CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 22435/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29533/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.I9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ SALERNOn. 3631/2021 depositata i l 30/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente rappresenta che con provvedimento emesso nell’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art 2 quater del D.L. 564/94, convertito dalla L.30.11.1994 n. 656 e del D.M. 11 febbraio 1997 n. 37, la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino ha disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento n. TFK010202973/2017 emesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto del presente giudizio; che, pertanto, la parte contribuente dichiara essere venuta meno la materia del contendere; che, tuttavia, nulla ha rilevato la parte pubblica; che, peraltro, quanto dichiarato dalla parte contribuente rappresenta l’intervenuta carenza di interesse al ricorso che ne comporta l’inammissibilità sopravvenuta, con compensazione delle spese di lite e insussistenza dei presupposti processuali per la declaratoria di eventuale debenza del cd. “doppio contributo”. P.Q.M. La Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Compensa tra le parti