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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 584/1990

ECLI:IT:COST:1990:584
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel corso del giudizio di appello, promosso con ricorso depositato il 3 luglio 1989, contro una sentenza del Pretore di Genova in materia di lavoro, pubblicata il 23 giugno 1988 e non notificata, il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 24 gennaio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430, nella parte in cui prevede che il termine di un anno per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla comunicazione del deposito (avvenuta, nella specie, il 4 luglio 1988).

A sostegno della valutazione di non manifesta infondatezza il giudice a quo richiama la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che il pieno esercizio del diritto di difesa postula la possibilità di utilizzare "nella sua interezza" il termine stabilito dalla legge per il compimento di un atto: e ciò indipendentemente dalla durata del termine, come si argomenterebbe specialmente dalla sent. n. 159 del 1971.

Pertanto la funzione informativa della comunicazione di cancelleria non può essere disgiunta da quella di determinare il dies a quo del termine per l'impugnazione.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'appellante aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e concludendo per l'accoglimento della questione.

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione la difesa della parte privata sostiene che l'art. 327 sarebbe l'unica eccezione al principio - ricavabile da una nutrita serie di norme - che garantisce alla parte gravata dall'onere di compimento di certi atti entro un dato termine "la conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, che viene fatto coincidere con quello dell'avvenuta comunicazione".

Il ritardo dei depositi delle sentenze, ben oltre i termini indicati dalla legge, rende particolarmente difficoltosa la verifica quotidiana in cancelleria della pubblicazione ed esclude che tale comportamento possa farsi rientrare nel concetto di "normale diligenza" cui fa riferimento la Corte di cassazione nelle sue numerose pronunce di manifesta infondatezza della questione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Sul primo punto è eccepita l'irrilevanza della questione perché, essendo la comunicazione della sentenza intervenuta undici giorni dopo il deposito, restava alla parte soccombente un largo margine di tempo per proporre l'appello.

Sul secondo punto si richiamano gli argomenti con cui più volte la Corte di cassazione ha ritenuto la questione manifestamente infondata (Cass. nn. 3501 del 1979, 5819 del 1984, 9906 del 1988, 3906 del 1989).

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione l'Avvocatura sviluppa gli argomenti di infondatezza, ma insiste altresì nella domanda principale di inammissibilità appoggiandola sul rilievo che la sollevata questione mira a una pronunzia manipolativa del sistema.

1. - Il Tribunale di Genova impugna, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, l'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430, nella parte in cui fa decorrere il termine di un anno per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, anziché dalla comunicazione del deposito.

2. - La questione è inammissibile.

Essa mira, infatti, a una sentenza che sconvolgerebbe la coerenza del sistema delle impugnazioni.

La decorrenza del termine previsto dall'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., dalla data di pubblicazione della sentenza è un corollario del principio (confermato dall'art. 391-bis, introdotto nel codice di procedura civile dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile) secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza (a istanza di parte).

Stabilito questo principio, di per sé non contestato dal giudice a quo, ne deriva logicamente la decorrenza del termine di un anno dal momento in cui la sentenza è perfezionata, cioè appunto dalla data della pubblicazione.

Lo spostamento del dies a quo alla data di comunicazione della sentenza non solo sarebbe intrinsecamente contraddittorio con la logica del principio, ma ne restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata d'ufficio (art. 133, secondo comma, cod.proc.civ.).

Per evitare una simile conseguenza dovrebbero essere modificate almeno altre due norme.

Anzitutto il secondo comma dello stesso art. 327, sostituendolo con una norma la quale disponga che per la parte contumace il termine di cui al primo comma decorre dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 292, ultimo comma; in secondo luogo pure quest'ultima disposizione, introducendovi la precisazione che la sentenza è (immediatamente) notificata d'ufficio alla parte contumace, in contrasto con l'interpretazione oggi prevalente che la intende come precetto sul modo della notificazione, da farsi pur sempre a istanza di parte ai fini della decorrenza dei termini brevi previsti dall'art. 325.

Una modificazione del sistema normativo di tale portata andrebbe oltre i poteri di questa Corte.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso del giudizio di appello, promosso con ricorso depositato il 3 luglio 1989, contro una sentenza del Pretore di Genova in materia di lavoro, pubblicata il 23 giugno 1988 e non notificata, il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 24 gennaio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430, nella parte in cui prevede che il termine di un anno per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla comunicazione del deposito (avvenuta, nella specie, il 4 luglio 1988). A sostegno della valutazione di non manifesta infondatezza il giudice a quo richiama la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che il pieno esercizio del diritto di difesa postula la possibilità di utilizzare "nella sua interezza" il termine stabilito dalla legge per il compimento di un atto: e ciò indipendentemente dalla durata del termine, come si argomenterebbe specialmente dalla sent. n. 159 del 1971. Pertanto la funzione informativa della comunicazione di cancelleria non può essere disgiunta da quella di determinare il dies a quo del termine per l'impugnazione. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'appellante aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e concludendo per l'accoglimento della questione. In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione la difesa della parte privata sostiene che l'art. 327 sarebbe l'unica eccezione al principio - ricavabile da una nutrita serie di norme - che garantisce alla parte gravata dall'onere di compimento di certi atti entro un dato termine "la conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, che viene fatto coincidere con quello dell'avvenuta comunicazione". Il ritardo dei depositi delle sentenze, ben oltre i termini indicati dalla legge, rende particolarmente difficoltosa la verifica quotidiana in cancelleria della pubblicazione ed esclude che tale comportamento possa farsi rientrare nel concetto di "normale diligenza" cui fa riferimento la Corte di cassazione nelle sue numerose pronunce di manifesta infondatezza della questione. 3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Sul primo punto è eccepita l'irrilevanza della questione perché, essendo la comunicazione della sentenza intervenuta undici giorni dopo il deposito, restava alla parte soccombente un largo margine di tempo per proporre l'appello. Sul secondo punto si richiamano gli argomenti con cui più volte la Corte di cassazione ha ritenuto la questione manifestamente infondata (Cass. nn. 3501 del 1979, 5819 del 1984, 9906 del 1988, 3906 del 1989). In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione l'Avvocatura sviluppa gli argomenti di infondatezza, ma insiste altresì nella domanda principale di inammissibilità appoggiandola sul rilievo che la sollevata questione mira a una pronunzia manipolativa del sistema. 1. - Il Tribunale di Genova impugna, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, l'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430, nella parte in cui fa decorrere il termine di un anno per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, anziché dalla comunicazione del deposito. 2. - La questione è inammissibile. Essa mira, infatti, a una sentenza che sconvolgerebbe la coerenza del sistema delle impugnazioni. La decorrenza del termine previsto dall'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., dalla data di pubblicazione della sentenza è un corollario del principio (confermato dall'art. 391-bis, introdotto nel codice di procedura civile dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile) secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza (a istanza di parte). Stabilito questo principio, di per sé non contestato dal giudice a quo, ne deriva logicamente la decorrenza del termine di un anno dal momento in cui la sentenza è perfezionata, cioè appunto dalla data della pubblicazione. Lo spostamento del dies a quo alla data di comunicazione della sentenza non solo sarebbe intrinsecamente contraddittorio con la logica del principio, ma ne restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata d'ufficio (art. 133, secondo comma, cod.proc.civ.). Per evitare una simile conseguenza dovrebbero essere modificate almeno altre due norme. Anzitutto il secondo comma dello stesso art. 327, sostituendolo con una norma la quale disponga che per la parte contumace il termine di cui al primo comma decorre dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 292, ultimo comma; in secondo luogo pure quest'ultima disposizione, introducendovi la precisazione che la sentenza è (immediatamente) notificata d'ufficio alla parte contumace, in contrasto con l'interpretazione oggi prevalente che la intende come precetto sul modo della notificazione, da farsi pur sempre a istanza di parte ai fini della decorrenza dei termini brevi previsti dall'art. 325. Una modificazione del sistema normativo di tale portata andrebbe oltre i poteri di questa Corte. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
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