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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24233/2026

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ente domiciliato in Roma, via degli Avignonesi n.5, presso lostudio legale Abbamonte)-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoDomenico Imperatore-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Trento n. 128/2019 depositatail 30/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026Raffaele Seccia aveva adito ex art.14 d. lgs. n.150/2011 e 28 l.n.794/1942 la Corte d’Appello di Trento convenendo in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedendone la condanna a corrispondergli i compensi,che aveva quantificato nei valori medi di tariffa e che aveva affermato diaver maturato per l’attività professionale prestata a favore della societànel contenzioso in essere con [OSCURATO:SOCIETA]., nell’ambito del giudizioradicato avanti al Tribunale di Trento, RG n.4257/2019, e del successivogiudizio di appello, RG n.287/2018, fino alla rinuncia al mandato.[OSCURATO:SOCIETA]. si era costituita non contestando l’attivitàprofessionale prestata dal ricorrente ma rilevando l’esistenza di unaccordo per contenere il compenso, nei minimi tariffari se GIA Consultings.r.l. avesse perso la causa o secondo le spese di soccombenza diliquidazione giudiziale a favore della mandante, ove questa fosse risultatavittoriosa.Esperita attività istruttoria con l’assunzione di prove testimoniali, laCorte d’Appello di Trento aveva riconosciuto a favore del ricorrente gliimporti liquidati nel procedimento RG n.287/2018 dalla Corte d’Appello diTrento che, riformando in parte la sentenza di primo grado, avevaregolato le spese dei due gradi (essendo state le spese processualicompensate per metà, la Corte di merito aveva raddoppiato l’importo inconcreto riconosciuto a favore di [OSCURATO:SOCIETA].).

A fondamentodella decisione la Corte d’Appello di Trento aveva osservato quanto segue:-è stato oggetto di accertamento l’accordo sui compensi professionalida riconoscere a [OSCURATO:PERSONA], nei termini proposti dalla società, e lasua esistenza è stata riscontrata dalle dichiarazioni testimoniali diPasquale Ruggero e di [OSCURATO:PERSONA], che hanno affermato di esserestati presenti presso gli uffici della società quando l’avv. [OSCURATO:PERSONA] indicò itermini dell’accordo per i minimi tariffari in caso di soccombenza e per illiquidato dal Giudice in caso di vittoria; le dichiarazioni dei testi, capaci adeporre, costituiscono prova sufficiente e adeguata ai fatti daNumero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026dimostrare , non essendovi elementi che la contrastino e trattandosi dicircostanza in sé plausibile per i rapporti di amicizia tra il legalerappresentante della società e il professionista e per i numerosi incarichiaffidati; non avevano trovato riscontro, invece, le diverse ricostruzioni delmodus operandi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] offerte dalle parti nel senso che, secondoil ricorrente le sue parcelle non sarebbero state mai soggette ai minimitariffari (e, pertanto, la quantificazione del dovuto doveva essereeffettuata negli importi medi secondo le tabelle allegate al DM n.55/2014),mentre, secondo la società (che comunque aveva dedotto che il legaleavrebbe accettato quanto liquidato dal giudice a titolo di spese disoccombenza a favore di GIA, nelle cause in cui detta società fosserisultata vittoriosa, mentre negli altri casi i compensi pagati sarebberostati quelli minimi ), detti limiti non sarebbero mai stati superati; non è possibile cogliere dall’esame dei compensi richiesti e pagati allegale per l’attività professionale prestata in altri procedimenti, un criteriodi condotta univoco in uno o nell’altro senso, con la conseguenteirrilevanza dell’indagine sul punto ;-le spese dovute al ricorrente per l’attività professionale prestata siliquidavano, pertanto, secondo i criteri indicati, vale a dire inconformità alla liquidazione giudiziale di soccombenza disposta con lasentenza di questa Corte n.232/2019 e, tenuto conto della parzialecompensazione del 50% per la parziale riforma della sentenza di primogrado, il quantificato si raddoppia in modo che sia riconosciuto l’importointero dovuto.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.Solo la parte controricorrente ha depositato memorie illustrative delleproprie difese nei termini previsti rispetto all’adunanza in camera diconsiglio fissata per la discussione e la decisione del ricorso.Numero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.360.1 punto 3 in connessionecon l’art.2333 comma 3 c.c., violazione dell’art.13 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA]n.247 -violazione dell’art.25 del codice deontologico forense .Il ricorrente propone la corretta interpretazione delle norme cheregolano il rapporto professionale ed economico tra avvocato e cliente, intema di compenso professionale e sottolinea che, ai sensi dell’art.2233c.c., il compenso per le attività professionali rese deve essere qualificato equantificato in base alle tariffe forensi, salva la sottoscrizione di uncontratto che disciplini diversamente i rapporti economici, con formanecessariamente scritta.2.

Con il secondo motivo di critica il ricorrente lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art.360.1 punto 3 in connessione con l’art.2233,comma 3 c.c., violazione dell’art.13 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.247 -violazionedell’art.25 del codice deontologico forense – violazione dell’art.1418 c.c. -violazione dell’art.2725 c.c. .Rileva il ricorrente che l’assenza della forma scritta determina unanullità che non può essere sanata attraverso la prova testimoniale, comeinvece avrebbe sostanzialmente ritenuto la Corte d’Appello di Trento; nell’assenza di un atto che rivesta la forma scritta ad substantiam icompensi vanno liquidati e pagati dalla società ai sensi del tariffarioforense ex DM n.55/2014, in applicazione dei principi sanciti dall’art.2233c.c.I primi due motivi si esaminano congiuntamente, perché connessi, esono fondati per quanto di ragione.La Corte d’Appello di Trento ha effettivamente ritenuto provato,il professionista e la società cliente nel senso di determinare il compensoper le prestazioni professionali, offerte nell’ambito del giudizio instauratoNumero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026avanti al Tribunale di Trento con ricorso monitorio (seguito dalla fase diopposizione e poi dal giudizio di appello), secondo i minimi di tariffa, incaso di soccombenza, e secondo la liquidazione giudiziale a favore dellasocietà cliente, in caso di vittoria.Ciò emerge chiaramente, in contrasto con quanto affermato dallacontroricorrente: -dal richiamo espresso dei termini dell’accordo suicompensi, affermati da [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento ai minimi peril caso di propria soccombenza e con riferimento al liquidato in sedegiudiziale in ipotesi di soccombenza della controparte; -dallaconsiderazione che le testimonianze costituiscano prova sufficiente eadeguata dei fatti da dimostrare, non essendovi elementi che lacontrastino , fatti che erano quelli prospettati dalla società; -dallacircostanza che il riferimento, in motivazione, ad una diversa prassi nondimostrata appare riguardante più propriamente la prospettazione in fattodi [OSCURATO:PERSONA] -in tesi appunto rimasta indimostrata- piuttosto che laprospettazione di un generalizzato riconoscimento dei soli compensiminimi effettuata dalla società (la cui tesi è sempre precisata, sia nellaricostruzione in fatto che nella motivazione della sentenza, con il correttivodel riconoscimento delle spese in sede giudiziale per l’ipotesi disoccombenza della controparte); -dalla liquidazione del compenso dovutoin concreto esperita, effettuata in conformità alla liquidazione giudizialedelle spese di soccombenza disposta con la sentenza di questa Corten.232/2019 , secondo i criteri indicati da intendersi comelogicamente riferiti all’accordo emerso dalla prova testimoniale.Sono fondati i rilievi del ricorrente, nel senso che l’accordo traprofessionista e cliente sui compensi professionali deve essere stipulato informa scritta ad substantiam, che, nel caso di specie, non era intervenutotra le parti alcun accordo scritto e che l’esistenza e il contenutodell’accordo, necessitante come detto di forma scritta non potevanoessere provati per testimoni.Numero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026Infatti, Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l.n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo dideterminazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deverivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza cherilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che,nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozioindividuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciatoinvariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato,l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto daentrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redattain forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e,dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatoridiversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza,sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt.2724 e 2725 c.c. -così Cass. n.717/2023; cfr. anche Cass.n.9733/2025-.Di conseguenza, per la determinazione del dovuto a favore delprofessionista per la prestazione resa sarebbe stato necessario prenderecome riferimento -ai sensi dell’art.2233 co 1 c.c.- il DM n.55/2014 es.m.i., secondo l’art.4 del quale ai fini della liquidazione del compensosi tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivitàprestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valoredell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti,del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fattotrattate. … Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate,… .

Quanto al valore della controversia da prendere a riferimento perl’identificazione dello scaglione di liquidazione pertinente, valore daindividuare, in base all’art.5 co 1 DM cit., a norma del codice di proceduracivile, il comma 2 dello stesso art.5 cit. dispone che Nella liquidazionedei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondenteNumero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026all'entità della domanda.

Si ha riguardo al valore effettivo dellacontroversia quando risulta manifestamente diverso da quello presuntoanche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti ; il comma 3dell’art.5 dispone altresì che Nelle cause davanti agli organi di giustizia,nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economicadell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nellaliquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economicadell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. […] .Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, èquella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare,tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire sel'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro diriferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguatorispetto all'effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legaleabbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura dellapretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuitoalla parte assistita, perché in tali casi il compenso preteso alla streguadella relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo dellaprestazione espletata, stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto allaN.13229/2010; Cass.

S.U. 19014/2007; Cass. 15685/ 2006) -così, inmotivazione, Cass. n.688/2024-.[OSCURATO:PERSONA] aveva considerato, nella quantificazione dell’importorichiesto per la prestazione professionale resa, i valori medi indicati per loscaglione tariffario considerato di riferimento, individuato sulla basedell’importo di € 87.813,76 corrispondente al credito azionato a favore diGIA [OSCURATO:SOCIETA]. con il ricorso ingiuntivo -valutando, quindi, egli stessol’attività professionale svolta come di normale qualità e complessità eNumero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026individuando come parametro di valore l’entità della domanda dipagamento proposta, secondo il disposto degli art.10-14 c.p.c.-.Nella sentenza impugnata la Corte di merito effettua direttamente laliquidazione del dovuto in base al liquidato nella sentenza che ha definitola controversia per la quale [OSCURATO:SOCIETA]. era originariamenteassistita dal ricorrente, senza alcuna motivazione ulteriore (appunto sulpresupposto che ciò rispondesse agli accordi tra le parti).Ora, anche a voler ipotizzare che la liquidazione giudiziale utilizzatanella sentenza oggetto di impugnazione abbia preso a riferimento i valorimedi dello scaglione individuato sulla base del decisum, e tenendo contoche, nei rapporti tra il cliente e il professionista il valore effettivo dellacontroversia può essere preso a riferimento, invece del valore delladomanda, quando risulta manifestamente diverso da quello presuntoanche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti , non sarebbepossibile, in questa sede di legittimità, una valutazione di prevalenza delriferimento al decisum invece che al disputatum ai sensi dell’art.5 co 2 cit.La valutazione richiamata rientra infatti nell’ambito dell’attivitàmeritale che è prerogativa del Giudice di merito.3.

Con il terzo motivo il ricorrente critica la sentenza della Corted’Appello di Trento per violazione e falsa applicazione dell’art.360.1 co4 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’at.116 c.p.c. – violazionedell’art.132 c.p.c. .Il ricorrente censura la decisione della Corte distrettuale, in vialogicamente gradata , per aver ritenuto esistente un accordo verbale suicompensi professionali da liquidare per le singole controversie, in ragionedi un rapporto di amicizia esistente tra il professionista e uno dei soci dellasocietà.Il motivo è assorbito in senso proprio all’esito del vaglio dei primi duemotivi favorevole al ricorrente.Numero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/20264.

Con il quarto profilo di doglianza [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.360.1 punto 3 c.p.c. violazione efalsa applicazione dell’art.2233 c.c. violazione del DM n.55/2014 .In assenza di accordi scritti, la Corte distrettuale avrebbe dovutoapplicare le disposizioni del DM n.55/2014 e avrebbe dovuto considerarecongrui e riconoscere gli importi richiesti [in valori corrispondenti ai meditariffari per lo scaglione di riferimento individuato, secondo le tariffevigenti nel 2018: cfr. pag.31/32 del ricorso] dal ricorrente per l’attività inconcreto prestata.Anche questo profilo di critica rimane assorbito in senso propriodall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, per le considerazioni iviesposte.5.

In conclusione, si accolgono i primi due motivi di ricorso, conassorbimento del terzo e del quarto motivo: si cassa la sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Trento che dovrà riesaminarela controversia alla luce delle indicazioni che precedono, e che provvederàanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.La Corte Suprema di Cassazione,accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Trento che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte il 4 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente domiciliato in Roma, via degli Avignonesi n.5, presso lostudio legale Abbamonte)-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoDomenico Imperatore-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Trento n. 128/2019 depositatail 30/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026Raffaele Seccia aveva adito ex art.14 d. lgs. n.150/2011 e 28 l.n.794/1942 la Corte d’Appello di Trento convenendo in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedendone la condanna a corrispondergli i compensi,che aveva quantificato nei valori medi di tariffa e che aveva affermato diaver maturato per l’attività professionale prestata a favore della societànel contenzioso in essere con [OSCURATO:SOCIETA]., nell’ambito del giudizioradicato avanti al Tribunale di Trento, RG n.4257/2019, e del successivogiudizio di appello, RG n.287/2018, fino alla rinuncia al mandato.[OSCURATO:SOCIETA]. si era costituita non contestando l’attivitàprofessionale prestata dal ricorrente ma rilevando l’esistenza di unaccordo per contenere il compenso, nei minimi tariffari se GIA Consultings.r.l. avesse perso la causa o secondo le spese di soccombenza diliquidazione giudiziale a favore della mandante, ove questa fosse risultatavittoriosa.Esperita attività istruttoria con l’assunzione di prove testimoniali, laCorte d’Appello di Trento aveva riconosciuto a favore del ricorrente gliimporti liquidati nel procedimento RG n.287/2018 dalla Corte d’Appello diTrento che, riformando in parte la sentenza di primo grado, avevaregolato le spese dei due gradi (essendo state le spese processualicompensate per metà, la Corte di merito aveva raddoppiato l’importo inconcreto riconosciuto a favore di [OSCURATO:SOCIETA].). A fondamentodella decisione la Corte d’Appello di Trento aveva osservato quanto segue:-è stato oggetto di accertamento l’accordo sui compensi professionalida riconoscere a [OSCURATO:PERSONA], nei termini proposti dalla società, e lasua esistenza è stata riscontrata dalle dichiarazioni testimoniali diPasquale Ruggero e di [OSCURATO:PERSONA], che hanno affermato di esserestati presenti presso gli uffici della società quando l’avv. [OSCURATO:PERSONA] indicò itermini dell’accordo per i minimi tariffari in caso di soccombenza e per illiquidato dal Giudice in caso di vittoria; le dichiarazioni dei testi, capaci adeporre, costituiscono prova sufficiente e adeguata ai fatti daNumero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026dimostrare , non essendovi elementi che la contrastino e trattandosi dicircostanza in sé plausibile per i rapporti di amicizia tra il legalerappresentante della società e il professionista e per i numerosi incarichiaffidati; non avevano trovato riscontro, invece, le diverse ricostruzioni delmodus operandi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] offerte dalle parti nel senso che, secondoil ricorrente le sue parcelle non sarebbero state mai soggette ai minimitariffari (e, pertanto, la quantificazione del dovuto doveva essereeffettuata negli importi medi secondo le tabelle allegate al DM n.55/2014),mentre, secondo la società (che comunque aveva dedotto che il legaleavrebbe accettato quanto liquidato dal giudice a titolo di spese disoccombenza a favore di GIA, nelle cause in cui detta società fosserisultata vittoriosa, mentre negli altri casi i compensi pagati sarebberostati quelli minimi ), detti limiti non sarebbero mai stati superati; non è possibile cogliere dall’esame dei compensi richiesti e pagati allegale per l’attività professionale prestata in altri procedimenti, un criteriodi condotta univoco in uno o nell’altro senso, con la conseguenteirrilevanza dell’indagine sul punto ;-le spese dovute al ricorrente per l’attività professionale prestata siliquidavano, pertanto, secondo i criteri indicati, vale a dire inconformità alla liquidazione giudiziale di soccombenza disposta con lasentenza di questa Corte n.232/2019 e, tenuto conto della parzialecompensazione del 50% per la parziale riforma della sentenza di primogrado, il quantificato si raddoppia in modo che sia riconosciuto l’importointero dovuto.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.Solo la parte controricorrente ha depositato memorie illustrative delleproprie difese nei termini previsti rispetto all’adunanza in camera diconsiglio fissata per la discussione e la decisione del ricorso.Numero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.360.1 punto 3 in connessionecon l’art.2333 comma 3 c.c., violazione dell’art.13 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA]n.247 -violazione dell’art.25 del codice deontologico forense .Il ricorrente propone la corretta interpretazione delle norme cheregolano il rapporto professionale ed economico tra avvocato e cliente, intema di compenso professionale e sottolinea che, ai sensi dell’art.2233c.c., il compenso per le attività professionali rese deve essere qualificato equantificato in base alle tariffe forensi, salva la sottoscrizione di uncontratto che disciplini diversamente i rapporti economici, con formanecessariamente scritta.2. Con il secondo motivo di critica il ricorrente lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art.360.1 punto 3 in connessione con l’art.2233,comma 3 c.c., violazione dell’art.13 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.247 -violazionedell’art.25 del codice deontologico forense – violazione dell’art.1418 c.c. -violazione dell’art.2725 c.c. .Rileva il ricorrente che l’assenza della forma scritta determina unanullità che non può essere sanata attraverso la prova testimoniale, comeinvece avrebbe sostanzialmente ritenuto la Corte d’Appello di Trento; nell’assenza di un atto che rivesta la forma scritta ad substantiam icompensi vanno liquidati e pagati dalla società ai sensi del tariffarioforense ex DM n.55/2014, in applicazione dei principi sanciti dall’art.2233c.c.I primi due motivi si esaminano congiuntamente, perché connessi, esono fondati per quanto di ragione.La Corte d’Appello di Trento ha effettivamente ritenuto provato,il professionista e la società cliente nel senso di determinare il compensoper le prestazioni professionali, offerte nell’ambito del giudizio instauratoNumero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026avanti al Tribunale di Trento con ricorso monitorio (seguito dalla fase diopposizione e poi dal giudizio di appello), secondo i minimi di tariffa, incaso di soccombenza, e secondo la liquidazione giudiziale a favore dellasocietà cliente, in caso di vittoria.Ciò emerge chiaramente, in contrasto con quanto affermato dallacontroricorrente: -dal richiamo espresso dei termini dell’accordo suicompensi, affermati da [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento ai minimi peril caso di propria soccombenza e con riferimento al liquidato in sedegiudiziale in ipotesi di soccombenza della controparte; -dallaconsiderazione che le testimonianze costituiscano prova sufficiente eadeguata dei fatti da dimostrare, non essendovi elementi che lacontrastino , fatti che erano quelli prospettati dalla società; -dallacircostanza che il riferimento, in motivazione, ad una diversa prassi nondimostrata appare riguardante più propriamente la prospettazione in fattodi [OSCURATO:PERSONA] -in tesi appunto rimasta indimostrata- piuttosto che laprospettazione di un generalizzato riconoscimento dei soli compensiminimi effettuata dalla società (la cui tesi è sempre precisata, sia nellaricostruzione in fatto che nella motivazione della sentenza, con il correttivodel riconoscimento delle spese in sede giudiziale per l’ipotesi disoccombenza della controparte); -dalla liquidazione del compenso dovutoin concreto esperita, effettuata in conformità alla liquidazione giudizialedelle spese di soccombenza disposta con la sentenza di questa Corten.232/2019 , secondo i criteri indicati da intendersi comelogicamente riferiti all’accordo emerso dalla prova testimoniale.Sono fondati i rilievi del ricorrente, nel senso che l’accordo traprofessionista e cliente sui compensi professionali deve essere stipulato informa scritta ad substantiam, che, nel caso di specie, non era intervenutotra le parti alcun accordo scritto e che l’esistenza e il contenutodell’accordo, necessitante come detto di forma scritta non potevanoessere provati per testimoni.Numero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026Infatti, Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l.n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo dideterminazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deverivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza cherilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che,nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozioindividuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciatoinvariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato,l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto daentrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redattain forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e,dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatoridiversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza,sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt.2724 e 2725 c.c. -così Cass. n.717/2023; cfr. anche Cass.n.9733/2025-.Di conseguenza, per la determinazione del dovuto a favore delprofessionista per la prestazione resa sarebbe stato necessario prenderecome riferimento -ai sensi dell’art.2233 co 1 c.c.- il DM n.55/2014 es.m.i., secondo l’art.4 del quale ai fini della liquidazione del compensosi tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivitàprestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valoredell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti,del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fattotrattate. … Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate,… . Quanto al valore della controversia da prendere a riferimento perl’identificazione dello scaglione di liquidazione pertinente, valore daindividuare, in base all’art.5 co 1 DM cit., a norma del codice di proceduracivile, il comma 2 dello stesso art.5 cit. dispone che Nella liquidazionedei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondenteNumero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo dellacontroversia quando risulta manifestamente diverso da quello presuntoanche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti ; il comma 3dell’art.5 dispone altresì che Nelle cause davanti agli organi di giustizia,nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economicadell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nellaliquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economicadell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. […] .Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, èquella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare,tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire sel'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro diriferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguatorispetto all'effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legaleabbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura dellapretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuitoalla parte assistita, perché in tali casi il compenso preteso alla streguadella relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo dellaprestazione espletata, stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto allaN.13229/2010; Cass. S.U. 19014/2007; Cass. 15685/ 2006) -così, inmotivazione, Cass. n.688/2024-.[OSCURATO:PERSONA] aveva considerato, nella quantificazione dell’importorichiesto per la prestazione professionale resa, i valori medi indicati per loscaglione tariffario considerato di riferimento, individuato sulla basedell’importo di € 87.813,76 corrispondente al credito azionato a favore diGIA [OSCURATO:SOCIETA]. con il ricorso ingiuntivo -valutando, quindi, egli stessol’attività professionale svolta come di normale qualità e complessità eNumero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/2026individuando come parametro di valore l’entità della domanda dipagamento proposta, secondo il disposto degli art.10-14 c.p.c.-.Nella sentenza impugnata la Corte di merito effettua direttamente laliquidazione del dovuto in base al liquidato nella sentenza che ha definitola controversia per la quale [OSCURATO:SOCIETA]. era originariamenteassistita dal ricorrente, senza alcuna motivazione ulteriore (appunto sulpresupposto che ciò rispondesse agli accordi tra le parti).Ora, anche a voler ipotizzare che la liquidazione giudiziale utilizzatanella sentenza oggetto di impugnazione abbia preso a riferimento i valorimedi dello scaglione individuato sulla base del decisum, e tenendo contoche, nei rapporti tra il cliente e il professionista il valore effettivo dellacontroversia può essere preso a riferimento, invece del valore delladomanda, quando risulta manifestamente diverso da quello presuntoanche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti , non sarebbepossibile, in questa sede di legittimità, una valutazione di prevalenza delriferimento al decisum invece che al disputatum ai sensi dell’art.5 co 2 cit.La valutazione richiamata rientra infatti nell’ambito dell’attivitàmeritale che è prerogativa del Giudice di merito.3. Con il terzo motivo il ricorrente critica la sentenza della Corted’Appello di Trento per violazione e falsa applicazione dell’art.360.1 co4 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’at.116 c.p.c. – violazionedell’art.132 c.p.c. .Il ricorrente censura la decisione della Corte distrettuale, in vialogicamente gradata , per aver ritenuto esistente un accordo verbale suicompensi professionali da liquidare per le singole controversie, in ragionedi un rapporto di amicizia esistente tra il professionista e uno dei soci dellasocietà.Il motivo è assorbito in senso proprio all’esito del vaglio dei primi duemotivi favorevole al ricorrente.Numero registro generale 26678/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 24233/2026Data pubblicazione 29/07/20264. Con il quarto profilo di doglianza [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.360.1 punto 3 c.p.c. violazione efalsa applicazione dell’art.2233 c.c. violazione del DM n.55/2014 .In assenza di accordi scritti, la Corte distrettuale avrebbe dovutoapplicare le disposizioni del DM n.55/2014 e avrebbe dovuto considerarecongrui e riconoscere gli importi richiesti [in valori corrispondenti ai meditariffari per lo scaglione di riferimento individuato, secondo le tariffevigenti nel 2018: cfr. pag.31/32 del ricorso] dal ricorrente per l’attività inconcreto prestata.Anche questo profilo di critica rimane assorbito in senso propriodall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, per le considerazioni iviesposte.5. In conclusione, si accolgono i primi due motivi di ricorso, conassorbimento del terzo e del quarto motivo: si cassa la sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Trento che dovrà riesaminarela controversia alla luce delle indicazioni che precedono, e che provvederàanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.La Corte Suprema di Cassazione,accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Trento che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte il 4 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 24233/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris