla necessità di innovare, il che riduce i suoi margini di manovra nell’allocazione dei suoi mezzi finanziari. Al fine di garantire la continuità delle sue attività, essa non può permettersi di cessare o di ridurre i suoi sforzi in materia di ricerca e innovazione.
88
Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la ricorrente ha dimostrato la gravità del danno lamentato, in quanto il pagamento dell’ammenda avrà un impatto significativo sulla sua situazione finanziaria, suscettibile di mettere in discussione la sua sopravvivenza industriale, in quanto la sua situazione è caratterizzata da un forte indebitamento e dalla necessità di proseguire i suoi investimenti in materia di ricerca e sviluppo.
89
Riguardo al carattere irreparabile del danno, secondo una giurisprudenza consolidata, un danno di tipo pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno. Un tale pregiudizio potrebbe essere riparato, in particolare, nell’ambito di un’azione risarcitoria proposta sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE [v. ordinanze del 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e a., C‑390/13 P(R), EU:T:2013:795, punto 48 e giurisprudenza citata, e del 28 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑95/09 R, non pubblicata, EU:T:2009:124, punto 33 e giurisprudenza citata].
90
Nel caso in cui si verifichi un danno siffatto, il provvedimento provvisorio richiesto è giustificato unicamente se risulta che, in mancanza di tale provvedimento, la parte ricorrente si troverebbe in una situazione suscettibile di porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della decisione che conclude il procedimento principale (ordinanza del 3 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑181/02 R, EU:T:2002:294, punto 84). Poiché l’imminente scomparsa dal mercato costituisce effettivamente un danno tanto irrimediabile che grave, l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto appare giustificata in un caso del genere (v. ordinanza del 28 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑95/09 R, non pubblicata, EU:T:2009:124, punto 34 e giurisprudenza citata).
91
Nel caso di specie, in primo luogo, la relazione tecnica afferma (allegato A.9 della domanda di provvedimenti provvisori, pagina 738) che il pagamento dell’ammenda, provocando un aggravamento oggettivo e sensibile della difficile situazione finanziaria della ricorrente, rischierebbe di innescare un effetto domino le cui conseguenze dirette potrebbero comportare, anche a breve termine, una perdita di valore degli attivi (a causa del mancato rispetto degli obiettivi del piano aziendale), la soppressione di posti di lavoro e, in ultima analisi, lo scioglimento stesso del gruppo.
92
Inoltre, come è stato sottolineato al punto 86
supra
, la relazione tecnica indica che la ricorrente non può rinunciare alle spese di investimento senza compromettere la sua sopravvivenza industriale e non può sospendere i suoi piani di rimborso dei prestiti senza provocare un evento conclamato di
default
.
93
In secondo luogo, occorre aggiungere che, il 10 aprile 2026, la ricorrente ha ricevuto una «lettera preliminare alla proposizione di un ricorso» da parte di una società con la quale intratteneva rapporti commerciali, la quale annunciava l’intenzione della stessa di intentare un’azione giudiziaria nei suoi confronti, al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto a causa delle pratiche anticoncorrenziali attuate dai partecipanti all’intesa, consistenti nell’acquisto delle sue batterie di avviamento a un prezzo superiore a quello che sarebbe stato convenuto in assenza delle pratiche anticoncorrenziali. In particolare, pur riservandosi il diritto di determinare successivamente l’importo più preciso della sua domanda di risarcimento, tale società ha provvisoriamente quantificato il danno complessivo che essa asserisce di aver subìto in misura pari a EUR 317 000 000 per il periodo compreso tra il 2005 e il 2016.
94
Secondo la ricorrente, tenuto conto di tale domanda di risarcimento, che sarebbe probabilmente solo la prima di una serie di richieste di risarcimento analoghe che saranno presentate da altre società nel corso delle prossime settimane, sarebbe evidente che essa si trova ormai anche esposta al rischio di essere condannata a risarcire il danno asseritamente causato ai produttori di apparecchiature originali o, quanto meno, al rischio di dover sostenere i notevoli costi connessi a controversie di natura seriale, quali le azioni dette «follow-on», vale a dire le azioni per il risarcimento del danno a seguito di una decisione di un’autorità garante della concorrenza che constata una violazione del diritto della concorrenza.
95
Di conseguenza, la situazione finanziaria della ricorrente rischierebbe di deteriorarsi ulteriormente e l’esecuzione della decisione impugnata renderebbe ancor più concreta e imminente la prospettiva della sua esclusione definitiva dal mercato.
96
A tal riguardo, occorre riconoscere che, indipendentemente dalla questione se la ricorrente giungerà a una composizione amichevole o si troverà di fronte a un procedimento giudiziario complesso, la prospettiva di essere ritenuta responsabile del pagamento di un indennizzo è un rischio finanziario sufficientemente concreto e prevedibile di cui gli istituti finanziari terranno conto nella valutazione della situazione finanziaria della ricorrente. Risulta quindi,
prima facie
, che l’esistenza di tale domanda di indennizzo complica ulteriormente le prospettive della ricorrente di trovare a breve termine una soluzione presso detti istituti per il pagamento dell’ammenda o la costituzione di una garanzia bancaria.
97
In terzo luogo, per quanto riguarda le misure individuate dalla [OSCURATO:PERSONA] per recuperare liquidità destinate al pagamento dell’ammenda, la ricorrente afferma che, tenuto conto del fatto che non le è possibile applicare tali misure correttive, l’impossibilità di procedere al pagamento dell’ammenda e di fornire la garanzia finanziaria richiesta comporterebbe eventualmente l’avvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un procedimento di esecuzione forzata, che si tradurrebbe nel pignoramento di tutti i conti correnti attivi aperti a suo nome, il che le impedirebbe così di far fronte ai suoi obblighi correnti, compreso il pagamento dei suoi dipendenti e dei suoi fornitori.
98
Orbene, una situazione del genere potrebbe comportare la messa in liquidazione giudiziaria della ricorrente a causa della sua mancanza di capacità contributiva o per sovraindebitamento.
99
Per quanto riguarda la possibilità di costituire la garanzia bancaria qui in esame, risulta da una giurisprudenza costante che una domanda di dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria, imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda, può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali [ordinanze del 6 maggio 1982, AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], 107/82 R, EU:C:1982:150, punto 6, e del 14 dicembre 1999, DSR‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑364/99 P (R), EU:C:1999:609, punto 48]. La possibilità di esigere la costituzione di una garanzia bancaria è infatti espressamente prevista per i procedimenti sommari dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale, e corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza del 5 agosto 2003, IRO/[OSCURATO:PERSONA], T‑79/03 R, EU:T:2003:218, punto 25).
100
L’esistenza di circostanze eccezionali, quale richiesta dalla giurisprudenza ricordata al punto 99
supra
, può, in linea di principio, considerarsi dimostrata quando la parte che chiede di essere dispensata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisca la prova che le è obiettivamente impossibile costituire tale garanzia, oppure che la costituzione della stessa metterebbe in pericolo la sua esistenza (v., in tal senso, ordinanza del 13 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑393/10 R, EU:T:2011:178, punto 23).
101
Le due circostanze eccezionali menzionate al punto 100
supra
sono alternative e non cumulative (ordinanza del 13 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑393/10 R, EU:T:2011:178, punto 24).
102
Inoltre, da una giurisprudenza costante risulta che, per valutare se un’impresa sia in grado di costituire una garanzia bancaria, occorre tener conto del gruppo di imprese di cui essa fa parte e, in particolare, delle risorse di cui dispone globalmente tale gruppo [ordinanza del 14 dicembre 1999, DSR [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑364/99 P(R), EU:C:1999:609, punto 49].
103
Di conseguenza, occorre verificare se la ricorrente sia in grado di dimostrare, in modo giuridicamente adeguato, che le è oggettivamente impossibile costituire, entro il termine impartito, una garanzia bancaria per l’ammenda inflittale.
