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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 23548/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01°/04/2022 del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagata, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 1°/4/2022, depositata il 26/4/2022, il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede in data 8/3/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata - in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - per l'omicidio premeditato del marito [OSCURATO:PERSONA], e per il connesso reato di distruzione del cadavere; fatti del 31/1/2019 ed epoca prossima.

1.1. L'omicidio era maturato in un contesto di crisi familiare, mentre era in corso la separazione tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Cammalleri e l'indagata intratteneva una relazione personale con il concorrente [OSCURATO:PERSONA].

Alla stregua della ricostruzione indiziaria illustrata nell'impugnata ordinanza, la vittima si era incontrata con il Ferrara nella mattinata del 31 gennaio 2019 in un fondo di proprietà del medesimo in contrada Ciaculli, dove era stata soppressa e fatta sparire.

Quindi la vettura del [OSCURATO:PERSONA], pilotata dal Ferrara e seguita a ruota dalla Cammalleri alla guida della sua [OSCURATO:PERSONA] bianca, era stata parcheggiata in [OSCURATO:PERSONA].

I movimenti della Volkswagen del [OSCURATO:PERSONA] erano stati monitorati tramite il sistema GPS installato su detta vettura a fini assicurativi; inoltre, il passaggio della [OSCURATO:PERSONA] era stato immortalato da filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza installati nelle pubbliche vie di Palermo, e - in aggiunta - i movimenti della donna erano stati ricostruiti anche mediante le geolocalizzazioni derivanti dai tabulati del traffico telefonico intrattenuto dalla Cammalleri nella mattinata degli eventi.

Ulteriori elementi indiziari erano stati ricavati dalle intercettazioni telefoniche e ambientali delle comunicazioni tra i due concorrenti, dalle quali si traeva conferma che essi temevano lo sviluppo investi- gativo e perseguivano lo scopo di sviare le indagini, giungendo anche a scoprire e rimuovere una microspia che era stata collocata nella vettura del Ferrara.

1.2. È stata ritenuta pienamente operativa e non smentita da alcun elemento la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa e nell'ulteriore pericolo di manipolazione delle prove.

Al riguardo si è valorizzata anche la straordinaria capacità della Cammalleri di preordinazione nei dettagli del gravissimo episodio delittuoso, congiunta a quella di eludere le investigazioni, come dimostra la soppressione del cadavere; ulteriore indice del rischio di inquinamento probatorio risiede nella concertazione di alibi falsi anche grazie alle tecniche di avvicina- mento di testimoni compiacenti (come la dr.ssa Nocera).

1.3. Infine, si è considerata - a sostegno del giudizio di adeguatezza della massima misura coercitiva - la pluralità e gravità dei pericoli cautelari, la negativa personalità dell'indagata e la notevole rilevanza del suo contributo alla vicenda delittuosa.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagata, avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, a tenore dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa, con riferimento alla valutazione degli indizi a supporto delle imputazioni provvisorie di omicidio aggravato e di distruzione di cadavere.

A parere della ricorrente, anche nella fase cautelare la valutazione del compendio indiziario non deve essere riferita soltanto alla disposizione dell'art.273 cod. proc. pen., ma anche alla regola di giudizio imposta dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

E, in tale prospettiva, il Tribunale del riesame ha limitato il controllo alla mera gravità degli indizi, omettendo di compiere una valutazione globale dei medesimi, e di verificarne il carattere di indizi plurimi, precisi e concordanti.

2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si deducono inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché mancanza di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, delle quali non si è giustificata l'attualità, omissione riscontrata anche con riguardo al superamento della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e - in generale - in rela- zione alla vicenda cautelare nel suo complesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto riproduttivo di censure di natura fattuale già proposte in sede di merito e confutate dal Tribunale cautelare in termini corretti in diritto e rispondenti alla logica argomentativa.

1.1. Quanto all'assunto difensivo che postula la parificazione tra gli indizi rilevanti in sede cautelare e quelli richiamati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. come base per il giudizio di condanna, osserva questa Corte che trattasi di impostazione manifestamente infondata.

Invero, la risalente e consolidata esegesi di legittimità ha affermato che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

Nella motivazione di tale pronuncia, si è premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ed è stato posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Ne consegue che la base indiziaria che attiene alla valutazione cautelare non coincide con quella necessaria ai fini dell'affermazione di responsabilità, come invece afferma la ricorrente, erroneamente pretendendo di parificare i piani di giudizio.

1.2. Peraltro, l'impugnata ordinanza non ha abdicato ad una trattazione sia analitica che sinergica del compendio indiziario, dando conto di ogni singolo indizio e del suo significato nello scenario generale, con ragionamento motiva- zionale del tutto analogo a quello richiesto per l'accertamento della responsa- bilità, mentre è la strutturazione del ricorso che - parcellizzando l'insieme - pretende di scardinare la ritenuta gravità indiziaria.

Pertanto, le censure opposte alla ricostruzione della vicenda non risultano perspicue, non denunciando alcun effettivo vizio di legittimità, ma soltanto contrapponendo al costrutto indiziario dell'impugnata ordinanza letture alternative parziali che prescindono dalla valutazione complessiva degli elementi di indagine.

In conclusione, va riaffermato che in materia cautelare non è possibile estendere il controllo di legittimità a quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ciò derivando dalla peculiare natura del giudizio cautelare e dai limiti che ne conseguono, che legittimano la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Pm in proc.

Tiana, Rv. 255460).

2. Anche le censure rivolte alle esigenze cautelari, di cui si contestano i caratteri di attualità e concretezza, patiscono gli stessi limiti.

Vale la pena di notare che, in considerazione del titolo del reato, il Tribunale cautelare ha richiamato la presunzione legislativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura coercitiva, offrendo concreti elementi di supporto, come l'intenzione di proseguire l'opera di eliminazione delle persone che avrebbero ostacolato la relazione tra il Ferrara e la Cammalleri (a pag. 22, l'impugnata ordinanza rileva che dalle captazioni emergeva l'esistenza di ulteriori propositi omicidiari dei coindagati in danno della Ricotta, cioè la compagna del Ferrara) o la capacità dei medesimi di individuare gli strumenti di indagine, come i captatori delle conversazioni, e di distruggerli, o ancora di avvicinare potenziali testimoni in vista della creazione di alibi falsi.

Su tali valutazioni, il ricorso non ha dedotto alcunché, non consentendo di superare la corretta e motivata affermazione di conferma dell'operatività della presunzione semplice posta dall'art. 275, comma 3 (ultima parte), cod. proc. pen.

Inoltre, le censure riguardanti l'assenza di attualità e concretezza si rive- lano generiche per non essere supportate da specifici elementi di contrasto della presunzione legislativa, che è tale da poter essere vinta mediante argomenta- zioni mirate e puntuali, ma non dal mero rilievo del passaggio di un più o meno lungo lasso di tempo dalla commissione del reato.

3. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà della ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01°/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagata, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1°/4/2022, depositata il 26/4/2022, il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede in data 8/3/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata - in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - per l'omicidio premeditato del marito [OSCURATO:PERSONA], e per il connesso reato di distruzione del cadavere; fatti del 31/1/2019 ed epoca prossima. 1.1. L'omicidio era maturato in un contesto di crisi familiare, mentre era in corso la separazione tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Cammalleri e l'indagata intratteneva una relazione personale con il concorrente [OSCURATO:PERSONA]. Alla stregua della ricostruzione indiziaria illustrata nell'impugnata ordinanza, la vittima si era incontrata con il Ferrara nella mattinata del 31 gennaio 2019 in un fondo di proprietà del medesimo in contrada Ciaculli, dove era stata soppressa e fatta sparire. Quindi la vettura del [OSCURATO:PERSONA], pilotata dal Ferrara e seguita a ruota dalla Cammalleri alla guida della sua [OSCURATO:PERSONA] bianca, era stata parcheggiata in [OSCURATO:PERSONA]. I movimenti della Volkswagen del [OSCURATO:PERSONA] erano stati monitorati tramite il sistema GPS installato su detta vettura a fini assicurativi; inoltre, il passaggio della [OSCURATO:PERSONA] era stato immortalato da filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza installati nelle pubbliche vie di Palermo, e - in aggiunta - i movimenti della donna erano stati ricostruiti anche mediante le geolocalizzazioni derivanti dai tabulati del traffico telefonico intrattenuto dalla Cammalleri nella mattinata degli eventi. Ulteriori elementi indiziari erano stati ricavati dalle intercettazioni telefoniche e ambientali delle comunicazioni tra i due concorrenti, dalle quali si traeva conferma che essi temevano lo sviluppo investi- gativo e perseguivano lo scopo di sviare le indagini, giungendo anche a scoprire e rimuovere una microspia che era stata collocata nella vettura del Ferrara. 1.2. È stata ritenuta pienamente operativa e non smentita da alcun elemento la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa e nell'ulteriore pericolo di manipolazione delle prove. Al riguardo si è valorizzata anche la straordinaria capacità della Cammalleri di preordinazione nei dettagli del gravissimo episodio delittuoso, congiunta a quella di eludere le investigazioni, come dimostra la soppressione del cadavere; ulteriore indice del rischio di inquinamento probatorio risiede nella concertazione di alibi falsi anche grazie alle tecniche di avvicina- mento di testimoni compiacenti (come la dr.ssa Nocera). 1.3. Infine, si è considerata - a sostegno del giudizio di adeguatezza della massima misura coercitiva - la pluralità e gravità dei pericoli cautelari, la negativa personalità dell'indagata e la notevole rilevanza del suo contributo alla vicenda delittuosa. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagata, avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, a tenore dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa, con riferimento alla valutazione degli indizi a supporto delle imputazioni provvisorie di omicidio aggravato e di distruzione di cadavere. A parere della ricorrente, anche nella fase cautelare la valutazione del compendio indiziario non deve essere riferita soltanto alla disposizione dell'art.273 cod. proc. pen., ma anche alla regola di giudizio imposta dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. E, in tale prospettiva, il Tribunale del riesame ha limitato il controllo alla mera gravità degli indizi, omettendo di compiere una valutazione globale dei medesimi, e di verificarne il carattere di indizi plurimi, precisi e concordanti. 2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si deducono inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché mancanza di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, delle quali non si è giustificata l'attualità, omissione riscontrata anche con riguardo al superamento della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e - in generale - in rela- zione alla vicenda cautelare nel suo complesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto riproduttivo di censure di natura fattuale già proposte in sede di merito e confutate dal Tribunale cautelare in termini corretti in diritto e rispondenti alla logica argomentativa. 1.1. Quanto all'assunto difensivo che postula la parificazione tra gli indizi rilevanti in sede cautelare e quelli richiamati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. come base per il giudizio di condanna, osserva questa Corte che trattasi di impostazione manifestamente infondata. Invero, la risalente e consolidata esegesi di legittimità ha affermato che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nella motivazione di tale pronuncia, si è premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ed è stato posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Ne consegue che la base indiziaria che attiene alla valutazione cautelare non coincide con quella necessaria ai fini dell'affermazione di responsabilità, come invece afferma la ricorrente, erroneamente pretendendo di parificare i piani di giudizio. 1.2. Peraltro, l'impugnata ordinanza non ha abdicato ad una trattazione sia analitica che sinergica del compendio indiziario, dando conto di ogni singolo indizio e del suo significato nello scenario generale, con ragionamento motiva- zionale del tutto analogo a quello richiesto per l'accertamento della responsa- bilità, mentre è la strutturazione del ricorso che - parcellizzando l'insieme - pretende di scardinare la ritenuta gravità indiziaria. Pertanto, le censure opposte alla ricostruzione della vicenda non risultano perspicue, non denunciando alcun effettivo vizio di legittimità, ma soltanto contrapponendo al costrutto indiziario dell'impugnata ordinanza letture alternative parziali che prescindono dalla valutazione complessiva degli elementi di indagine. In conclusione, va riaffermato che in materia cautelare non è possibile estendere il controllo di legittimità a quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ciò derivando dalla peculiare natura del giudizio cautelare e dai limiti che ne conseguono, che legittimano la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460). 2. Anche le censure rivolte alle esigenze cautelari, di cui si contestano i caratteri di attualità e concretezza, patiscono gli stessi limiti. Vale la pena di notare che, in considerazione del titolo del reato, il Tribunale cautelare ha richiamato la presunzione legislativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura coercitiva, offrendo concreti elementi di supporto, come l'intenzione di proseguire l'opera di eliminazione delle persone che avrebbero ostacolato la relazione tra il Ferrara e la Cammalleri (a pag. 22, l'impugnata ordinanza rileva che dalle captazioni emergeva l'esistenza di ulteriori propositi omicidiari dei coindagati in danno della Ricotta, cioè la compagna del Ferrara) o la capacità dei medesimi di individuare gli strumenti di indagine, come i captatori delle conversazioni, e di distruggerli, o ancora di avvicinare potenziali testimoni in vista della creazione di alibi falsi. Su tali valutazioni, il ricorso non ha dedotto alcunché, non consentendo di superare la corretta e motivata affermazione di conferma dell'operatività della presunzione semplice posta dall'art. 275, comma 3 (ultima parte), cod. proc. pen. Inoltre, le censure riguardanti l'assenza di attualità e concretezza si rive- lano generiche per non essere supportate da specifici elementi di contrasto della presunzione legislativa, che è tale da poter essere vinta mediante argomenta- zioni mirate e puntuali, ma non dal mero rilievo del passaggio di un più o meno lungo lasso di tempo dalla commissione del reato. 3. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà della ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla