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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03497/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1303/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- SOCIETA' AEREA ITALIANA S .

P .

A . [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta no e difend ono unitamente e disgiuntamente tra diloro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati- e sul ricorso successivo senza N.R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARAZZAMARCO; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA al [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3907/2019 depositatail 30/10/2019 RG n. 1853/2018; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 05/10/2022 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di una procedura di reclamo ex legen. 92 del 2012, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2014 da [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di mobilità, ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro; ha dichiarato altresì tenute entrambe le società a versare al lavoratore una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, comunque in misura non superiore a dodici mensilità, oltre accessori; 2.in estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, la Corte ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] non avesse fornito la prova che il licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] fosse conforme al criterio, indicato nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità e contenuto anche nell’accordo sindacale di chiusura della procedura dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di collocare il personale in esubero che avesse i requisiti per l’accesso a un trattamento pensionistico; tanto più che il [OSCURATO:PERSONA] aveva “elencato in modo circostanziato altri lavoratori, appartenenti anch'essi alla categoria del personale navigante, che possedevano, al pari suo, i requisiti contributivi e di anzianità per fruire di un trattamento pensionistico nel periodo di rilievo”; stante la violazione di natura sostanziale dei criteri di scelta ha riconosciuto la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970; 3.in ordine alla legittimazione passiva, la Corte ha ritenuto che “gli accordi sindacali, intervenuti nel corso della complessa procedura di cessione del compendio aziendale dedicato all'attività di trasporto aereo di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] spa (in stato di crisi) ad [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] ai sensi del comma 2 dell’art. 5 della Direttiva, potevano prevedere modifiche alle condizioni di lavoro dei lavoratori, ma non deroghe alla continuità del rapporto”, per cui doveva disporsi la reintegrazione del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] SAI;

4. sono state respinte le eccezioni, sia in ordine alla novità della domanda di accertamento dell’applicabilità dell’art. 2112 c.c., sull’assunto che fosse stata formulata solo nel ricorso in opposizione ex legen. 92 del 2012, sia in merito alla decadenza ex art. 32 l. n. 183 del 2010 dall’impugnativa di licenziamento sollevata da [OSCURATO:SOCIETA].; 5.la Corte, infine, preso atto chi nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] SAI alla procedura di amministrazione straordinaria, ha osservato: “nel caso di specie può essere legittimamente resa nei confronti della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] SAI in amministrazione straordinaria sia la pronuncia di accertamento dell'an e del quantum dell'indennità risarcitoria spettante al lavoratore per l'illegittimo licenziamento sia l'ordine di reintegrazione presso il cessionario, trattandosi di dictadi competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 4, SdL, restando di contro inibita in questa sede la pronuncia a carico della predetta società, pur se responsabile solidale ex art. 2112 c.c., di condanna al pagamento del ridetto credito, rientrando nell'ambito della competenza del giudice fallimentare la sua assegnazione in concorso con gli altri creditori”; 6.per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:SOCIETA], con quattro motivi, e [OSCURATO:SOCIETA], con cinque motivi; ha resistito ad entrambi con controricorso il lavoratore; le parti ricorrenti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], possono essere come di seguito sintetizzati: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 223 del 1991 “in rapporto all’Accordo sindacale sottoscritto in data 8 agosto 2014 (con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso due diverse procedure di licenziamento collettivo riferendosi “al criterio dei carichi di famiglia” non rilevante nella specie (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., nonché dell’art.111 Cost., anche in relazione all’art. 1, comma 51 e ss. l. n. 92 del 2012, per avere la Corte territoriale “assunto la propria decisione sulla base di istanze istruttorie neppure articolate in sede di ricorso introduttivo dell'allora ricorrente ma solo, ed inammissibilmente, per la prima volta in sede di ricorso in opposizione” (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto di “disporre l'acquisizione di documentazione inerente la posizione lavorativa, e i relativi requisiti aziendali, senza che però nel corpo del reclamo fosse dedotto alcunché al riguardo” (terzo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per non avere ritenuto rilevante la documentazione di provenienza unilaterale prodotta da [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 51, l. n. 92 del 2012, “per non aver ritenuto nuova la domanda di condanna ex art. 2112 c.c. formulata solo la sede di opposizione” (quinto motivo); 2.i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] possono essere come di seguito sintetizzati: “violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 nonché degli accordi collettivi" intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticandosi diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito in ordine alla disposizione innanzi richiamata (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 51, l. n. 92 del 2012, “per non aver ritenuto nuova la domanda di condanna ex art. 2112 c.c. formulata solo la sede di opposizione” (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 32 l. n. 183 del 2010, lett. d), per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di decadenza dall’impugnazione sollevata dall’esponente (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 R.D. n. 267 del 1942, in combinato disposto con gli artt. 409 e 433 c.p.c., sostenendosi che l’azione di condanna all’indennità risarcitoria doveva essere dichiarata improseguibile per intervenuta ammissione della società all’amministrazione straordinaria (quinto motivo); 3.il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA] è inammissibile perché invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata; infatti, il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo tempo per tempo vigente), ovvero ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, ma per violazione delle norme di cui agli artt.1362 e segg. c.c. (per tutte: Cass n. 21888 del 2016; in controversia analoga v.

Cass. n. 17201 del 2020; Cass. n. 10520 del 2022; Cass. n. 15206 del 2022); 4.il secondo motivo del medesimo ricorso è infondato (cfr. Cass. n. 19579 del 2019); infatti, il giudizio introdotto dalla cd.

“legge Fornero” è un nuovo rito speciale finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo, che si caratterizza perl'articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: una a cognizione semplificata (o sommaria) e l'altra, di opposizione, a cognizione piena nello stesso grado; mentre la prima fase è connotata, ancorché il ricorso debba avere i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., dalla mancanza di formalità, in assenza del rigido meccanismo di decadenze e preclusioni stabilito dagli artt. 414 e 416 c.p.c. e con un'istruttoria semplificata, limitata agli "atti di istruzione indispensabili", la seconda fase è invece introdotta con un ricorso in opposizione e ispirata in linea di massima al modello ordinario, a cognizione piena con tutti gli "atti di istruzione ammissibili e rilevanti"; sicché, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata - mirata a riconoscere, sussistendone i presupposti, al lavoratore ricorrente una tutela rapida ed immediata e ad assegnargli un vantaggio processuale (da parte ricorrente a parte eventualmente opposta), ove il fondamento della sua domanda risulti prima faciesussistere alla luce dei soli "atti di istruzione indispensabili" - il procedimento si riespande, nella fase di opposizione, alla dimensione ordinaria di cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli "atti di istruzione ammissibili e rilevanti" (così Cass. n. 27655 del 2017);

5. il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] è inammissibile perché non individua nel corpo del motivo i contenuti, neppure per sintesi, dei documenti di cui si contesta l’acquisizione né indica in che modo abbia tempestivamente formulato in grado d’appello l’eccezione volta a contestare la qui impugnata acquisizione;

6. parimenti inammissibile il quarto motivo perché non denuncia una violazione di norme di diritto quanto piuttosto critica la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte territoriale, anche con un improprio riferimento agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaattribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito, opponendo una diversa valutazione; circa la pretesaviolazione dell'art. 116 c.p.c., ancora di recente le Sezioni unite di questa Corte (Cass.

SS.UU. n. 20867 del 2020) hanno ribadito che essa è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014;

7. non possono trovare accoglimento neanche l’ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], da valutarsi unitamente al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SAI; i giudici di appello hanno infatti argomentato che: “il fatto costitutivo della pretesa attorea è stato tempestivamente dedotto al momento dell'introduzione della lite, avendo il [OSCURATO:PERSONA] argomentato in modo aperto sui negozi giuridici intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa per formalizzare la cessione del compendio aziendale dedicato all'esercizio dell'attività di trasporto e sul radicamento nell'art. 112 c.p.c. della responsabilità solidale della cedente e della cessionaria; del pari tempestivamente è stata formulata ladomanda di condanna solidale -appunto ex articolo 2112 c.c.-delle predette società ad adempiere le obbligazioni aventi fonte nell'art. 18 l. n. 300 del 1970”, si tratta di interpretazione dell’atto introduttivo della lite e dei suoi contenuti che, per principio radicato nella giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 31546 del 2019; Cass. n. 29609 del 2018; Cass. n. 18 del 2015, Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 12944 del 2012; Cass. n. 21208 del 2005)e non è sufficiente che l’interpretazione offerta dai giudici ai quali compete non corrisponda alle attese della parte per determinare la cassazione della sentenza impugnata, ove sia sorretta –come nella specie – da adeguata motivazione (Cass. n. 14650 del 2012; Cass. 22893 del 2008; Cass. n. 14751 del 2007)ovvero, nel vigore del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., da una motivazione che soddisfi il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. 31546 del 2019);

8. il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SAI è infondato in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione -contenuta del predetto comma 4- bis – ‘Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo’, va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non ‘in vista della liquidazione dei beni’, non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass.nn. 10414 e 10415 del 2020; conf.

Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; Cass. n. 33154 del 2021); tale principio ha trovato conferma in controversie analoghe alla presente (tra le altre v.

Cass. n. 10520, n. 10522, n. 10524 del 2022); a tali precedenti il Collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene, rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c.;

9. del pari infondato il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SAI; secondo pronunce di questa Corte, qui condivise, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi l'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019); a fortiori non risulta applicabile la lettera d) dello stesso art. 32, comma 4, della

I. n. 183 del 2010, la quale comunque postula l'invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n. 4883 del 2020; in controversia analoga v.

Cass. n. 15206 del 2022); 10.non può trovare accoglimento neanche l’ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce che l’azione di condanna all’indennità risarcitoria doveva essere dichiarata “improseguibile” per intervenuta ammissione della società all’amministrazione straordinaria; infatti, la Corte di Appello è pienamente consapevole delle regole del riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare, tanto che esplicitamente, nella sentenza impugnata, “dichiara tenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in Amministrazione straordinaria” al versamento della indennità risarcitoria, ma condanna solo la prima al pagamento, escludendo esplicitamente dalla condanna la cessionaria; tanto in conformità di quanto stabilito da questa Corte (tra le altre v.Cass.n. 15238 del 2022) secondo cui, nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512); salva appunto l’ipotesi – ricorrente nella specie - dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del “radicale mutamento del regimeselettivo e di commisurazione delle tutele … anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame” (Cass. n. 16443 del 2018; Cass. n. 5188 del 2019; Cass. n. 2964 del 2021);

11. conclusivamente i ricorsi delle società devono essere respinti, con spese liquidate a carico di ciascuna di esse come da dispositivo secondo soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. la Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna ciascuna società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore del controricorrente in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1303/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- SOCIETA' AEREA ITALIANA S . P . A . [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta no e difend ono unitamente e disgiuntamente tra diloro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati- e sul ricorso successivo senza N.R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARAZZAMARCO; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA al [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3907/2019 depositatail 30/10/2019 RG n. 1853/2018; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 05/10/2022 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di una procedura di reclamo ex legen. 92 del 2012, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2014 da [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di mobilità, ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro; ha dichiarato altresì tenute entrambe le società a versare al lavoratore una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, comunque in misura non superiore a dodici mensilità, oltre accessori; 2.in estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, la Corte ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] non avesse fornito la prova che il licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] fosse conforme al criterio, indicato nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità e contenuto anche nell’accordo sindacale di chiusura della procedura dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di collocare il personale in esubero che avesse i requisiti per l’accesso a un trattamento pensionistico; tanto più che il [OSCURATO:PERSONA] aveva “elencato in modo circostanziato altri lavoratori, appartenenti anch'essi alla categoria del personale navigante, che possedevano, al pari suo, i requisiti contributivi e di anzianità per fruire di un trattamento pensionistico nel periodo di rilievo”; stante la violazione di natura sostanziale dei criteri di scelta ha riconosciuto la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970; 3.in ordine alla legittimazione passiva, la Corte ha ritenuto che “gli accordi sindacali, intervenuti nel corso della complessa procedura di cessione del compendio aziendale dedicato all'attività di trasporto aereo di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] spa (in stato di crisi) ad [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] ai sensi del comma 2 dell’art. 5 della Direttiva, potevano prevedere modifiche alle condizioni di lavoro dei lavoratori, ma non deroghe alla continuità del rapporto”, per cui doveva disporsi la reintegrazione del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] SAI; 4. sono state respinte le eccezioni, sia in ordine alla novità della domanda di accertamento dell’applicabilità dell’art. 2112 c.c., sull’assunto che fosse stata formulata solo nel ricorso in opposizione ex legen. 92 del 2012, sia in merito alla decadenza ex art. 32 l. n. 183 del 2010 dall’impugnativa di licenziamento sollevata da [OSCURATO:SOCIETA].; 5.la Corte, infine, preso atto chi nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] SAI alla procedura di amministrazione straordinaria, ha osservato: “nel caso di specie può essere legittimamente resa nei confronti della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] SAI in amministrazione straordinaria sia la pronuncia di accertamento dell'an e del quantum dell'indennità risarcitoria spettante al lavoratore per l'illegittimo licenziamento sia l'ordine di reintegrazione presso il cessionario, trattandosi di dictadi competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 4, SdL, restando di contro inibita in questa sede la pronuncia a carico della predetta società, pur se responsabile solidale ex art. 2112 c.c., di condanna al pagamento del ridetto credito, rientrando nell'ambito della competenza del giudice fallimentare la sua assegnazione in concorso con gli altri creditori”; 6.per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:SOCIETA], con quattro motivi, e [OSCURATO:SOCIETA], con cinque motivi; ha resistito ad entrambi con controricorso il lavoratore; le parti ricorrenti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], possono essere come di seguito sintetizzati: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 223 del 1991 “in rapporto all’Accordo sindacale sottoscritto in data 8 agosto 2014 (con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso due diverse procedure di licenziamento collettivo riferendosi “al criterio dei carichi di famiglia” non rilevante nella specie (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., nonché dell’art.111 Cost., anche in relazione all’art. 1, comma 51 e ss. l. n. 92 del 2012, per avere la Corte territoriale “assunto la propria decisione sulla base di istanze istruttorie neppure articolate in sede di ricorso introduttivo dell'allora ricorrente ma solo, ed inammissibilmente, per la prima volta in sede di ricorso in opposizione” (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto di “disporre l'acquisizione di documentazione inerente la posizione lavorativa, e i relativi requisiti aziendali, senza che però nel corpo del reclamo fosse dedotto alcunché al riguardo” (terzo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per non avere ritenuto rilevante la documentazione di provenienza unilaterale prodotta da [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 51, l. n. 92 del 2012, “per non aver ritenuto nuova la domanda di condanna ex art. 2112 c.c. formulata solo la sede di opposizione” (quinto motivo); 2.i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] possono essere come di seguito sintetizzati: “violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 nonché degli accordi collettivi" intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticandosi diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito in ordine alla disposizione innanzi richiamata (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 51, l. n. 92 del 2012, “per non aver ritenuto nuova la domanda di condanna ex art. 2112 c.c. formulata solo la sede di opposizione” (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 32 l. n. 183 del 2010, lett. d), per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di decadenza dall’impugnazione sollevata dall’esponente (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 R.D. n. 267 del 1942, in combinato disposto con gli artt. 409 e 433 c.p.c., sostenendosi che l’azione di condanna all’indennità risarcitoria doveva essere dichiarata improseguibile per intervenuta ammissione della società all’amministrazione straordinaria (quinto motivo); 3.il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA] è inammissibile perché invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata; infatti, il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo tempo per tempo vigente), ovvero ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, ma per