104
A tal riguardo, occorre constatare che la ricorrente sostiene che le è oggettivamente impossibile costituire la garanzia bancaria, in particolare entro il termine fissato per il pagamento dell’ammenda, in quanto nessuna banca le ha concesso detta garanzia, benché essa abbia tentato rapidamente, seriamente e a più riprese di ottenere tale garanzia per coprire l’ammenda inflittale, senza successo.
105
Nell’allegato A.19 della domanda di provvedimenti provvisori, la ricorrente produce varie corrispondenze con istituti bancari e assicuratori del credito, ai quali essa ha chiesto che le concedessero una garanzia bancaria.
106
Gli istituti di credito e gli istituti di assicurazione del credito hanno rifiutato espressamente la concessione di una garanzia bancaria o hanno espresso difficoltà a fornire tale garanzia, imponendo determinate condizioni. Infatti, nell’allegato A.19 della domanda di provvedimenti provvisori (pagina 2273), la ricorrente aggiunge un messaggio di posta elettronica datato 24 febbraio 2026, contenente un rifiuto espresso di un istituto bancario di fornire la garanzia richiesta, atteso che tale istituto essenzialmente evidenzia l’attuale importo del debito della ricorrente, già elevato nei suoi confronti.
107
Nel medesimo allegato A.19 della domanda di provvedimenti provvisori (pagina 2275), un altro messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2026 dimostra che un istituto bancario conferma che si tratta di un’operazione che può essere valutata solo accompagnata da un «cash collateral/impegno equity degli azionisti».
108
Inoltre, ancora in tale allegato A.19 della domanda di provvedimenti provvisori (pagina 2306), un messaggio di posta elettronica del 20 febbraio 2026 di un altro istituto bancario dimostra che quest’ultimo è
a priori
disposto «ad affrontare l’iter creditizio per la concessione dell’affidamento utile al rilascio della garanzia a favore dell[’Unione], previa conferma [della] disponibilità [della ricorrente] a costituire pegno in denaro pari all’importo dell’affidamento stesso».
109
Inoltre, in questo stesso allegato A.19 della domanda di provvedimenti provvisori (pagina 2311), in un messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2026, una società internazionale di intermediazione assicurativa indica che essi lavoravano attualmente «con i mercati nel tenta[ti]vo di reperire capacità per questa tipologia di copertura che (…) non è molto gradita». Per il momento, essi non avevano ricevuto «riscontri totalmente negativi, ma le Compagnie si [stavano] confrontando con i loro riassicuratori, trattandosi di rischi fuori dai loro trattati e consueti appetiti, per valutare la fattibilità».
110
Peraltro, un altro messaggio di posta elettronica, del 20 febbraio 2026, figura in tale allegato A.19 della domanda di provvedimenti provvisori (pagina 2334), il quale dimostra che un’altra società si sarebbe mostrata disposta ad avviare lo studio del rischio a condizione di poter ottenere, in particolare, «una controgaranzia bancaria (…) per un importo non inferiore al 60% dell’importo da garantire (comprensivo di eventuali interessi qualora debbano essere garantiti con la fideiussione)».
111
Infine, come menzionato al punto 47
supra
, tenuto conto dell’indebitamento del gruppo al quale appartiene la ricorrente, risulta che il ricorso a ulteriori crediti non è un’opzione realistica a breve e medio termine, in quanto gli enti creditizi stessi le impongono di ridurre progressivamente il suo indebitamento.
112
Alla luce di quanto precede, è giocoforza per il giudice del procedimento sommario constatare che la ricorrente ha tentato tempestivamente, seriamente e a più riprese di ottenere una garanzia bancaria a copertura dell’ammenda ad essa inflitta. Dal fascicolo risulta che tali sforzi sono rimasti infruttuosi entro il termine fissato per il pagamento dell’ammenda, vale a dire il 19 marzo 2026, in quanto gli istituti di credito e gli assicuratori del credito hanno rifiutato espressamente la concessione di una garanzia bancaria o hanno manifestato difficoltà a fornire tale garanzia, imponendo talune condizioni, rendendo del tutto irrealizzabile la concessione di tale garanzia entro tale termine. Tenuto conto della situazione finanziaria del gruppo al quale appartiene la ricorrente, in particolare della mancanza di liquidità, e della difficoltà evidenziata da quest’ultima quanto ad un intervento finanziario da parte degli azionisti, in un contesto in cui è difficile trovare investitori e crediti, le condizioni imposte dagli istituti bancari o dagli organismi di assicurazione del credito, quali l’impegno in fondi propri degli azionisti e la costituzione di una controgaranzia bancaria per un importo non inferiore al 60% dell’importo da garantire, sono state considerate irrealizzabili dalla ricorrente entro il termine fissato per il pagamento dell’ammenda.
113
Nessuno degli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per infirmare tale conclusione può trovare accoglimento.
114
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i documenti presentati dalla ricorrente a sostegno dell’argomento secondo cui le sarebbe impossibile ottenere una garanzia bancaria non sono affatto determinanti al riguardo e sembrano persino suggerire che è possibile ottenere una siffatta garanzia. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare l’impossibilità per essa di soddisfare le condizioni richieste dagli istituti finanziari in questione.
115
Tale argomentazione non può essere condivisa. Come precisato dalla ricorrente, non solo essa non ha potuto ottenere tale garanzia nel caso del rifiuto espresso opposto da un istituto bancario, ma non sarebbe stata neppure in grado di ottenerla negli altri casi prima della data prevista per il pagamento della prima scadenza, vale a dire il 19 marzo 2026. Infatti, nel breve lasso di tempo che separa le date di ricezione delle risposte degli istituti bancari o degli organismi di assicurazione del credito dal 19 marzo 2026, sarebbe stato impossibile per la ricorrente soddisfare le condizioni imposte da tali diversi istituti od organismi e negoziare con gli enti creditizi o gli organismi di assicurazione del credito le condizioni imposte per la concessione della garanzia.
116
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, nell’ordinanza del 13 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑393/10 R, EU:T:2011:178), citata dalla ricorrente a sostegno della sua domanda, la sospensione dell’esecuzione era stata ritenuta dimostrata, poiché la parte ricorrente in tale causa aveva dimostrato di essersi vista rifiutare una garanzia da quattordici banche.
117
A tal riguardo, dall’insieme dei messaggi di posta elettronica delle banche e degli organismi di assicurazione del credito risulta che la ricorrente ha sufficientemente dimostrato che le era impossibile ottenere una garanzia bancaria a copertura dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine impartito. La dimostrazione da parte della ricorrente che essa si è vista rifiutare una garanzia o imporre condizioni irrealizzabili, nel breve lasso di tempo che separava le date di ricevimento delle risposte degli istituti bancari o degli organismi di assicurazione del credito dal 19 marzo 2026, da cinque banche o organismi di assicurazione del credito è, a tal riguardo, abbastanza solida per convincere il giudice del procedimento sommario.
118
Infatti, la ricorrente ha sufficientemente dimostrato che essa non era in grado di conformarsi alle modalità di pagamento dell’ammenda imposte dalla decisione impugnata e che l’inosservanza degli obblighi che ne derivavano avrebbe messo in pericolo la sopravvivenza della sua impresa.
119
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che la ricorrente ha sufficientemente dimostrato l’urgenza del provvedimento provvisorio da essa richiesto.
Sul bilanciamento degli interessi
120
Secondo la giurisprudenza, nell’ambito del bilanciamento dei diversi interessi in gioco, il giudice del procedimento sommario deve stabilire, segnatamente, se l’interesse della parte che chiede la sospensione dell’esecuzione ad ottenerne la concessione prevalga o meno sull’interesse che presenta l’applicazione immediata dell’atto impugnato, esaminando, più in particolare, se l’eventuale annullamento di tale atto da parte del giudice di merito permetterebbe il capovolgimento della situazione che si sarebbe verificata in caso di esecuzione immediata dell’atto medesimo e, viceversa, se la sospensione dell’esecuzione dell’atto in questione sarebbe tale da ostacolare la sua piena efficacia nel caso in cui il ricorso principale fosse respinto (v. ordinanza dell’11 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] & Construction/Consiglio, T‑110/12 R, EU:T:2013:118, punto 33 e giurisprudenza citata).
121
Per quanto riguarda, più in particolare, la condizione secondo la quale la situazione giuridica creata da un’ordinanza emessa in sede cautelare deve essere reversibile, va osservato che la finalità del procedimento sommario è semplicemente di garantire la piena efficacia della futura decisione di merito. Pertanto, tale procedimento ha carattere puramente accessorio rispetto al procedimento principale sul quale esso si innesta, di modo che la decisione del giudice del procedimento sommario deve presentare carattere provvisorio, nel senso che non può né pregiudicare il contenuto della futura decisione di merito, né vanificare quest’ultima privandola di effetto utile (v. ordinanza del 1º settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/EMA, T‑235/15 R, EU:T:2015:587, punto 65 e giurisprudenza citata).
122
Ne consegue necessariamente che l’interesse difeso da una delle parti del procedimento sommario non è meritevole di tutela qualora detta parte chieda al giudice del procedimento sommario di adottare una decisione che, lungi dall’avere carattere meramente provvisorio, abbia come effetto di anticipare il senso della futura decisione di merito e di renderla illusoria privandola di effetto utile (ordinanza del 1º settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/EMA, T‑235/15 R, EU:T:2015:587, punto 66).
123
Occorre quindi esaminare se gli interessi della ricorrente ad ottenere la sospensione immediata della decisione impugnata, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto un’ammenda di EUR 15 594 000, senza che sia necessario costituire una garanzia bancaria o altre garanzie finanziarie, prevalgano su quelli perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] con l’adozione di detta decisione.
124
Per quanto riguarda gli interessi perseguiti dalla ricorrente, quest’ultima afferma che, nell’ipotesi in cui il presidente del Tribunale non concedesse i provvedimenti provvisori, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe procedere alla riscossione coattiva immediata dell’ammenda, il che comporterebbe la sua messa in liquidazione giudiziaria per mancanza di capacità contributiva o sovraindebitamento.
125
Per contro, secondo la ricorrente, non sembra che l’interesse pubblico a preservare la tutela della concorrenza sul mercato delle batterie al piombo oggetto della decisione impugnata prevalga sulla tutela del suo interesse ad evitare di subire un danno grave e irreparabile.
126
La ricorrente afferma di non essere mai stata attiva su tale mercato e di aver ceduto da oltre un decennio il ramo di attività operante in tale settore. In tali circostanze, l’accoglimento della domanda di provvedimenti provvisori, in attesa dell’esito del ricorso principale, non ha alcuna incidenza sulla struttura dell’offerta sul mercato analizzata nella decisione impugnata né, più in generale, sulla struttura concorrenziale di tale mercato, nel cui solo perimetro la decisione impugnata ha inteso garantire l’efficacia delle regole di concorrenza dell’Unione.
127
Del pari, l’effetto dissuasivo delle ammende non sarebbe pregiudicato se il presidente del Tribunale accogliesse la presente domanda, che verte sulla durata prevista per eseguire il pagamento delle ammende inflitte, il cui importo resterebbe invariato fino alla pronuncia sul ricorso principale.
128
Per quanto riguarda l’interesse della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima sostiene che l’interesse pubblico a mantenere l’efficacia delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, l’effetto dissuasivo delle ammende da essa inflitte e l’interesse finanziario dell’Unione devono prevalere sull’interesse della ricorrente ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, nella forma del pagamento dell’ammenda o della costituzione di una garanzia bancaria, dal momento che non è stato dimostrato alcun rischio di danno grave o irreparabile.
129
Per quanto riguarda il bilanciamento dei diversi interessi, in primo luogo, occorre ricordare che la ricorrente ha dimostrato non solo il
fumus boni iuris
nell’ambito dell’ottavo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, del punto 35 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, del diritto ad una buona amministrazione e dell’articolo 296 TFUE per rigetto erroneo della domanda di tener conto della mancanza di capacità contributiva da essa presentata e per difetto di motivazione, ma anche l’urgenza dei provvedimenti provvisori da essa richiesti, fornendo la prova che le era oggettivamente impossibile ottenere una garanzia bancaria a copertura dell’ammenda entro la data prevista per il pagamento della prima rata.
130
È stato così dimostrato che, in assenza di provvedimenti provvisori, la prosecuzione delle attività economiche della ricorrente sarebbe compromessa. L’interesse della ricorrente riguarda quindi la continuità della sua impresa. Si deve dunque riconoscere che essa ha un interesse concreto alla sospensione dell’esecuzione dell’obbligo impostole di costituire immediatamente una garanzia bancaria per l’ammenda (v., in tal senso, ordinanza del 13 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑393/10 R, EU:T:2011:178, punto 63).
131
Infatti, qualora la sua domanda di provvedimenti provvisori non fosse accolta, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe procedere alla riscossione immediata dell’ammenda, il che comporterebbe, con ogni probabilità, la messa in liquidazione giudiziaria della ricorrente per incapacità di pagamento o sovraindebitamento.
132
In secondo luogo, occorre osservare che la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha riconosciuto l’esistenza delle difficoltà che la ricorrente potrebbe incontrare nel raccogliere immediatamente le risorse necessarie al pagamento della totalità dell’ammenda, ragion per cui le ha concesso una dilazione di pagamento dei due terzi dell’importo totale dell’ammenda. Inoltre, la ricorrente ha dimostrato che le è stato oggettivamente impossibile ottenere una garanzia bancaria a copertura dell’ammenda entro la data prevista per il pagamento della prima rata.
133
È quindi probabile che, qualora dovesse procedere alla riscossione coattiva, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe ottenere il pagamento della somma pretesa. In tali circostanze, gli interessi finanziari dell’Unione non sarebbero meglio tutelati mediante un’esecuzione forzata immediata piuttosto che consentendo alla ricorrente di proseguire la propria attività e di pagare la sua ammenda grazie agli utili che essa realizza (v., in tal senso, ordinanza del 13 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑393/10 R, EU:T:2011:178, punto 65).
134
In terzo luogo, occorre ricordare che, in questa fase, la ricorrente non è attiva sui mercati sui quali i comportamenti denunciati dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati commessi. Un’esecuzione immediata della decisione impugnata non servirà quindi a ripristinare le condizioni di concorrenza sul mercato interessato dall’asserita intesa.
135
In quarto luogo, nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] invoca l’interesse pubblico al mantenimento dell’efficacia delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e all’effetto dissuasivo delle ammende da essa inflitte, si deve constatare che il diritto di concedere una dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria non può essere negato al giudice del procedimento sommario, il quale sarà chiamato a trovare, per la durata del procedimento principale, un equilibrio tra l’effetto dissuasivo dell’ammenda inflitta e la situazione finanziaria dell’impresa sanzionata (v., in tal senso, ordinanza del 15 dicembre 2015, CCPL e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑522/15 R, EU:T:2015:1012, punto 78).
136
Risulta da quanto precede che, viste le specifiche circostanze che caratterizzano la situazione di fatto della ricorrente, segnatamente l’impossibilità oggettiva per quest’ultima di costituire, entro il termine impartito, una garanzia bancaria a copertura dell’ammenda inflitta, occorre far prevalere gli interessi di detta ricorrente su quelli invocati dalla [OSCURATO:PERSONA].
137
Si deve tuttavia osservare che la stessa ricorrente ha indicato di essere disposta ad intraprendere un’azione di pagamento rateale dell’ammenda, eventualmente dopo la costituzione di un pegno sulle sue azioni proprie (v. punto 7
supra
).
138
In tali circostanze, al fine di tener conto degli interessi finanziari dell’Unione nonché dell’effetto dissuasivo dell’ammenda inflitta, occorre subordinare la dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria o altre garanzie finanziarie entro il termine impartito dalla [OSCURATO:PERSONA] alla condizione che la ricorrente:
– anteriormente al 30 ottobre 2026, versi alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 3 milioni, maggiorata degli interessi calcolati su tale somma, o costituisca una garanzia bancaria a concorrenza di tale importo;
– anteriormente al 31 marzo 2027, versi alla [OSCURATO:PERSONA] un’ulteriore rata di EUR 3 milioni, maggiorata degli interessi calcolati su tale somma, o costituisca una garanzia bancaria a concorrenza di tale importo;
– anteriormente al 30 ottobre 2027, versi alla [OSCURATO:PERSONA] il saldo dell’ammenda, maggiorato degli interessi calcolati sul saldo ancora dovuto, o costituisca una garanzia bancaria a concorrenza di tale importo.
139
Peraltro, conformemente all’articolo 159 del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, un’ordinanza di provvedimenti provvisori può essere modificata o revocata in qualsiasi momento a seguito di un mutamento di circostanze. Per «mutamento delle circostanze» si devono intendere, in particolare, elementi di fatto idonei a modificare la valutazione nel caso di specie relativa al requisito dell’urgenza [ordinanza del 14 febbraio 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Artegodan, C‑440/01 P(R), EU:C:2002:95, punti da 62 a 64]. Spetterà dunque alle parti rivolgersi al presidente del Tribunale qualora dovesse intervenire un mutamento di circostanze atto a modificare la valutazione compiuta nella presente ordinanza.
Conclusione
140
Poiché la presente ordinanza conclude il procedimento sommario, occorre revocare l’ordinanza del 16 marzo 2026, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑140/26 R, non pubblicata), adottata sulla base dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura, in forza della quale era stato ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di sospendere l’esecuzione della decisione impugnata nella misura in cui, con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva inflitto alla [OSCURATO:SOCIETA] un’ammenda di EUR 15 594 000, senza che fosse necessario costituire una garanzia bancaria o altre garanzie finanziarie, fino alla data dell’ordinanza di conclusione del presente procedimento sommario.
Sulle spese
141
In forza dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, occorre riservare la decisione sulle spese.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
così provvede:
1)
È sospeso l’obbligo imposto alla [OSCURATO:SOCIETA] di costituire una garanzia bancaria a favore della [OSCURATO:PERSONA] europea al fine di evitare la riscossione immediata dell’ammenda che è stata inflitta a detta società dall’articolo 2, lettera c), della decisione C(2025) 8563 final della [OSCURATO:PERSONA], del 15 dicembre 2025, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (AT.40545 – Batterie di avviamento per autoveicoli), alle seguenti condizioni:
–
[OSCURATO:SOCIETA] versa alla [OSCURATO:PERSONA], anteriormente al 30 ottobre 2026, la somma di EUR 3 milioni, maggiorata degli interessi calcolati su tale somma, o costituisce una garanzia bancaria a concorrenza di tale importo;
–
[OSCURATO:SOCIETA] versa alla [OSCURATO:PERSONA], anteriormente al 31 marzo 2027, la somma di EUR 3 milioni, maggiorata degli interessi calcolati su tale somma, o costituisce una garanzia bancaria a concorrenza di tale importo;
–
[OSCURATO:SOCIETA] versa alla [OSCURATO:PERSONA], anteriormente al 30 ottobre 2027, il saldo dell’ammenda, maggiorato degli interessi calcolati sul saldo ancora dovuto, o costituisce una garanzia bancaria a concorrenza di tale importo.
2)
L’ordinanza del 16 marzo 2026, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑140/26 R, è revocata.
3)
La decisione sulle spese è riservata.
Lussemburgo, 12 giugno 2026
Il cancelliere
Il presidente
V. [OSCURATO:PERSONA]
M. van der Woude
*
Lingua processuale: l’italiano.