CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 31265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 31160/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2719/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno cagionato per il compimento dell’esecuzione forzata (la convenuta aveva agito in surroga nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 60/86, intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia, cui erano state riunite le procedure r.g.e. nn. 71/87 e 85/90). Il Tribunale adito, qualificata la domanda come risarcimento da responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., la rigettò perché avrebbe dovuto essere proposta nell’ambito della procedura esecutiva, innanzi al giudice funzionalmente competente, condannando l’attore alla rifusione delle spese nella misura di Euro 12.000,00. Avverso detta sentenza propose appello l’attore. Con sentenza di data 22 luglio 2020 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che doveva escludersi che la domanda, anche qualificata ai sensi dell’art. 56 d. P.R. n. 602 del 1973, potesse trovare accoglimento, difettando il presupposto della illegittimità della condotta del concessionario per le seguenti ragioni: 1) la procedura era stata correttamente attivata sulla base della comunicazione degli avvisi di mora ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, avvisi non impugnati per far valere la mancanza degli atti prodromici (ruoli esecutivi) e per quelli impugnati vi era stato il rigetto da parte della CTP competente, con la conseguenza che la pretesa era divenuta definitiva; 2) circa l’estensione della surroga alle procedure riunite, il potere d’impulso della procedura esecutiva era connaturato all’azione dell’agente della riscossione nei casi di trasformazione della procedura esecutiva da ordinaria in esattoriale e gli altri creditori erano poi soddisfatti in sede di riparto del ricavato, ed in ogni caso non si ravvisava un interesse dell’appellante a dolersi di tale situazione; 3) quanto alla dedotta mancanza della condizione di procedibilità per essere il credito inferiore al 5% del valore catastale, avuto riguardo all’art. 77 d.P.R. n. 600 del 1973 (“se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’art. 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca”), l’inferiorità del credito al 5% del valore catastale imponeva al concessionario la previa iscrizione ipotecaria, ma l’appellante non aveva lamentato l’omessa preventiva iscrizione, per cui la procedura era stata correttamente eseguita; 4) quanto infine alla denunciata prosecuzione dell’esecuzione immobiliare nonostante il provvedimento di data 2 febbraio 1991 di sospensione della vendita dei beni di cui alla procedura r.g.e. 71/87 (immobili di via [OSCURATO:PERSONA]), tale sospensione era stata revocata con l’ordinanza di data 1 giugno 1994, mentre la successiva istanza di sospensione era stata rigettata con ordinanza di data 2 dicembre 1998. Aggiunse, quanto al motivo di appello avente ad oggetto la liquidazione eccessiva delle spese in base ai parametri del d.m. n. 55 del 2014, che il valore della controversia era indeterminato e di media difficoltà e che la quantificazione era congruente ai detti parametri. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle Entrate-Riscossione. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 49 e 59 d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul motivo di appello secondo cui l’ente procedente non disponeva del ruolo notificato costituente il titolo esecutivo, sia all’avvio della procedura che successivamente (l’ente si era giustificato per la mancata disponibilità opponendo il decorso del quinquennio previsto per la conservazione degli atti dall’art. 24, comma 6, d.P.R. n. 602 del 1973, quinquennio in realtà non trascorso alla data di notifica degli avvisi di mora). Il motivo è infondato. Non ricorre la denunciata omissione di pronuncia in relazione all’esistenza del ruolo costituente il titolo esecutivo avendo il giudice di appello affermato che gli avvisi di mora ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 non erano stati impugnati per far valere la mancanza degli atti prodromici (ruoli esecutivi), mentre per quelli impugnati vi era stato il rigetto da parte della CTP competente. Con il secondomotivo si denuncia violazione degli artt. 59 d.P.R. n. 602 del 1973, 115 e 116 cpc, 45, 46 e 50 d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che gli avvisi di mora hanno perso efficacia ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 essendo trascorsi 180 giorni dalla notifica, allorquando fu notificato il rinnovo dell’atto di surroga, con cui era stata avviata la procedura esecutiva, in data 18 gennaio 2000 ( in relazione al precedente atto di surroga, notificato in data 19 maggio 1999, il giudice dell’esecuzione ne aveva disposto la rinnovazione). Il motivo è inammissibile. L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, ha l'onere di riproporre la domanda nel rispetto dell'art. 346 c.p.c. (Cass. n. 13768 del 2018, n. 40833 del 2021, n. 33580 del 2019). Il giudice di primo grado ha disatteso la domanda sulla base della questione pregiudiziale di rito della mancata proposizione nell’ambito della procedura esecutiva, innanzi al giudice funzionalmente competente. L’appellante aveva quindi l’onere di riproposizione della domanda nel rispetto dell'art. 346 c.p.c. Tale onere è tanto più significativo perché con il motivo in esame si enuncia un fatto costitutivo della domanda (la perdita di efficacia degli avvisi di mora) ulteriore rispetto a quello indicato nel precedente motivo (inesistenza del ruolo costituente il titolo esecutivo). Se la riproposizione della domanda, in base alle concrete caratteristiche dell’atto di appello, può presumersi in presenza di un unico fatto costitutivo, potendo la concreta impugnazione escludere che essa sia stata proposta per la risoluzione dell’astratta questione pregiudiziale di rito, non altrettanto può dirsi in presenza di una pluralità di causae petendi, per cui è necessario che il giudice di appello abbia contezza di quale sia la domanda riproposta, e non esaminata dal giudice di primo grado per l’esame dell’assorbente questione pregiudiziale di rito. In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cpc il ricorrente non ha specificatamente indicato se sia stata riproposta nel giudizio di appello la domanda risarcitoria il cui fatto costitutivo sarebbe la perdita di efficacia degli avvisi di mora. In sede di sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta indicata la riproposizione di tale domanda, né tanto meno nell’articolazione del motivo. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 59 d.P.R. n. 602 del 1973, 115 e 116 cpc, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che in ordine all’impugnativa degli avvisi di mora vi è errore di percezione perché gli unici avvisi impugnati, e rigettati dalla CTP, erano avvisi non relativi alla surroga esercitata dal concessionario. Aggiunge che, essendo stati estinti la gran parte dei debiti nel 1993 con il condono tombale di cui alla l. n.413 del 1991, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun obbligo di impugnare avvisi di mora riferiti a ruoli non più esistenti o a debiti già estinti, mentre unico debito ancora verosimilmente esistente era quello di Euro 16.352,01 (furono gli stessi enti impositori a dare conferma al concessionario dell’estinzione dei relativi debiti). Il motivo è inammissibile. La censura va riqualificata in termini di vizio motivazionale per omesso esame delle circostanze della estraneità degli avvisi impugnati a quelli per cui era stata esercitata la surroga e della estinzione di debitoria per intervenuto condono tombale. Le circostanze sono tuttavia prive di decisività. L’estraneità alla surroga degli avvisi impugnati non neutralizza la circostanza accertata della mancata impugnazione degli avvisi di mora per far valere la mancanza degli atti prodromici (ruoli esecutivi), tale da consentire il dispiegarsi dell’azione esecutiva. Quanto all’asserito condono tombale, va rammentato che l'azione risarcitoria ex art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 e successive modifiche e integrazioni, è proponibile dall'esecutato contro l'agente della riscossione solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale ovvero nel caso di contestazione della violazione del limite di valore del credito azionato con espropriazione esattoriale immobiliare, formulata in prossimità della vendita e in epoca anteriore alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, co. 1, lett. a), del medesimo d.P.R. a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (Cass. n. 17661 del 2020). L’azione risarcitoria non è proponibile posto che l’esecutato poteva impugnare gli avvisi di mora, sia pure per denunciare quanto esposto nel motivo in esame, e non lo fece. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 59 d.P.R. n. 602 del 1973, 115 e 116 cpc, 19 d. lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non poteva ravvisarsi definitività della pretesa del concessionario perché le cartelle di pagamento non erano state impugnate non solo perché mai notificate, ma anche perché relative a ruoli estinti per effetto del condono tombale e gli avvisi di mora, avendo perso efficacia, erano divenuti inidonei a recare pretese definitive. Il motivo è inammissibile. Quanto alla mancata impugnativa delle cartelle di pagamento vale quanto osservato a proposito del motivo precedente circa la non proponibilità dell’azione risarcitoria in mancanza di previo esercizio del rimedio previsto. Sulla perdita di efficacia degli avvisi di mora vale quanto osservato a proposito del secondo motivo. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, 493, 524 e 561 cpc, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, prima dell’esercizio della surroga, era stata disposta la riunione delle procedure esecutive immobiliari e che l’esecuzione esattoriale non poteva essere esercitata in relazione ai beni immobili delle procedure riunite (ed in particolare gli immobili di via [OSCURATO:PERSONA]) diversi dai beni della procedura r.g.e. 60/86, per la quale era stata esercitata la surroga. Aggiunge che le altre procedure conservavano autonomia rispetto a quella per la quale è stata esercitata la surroga. Aggiunge che per le procedure riunite gli atti esecutivi erano stati compiuti dal concessionario, nonostante che non ne avesse titolo, mentre i creditori di tali procedure erano rimasti inerti, per cui la loro inattività avrebbe potuto determinare l’estinzione di queste procedure ai sensi dell’art. 630 c.p.c. Il motivo è infondato. La censura attiene alla legittimità dei singoli atti esecutivi nelle procedure esecutive immobiliari (riunite a quella per la quale il concessionario aveva esercitato la surroga) per essere stati compiuti non dal creditore della procedura riunita ma dal concessionario, per cui l’inattività del creditore legittimato a provocare i singoli atti esecutivi avrebbe potuto determinare l’estinzione della procedura riunita. L’irregolarità denunciata è materia di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cpc, non vietata dall’art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973 perché non relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo e rientrante piuttosto nelle opposizioni proponibili innanzi al giudice ordinario (Cass. Sez. U.n. 13913 del 2017). Anche con riferimento a tale censura va così rilevata la non proponibilità dell’azione risarcitoria in mancanza di previo esercizio del rimedio previsto (sul punto va corretta la motivazione della decisione impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cpc). Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 59 d.P.R. n. 602 del 1973, 116 cpc, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è errore di percezione del giudice di appello in ordine alla circostanza che, dopo la sospensione della vendita degli immobili di via [OSCURATO:PERSONA], per essere stato stimato il valore della sola nuda proprietà in luogo della piena proprietà, con la nuova ordinanza di data 1° giugno 1994 era stata fissata la vendita solo per gli immobili di via Palombi, mentre con riferimento agli immobili di via [OSCURATO:PERSONA] era stato ordinato l’aggiornamento della stima. Aggiunge che in relazione a questi ultimi immobili non era stato adempiuto successivamente l’ordine di aggiornamento della stima, né era stata proposta un’istanza di sospensione, poi rigettata (ciò si era verificato solo per l’immobile di via Palombi). Conclude nel senso che, vigendo la sospensione, gli immobili di via [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere venduti. Il motivo è inammissibile. La censura attiene ad un errore di percezione, e dunque ad un vizio di natura revocatoria non denunciabile nella presente sede di legittimità. Ed invero, la circostanza controversa era se vi fosse o meno sospensione della vendita. La circostanza controversa dell’esistenza della sospensione è stata risolta dal giudice del merito sulla base della supposizione di un fatto (la revoca della sospensione) la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa dagli atti secondo il ricorrente, e dunque un errore di fatto su un punto non oggetto di controversia fra le parti (essendo invece controverso, come si è detto, se vi fosse o meno sospensione della vendita). Con il settimomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 59 d.P.R. n. 602 del 1973, 132, comma 2, n. 4 cpc, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha palesemente errato nel ritenere irrilevante la condizione di procedibilità rappresentata dalla preventiva iscrizione ipotecaria in presenza di importo complessivo del credito non superiore del 5% del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione. Aggiunge che non trova riscontro nella realtà processuale il rilievo che l’appellante non avrebbe lamentato la mancata iscrizione ipotecaria, posto che la mancanza della iscrizione costituiva ineludibile presupposto della doglianza sollevata. Il motivo è fondato. Il riferimento in rubrica all’art. 132, comma 2, n. 4 cpc, lascia intendere che con il motivo in esame si denuncia un’ipotesi di motivazione apparente. A questo proposito il ricorrente osserva che la corte territoriale avrebbe rilevato l’assenza di una lamentela circa l’assenza di iscrizione ipotecaria, la quale per converso costituiva ineludibile presupposto della doglianza sollevata. Si tratta, in effetti, di una contraddizione che si coglie nella motivazione, la quale muove dalla dedotta mancanza della condizione di procedibilità costituita dalla iscrizione ipotecaria in relazione al credito inferiore al 5% del valore catastale, ma poi conclude nel senso che l’appellante non avrebbe lamentato l’omessa preventiva iscrizione ipotecaria. La motivazione è avvinta da una contraddizione non superabile, che non rende percepibile la ratio decidendi, perché da una parte si dice che è statadedotta la mancanza della condizione di procedibilità costituita dalla iscrizione ipotecaria, dall’altra si dice che l’appellante non ha lamentato l’omessa preventiva iscrizione. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in luogo dell’importo liquidato per le spese in primo grado (Euro 12.000,00), l’importo liquidabile, avuto riguardo alla circostanza che il concessionario aveva depositato solo una delle tre memorie previste dall’art. 183, e non aveva depositato né una comparsa conclusionale, né una memoria di replica, era pari ad Euro 5.154,00. Il motivo è inammissibile. L’importo liquidato, in relazione a causa di valore indeterminabile e di complessità media, si colloca fra l’importo medio (Euro 10.343) e l’importo massimo (Euro 19.329) previsto dal decreto ministeriale. Ciò premesso, va rammentato che la censura in termini di eccessività della liquidazione, se non si traduce nel mancato rispetto senza motivazione dei limiti tariffari, resta inammissibile, posto che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 2022). In secondo luogo, avuto riguardo anche al denunciato mancato compimento di atti, va evidenziato che la censura è priva di specificità posto che, essendo il compenso per la fase istruttoria e la fase decisionale liquidabile anche con riferimento all'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, nulla risulta specificato in ordine alle attività che si sono svolte nella fase dell’istruzione ed al contrasto fra l’entità di tali attività e quanto concretamente liq