violazione delle norme di cui agli artt.1362 e segg. c.c. (per tutte: Cass n. 21888 del 2016; in controversia analoga v. Cass. n. 17201 del 2020; Cass. n. 10520 del 2022; Cass. n. 15206 del 2022); 4.il secondo motivo del medesimo ricorso è infondato (cfr. Cass. n. 19579 del 2019); infatti, il giudizio introdotto dalla cd. “legge Fornero” è un nuovo rito speciale finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo, che si caratterizza perl'articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: una a cognizione semplificata (o sommaria) e l'altra, di opposizione, a cognizione piena nello stesso grado; mentre la prima fase è connotata, ancorché il ricorso debba avere i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., dalla mancanza di formalità, in assenza del rigido meccanismo di decadenze e preclusioni stabilito dagli artt. 414 e 416 c.p.c. e con un'istruttoria semplificata, limitata agli "atti di istruzione indispensabili", la seconda fase è invece introdotta con un ricorso in opposizione e ispirata in linea di massima al modello ordinario, a cognizione piena con tutti gli "atti di istruzione ammissibili e rilevanti"; sicché, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata - mirata a riconoscere, sussistendone i presupposti, al lavoratore ricorrente una tutela rapida ed immediata e ad assegnargli un vantaggio processuale (da parte ricorrente a parte eventualmente opposta), ove il fondamento della sua domanda risulti prima faciesussistere alla luce dei soli "atti di istruzione indispensabili" - il procedimento si riespande, nella fase di opposizione, alla dimensione ordinaria di cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli "atti di istruzione ammissibili e rilevanti" (così Cass. n. 27655 del 2017); 5. il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] è inammissibile perché non individua nel corpo del motivo i contenuti, neppure per sintesi, dei documenti di cui si contesta l’acquisizione né indica in che modo abbia tempestivamente formulato in grado d’appello l’eccezione volta a contestare la qui impugnata acquisizione; 6. parimenti inammissibile il quarto motivo perché non denuncia una violazione di norme di diritto quanto piuttosto critica la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte territoriale, anche con un improprio riferimento agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaattribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito, opponendo una diversa valutazione; circa la pretesaviolazione dell'art. 116 c.p.c., ancora di recente le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020) hanno ribadito che essa è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; 7. non possono trovare accoglimento neanche l’ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], da valutarsi unitamente al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SAI; i giudici di appello hanno infatti argomentato che: “il fatto costitutivo della pretesa attorea è stato tempestivamente dedotto al momento dell'introduzione della lite, avendo il [OSCURATO:PERSONA] argomentato in modo aperto sui negozi giuridici intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa per formalizzare la cessione del compendio aziendale dedicato all'esercizio dell'attività di trasporto e sul radicamento nell'art. 112 c.p.c. della responsabilità solidale della cedente e della cessionaria; del pari tempestivamente è stata formulata ladomanda di condanna solidale -appunto ex articolo 2112 c.c.-delle predette società ad adempiere le obbligazioni aventi fonte nell'art. 18 l. n. 300 del 1970”, si tratta di interpretazione dell’atto introduttivo della lite e dei suoi contenuti che, per principio radicato nella giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 31546 del 2019; Cass. n. 29609 del 2018; Cass. n. 18 del 2015, Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 12944 del 2012; Cass. n. 21208 del 2005)e non è sufficiente che l’interpretazione offerta dai giudici ai quali compete non corrisponda alle attese della parte per determinare la cassazione della sentenza impugnata, ove sia sorretta –come nella specie – da adeguata motivazione (Cass. n. 14650 del 2012; Cass. 22893 del 2008; Cass. n. 14751 del 2007)ovvero, nel vigore del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., da una motivazione che soddisfi il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. 31546 del 2019); 8. il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SAI è infondato in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione -contenuta del predetto comma 4- bis – ‘Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo’, va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non ‘in vista della liquidazione dei beni’, non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass.nn. 10414 e 10415 del 2020; conf. Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; Cass. n. 33154 del 2021); tale principio ha trovato conferma in controversie analoghe alla presente (tra le altre v. Cass. n. 10520, n. 10522, n. 10524 del 2022); a tali precedenti il Collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene, rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c.; 9. del pari infondato il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SAI; secondo pronunce di questa Corte, qui condivise, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi l'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019); a fortiori non risulta applicabile la lettera d) dello stesso art. 32, comma 4, della I. n. 183 del 2010, la quale comunque postula l'invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n. 4883 del 2020; in controversia analoga v. Cass. n. 15206 del 2022); 10.non può trovare accoglimento neanche l’ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce che l’azione di condanna all’indennità risarcitoria doveva essere dichiarata “improseguibile” per intervenuta ammissione della società all’amministrazione straordinaria; infatti, la Corte di Appello è pienamente consapevole delle regole del riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare, tanto che esplicitamente, nella sentenza impugnata, “dichiara tenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in Amministrazione straordinaria” al versamento della indennità risarcitoria, ma condanna solo la prima al pagamento, escludendo esplicitamente dalla condanna la cessionaria; tanto in conformità di quanto stabilito da questa Corte (tra le altre v.Cass.n. 15238 del 2022) secondo cui, nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512); salva appunto l’ipotesi – ricorrente nella specie - dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del “radicale mutamento del regimeselettivo e di commisurazione delle tutele … anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame” (Cass. n. 16443 del 2018; Cass. n. 5188 del 2019; Cass. n. 2964 del 2021); 11. conclusivamente i ricorsi delle società devono essere respinti, con spese liquidate a carico di ciascuna di esse come da dispositivo secondo soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. la Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna ciascuna società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore del controricorrente in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R
Sentenza Cassazione n. 03497/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris