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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 22435/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29533/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.I9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ SALERNOn. 3631/2021 depositata i l 30/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente rappresenta che con provvedimento emesso nell’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art 2 quater del D.L. 564/94, convertito dalla L.30.11.1994 n. 656 e del D.M. 11 febbraio 1997 n. 37, la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino ha disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento n.

TFK010202973/2017 emesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto del presente giudizio; che, pertanto, la parte contribuente dichiara essere venuta meno la materia del contendere; che, tuttavia, nulla ha rilevato la parte pubblica; che, peraltro, quanto dichiarato dalla parte contribuente rappresenta l’intervenuta carenza di interesse al ricorso che ne comporta l’inammissibilità sopravvenuta, con compensazione delle spese di lite e insussistenza dei presupposti processuali per la declaratoria di eventuale debenza del cd.

“doppio contributo”.

P.Q.M.

La Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

Compensa tra le parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29533/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.I9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ SALERNOn. 3631/2021 depositata i l 30/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente rappresenta che con provvedimento emesso nell’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art 2 quater del D.L. 564/94, convertito dalla L.30.11.1994 n. 656 e del D.M. 11 febbraio 1997 n. 37, la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino ha disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento n. TFK010202973/2017 emesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto del presente giudizio; che, pertanto, la parte contribuente dichiara essere venuta meno la materia del contendere; che, tuttavia, nulla ha rilevato la parte pubblica; che, peraltro, quanto dichiarato dalla parte contribuente rappresenta l’intervenuta carenza di interesse al ricorso che ne comporta l’inammissibilità sopravvenuta, con compensazione delle spese di lite e insussistenza dei presupposti processuali per la declaratoria di eventuale debenza del cd. “doppio contributo”. P.Q.M. La Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Compensa tra le parti
Sentenza Cassazione n. 22435/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris