CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2024
Cassazione n. 44247/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 26/06/2024 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26 giugno 2024, il Tribunale distrettuale di Milano, in funzione di riesame delle misure cautelari personali, rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 30 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che, aveva applicato la misura cautelare del divieto di dimora in Milano, ravvisando gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi di furto aggravato in concorso (capo 10), e ricettazione in concorso (capi 11 e 12) e attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, nella misura della rilevanza, concretezza ed attualità richieste dal testo dell'articolo 274 cod. proc. pen.; quanto a scelta della misura, il Tribunale della valutazione incidentale ha valorizzato la gravità del fatto, commesso con professionalità e consuetudine, per ritenere adeguato il presidio non detentivo applicato dal G.i.p. 2. Con i motivi di ricorso il difensore dell'indagato deduce vizi di motivazione per illogicità manifesta, contraddittorietà e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere il Tribunale della cautela confermato la sussistenza delle esigenze cautelari attuali e la adeguatezza della misura esiliativa, con vuote formule di stile, evocative peraltro di distinta e separata vicenda (incendio pasticceria) per la quale la misura cautelare applicata era stata già revocata il 14 aprile 2014. 2.1. Con ordinanza in data 31 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano sostituiva la misura del divieto di dimora in Milano con quella meno afflittiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 3. Il ricorso è inammissibile, stante la manifesta infondatezza dei motivi; il Tribunale della valutazione cautelare ha correttamente operato la valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., oltre quella in tema di scelta della misura detentiva, facendo leva sull'analisi delle modalità del fatto, indicative di una attitudine non occasionale al delitto di settore, non contenibile con presidio diverso da quello esiliativo (oggi, peraltro, non più in esecuzione). 3.1. Il giudizio cautelare di merito ha, come già sopra riferito, inteso valorizzare elementi di fatto, enucleabili dalla stessa valutazione di gravità indiziaria, che inducono a prevedere che nel prossimo futuro il ricorrente, se non limitato dalla coercizione territoriale, possa ripetere quelle condotte (commesse con professionalità e consuetudine anche organizzata fino al dicembre precedente) nelle quali ha palesato particolare dimestichezza. 3.2. I profili proposti alla valutazione del Tribunale risultano pertanto esaminati e respinti sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093).3.3. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i n favore della Cassa delle ammende. Così