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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 08438/2025

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 12330-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] –ARES 118; [OSCURATO:SOCIETA].; AVINCIS – [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.); [OSCURATO:PERSONA] –AISE; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4168 del 202 4 , depositatain data 9 maggio 202 4 e notificata in data 10 maggio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 7 febbraio 202 5 ;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrent e al pagamento, in favore del l a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.200, di cui euro 10.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 12330-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] –ARES 118; [OSCURATO:SOCIETA].; AVINCIS – [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.); [OSCURATO:PERSONA] –AISE; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4168 del 202 4 , depositatain data 9 maggio 202 4 e notificata in data 10 maggio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 7 febbraio 202 5 ;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrent e al pagamento, in favore del l a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.200, di cui euro 10.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Rom
Sentenza Cassazione n. 08438/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris