CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 28376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ricorre avverso l'ordinanza in data 10 marzo 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento del gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale catanzarese aveva applicato al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a plurime ipotesi di furto in concorso pluriaggravato; la misura cautelare inframuraria era stata per l'effetto sostituita con quella degli arresti domiciliari, sul rilievo che il Passalacqua ha reso confessione dei fatti a lui addebitati, e che i precedenti penali da cui egli risulta gravato sono alquanto risalenti. 2. Secondo il P.M. ricorrente, che articola in sostanza un unico motivo - nel quale denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione - l'ordinanza impugnata, pur dopo aver riconosciuto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza ed anche di esigenze cautelari caratterizzate da un pericolo attuale e concreto di recidivanza, perviene alla sostituzione della custodia in carcere con altra misura gradata valorizzando la confessione dell'indagato - elemento che, in base alla giurisprudenza di legittimità, non risulta di per sé decisivo ai fini dell'affievolimento del quadro cautelare - e la risalenza dei precedenti, per i quali tuttavia il Passalacqua é stato da ultimo scarcerato nel 2020, pochi mesi prima che reiterasse la commissione di reati come da imputazione provvisoria. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria in cui chiede il rigetto del ricorso del P.M.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. E' opportuno premettere che la valutazione in ordine alla scelta della misura cautelare più adeguata alle esigenze correnti nel caso di specie costituisce questione di fatto ed é affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr. in linea di principio Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851; Sez. 6, Sentenza n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093; Sez. 6, Sentenza n. 2852 del 02/10/1998, Lamisadeq, Rv. 211755).Nella specie, il giudizio di concretezza e di attualità del pericolo di reiterazione formulato dal Tribunale del Riesame, che é pervenuto a una parziale riforma dell'ordinanza applicativa, é stato operato prendendo in considerazione il fatto che il Passalacqua ha partecipato ad azioni criminose, come quelle descritte nell'imputazione provvisoria, caratterizzate fra l'altro da accurata preparazione; del pari il Collegio adìto ben conosceva i precedenti del Passalacqua, per reati della stessa indole, ma riferiti a fatti che risalgono nel tempo. Nondimeno, la motivazione della sostituzione della misura inframuraria con quella domiciliare, pur nella sua sinteticità, non può dirsi né apparente, né illogica, né tanto meno caratterizzata da contraddittorietà, atteso che, da un lato, vengono valorizzati due elementi (la confessione dell'indagato e la risalenza dei precedenti) che possono certamente concorrere a determinare il quadro cautelare a carico dell'indagato e a commisurare la risposta specialpreventiva nei suoi riguardi in termini di proporzionalità e di adeguatezza; dall'altro non può, a ben vedere, parlarsi di contraddizione laddove il Tribunale riconosce che le esigenze cautelari correnti nel caso di specie sono rilevanti, ritenendo però, al tempo stesso, che esse possano essere fronteggiate con gli arresti domiciliari: non possono, in sostanza, porsi sullo stesso piano, da un lato, gli argomenti posti a base della sussistenza e della commisurazione delle esigenze cautelari e, dall'altro, la scelta della misura più idonea, rappresentando tali elementi due aspetti distinti - strettamente collegati ma comunque autonomi - nel procedimento di valutazione dell'adeguatezza di una misura cautelare. Quanto alla confessione resa dal Passalacqua, si osserva che non può dirsi pertinente il richiamo del P.M. ricorrente a Sez. 2, Sentenza n. 47398 del 09/10/2003, Massimino, non trovando applicazione, nel caso di specie, la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che, se é vero che ai fini del superamento di detta presunzione non vale la confessione dell'indagato, é vero però che quest'ultima ben può avere un peso nella diversa situazione della scelta della misura - naturalmente nell'ambito di una valutazione contestuale e complessiva, che compete al giudice della cautela e/o a quello del riesame - laddove la presunzione anzidetta non operi, come accade nel caso che occupa. P.Q.M. Rigetta il