CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34380/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15682/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio del primo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Lombardia, n. 3042/03/2020, depositata in data 18 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 1 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate emetteva l’atto n. T9D CO2F00687 , con ilquale irrogava al ricorrente, quale amministratore di fatto della cooperativa Pentacoop a r.l., le sanzioni per gli anni dal 2010 al 2014; l’atto scaturiva da una verifica fiscale, all’esito della quale la Guardia di finanza aveva acclarato l’emissione di fatture per Oggetto IRES ed IVA 2010 - 2011-2012-2013-2014- Sanzioni - Amministratore di fatto -Art. 7 d.l. 269/2003-Sentenza - Contrasto tra dispositivo e motivazione operazioni inesistenti a carico della detta cooperativa, ritenuta ‘cartiera’. L’Adami proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milanodeducendone la nullità stante la sua estraneità alla gestione della cooperativa. La CTP accoglievail ricorso, ritenendo non provato il supposto ruolo di amministratore di fatto in capo all’Adami. 2. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, nel dispositivo, accoglieva il gravame, ‘in riforma della sentenza impugnata’. 3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato adun motiv o . L ’Ufficio è rimasto intimato . È stata fissata l’adunanza camerale per il 21novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto accogliersi il ricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione art. 36, d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per manifesta contraddittorietà fra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata». Precisa che, ment r e la parte motiva della decisione è univoca nel senso della illegittimità dell’atto di contestazione impugnato, nel dispositivo l’appello dell’Ufficio viene accolto e la sentenza gravata riformata. Il motivo è fondato. 1.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cass.27/06/2017, n. 16014), ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass. 17/10/2018, n. 26074). In particolare, presupposto indefettibile della prospettata nullità della sentenza è l’insanabilità del contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto rechino affermazioni del tutto antitetiche tra loro; la prospettata insanabilità non sussiste quando la motivazione sia invece coerente rispetto al dispositivo, limitandosi a ridurne o ad ampliarne il contenuto decisorio, senza tuttavia inficiarne il contenuto decisorio e se ne possa escludere qualsiasi ripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorata ad elementi acquisiti al processo: in tal caso, la divergenza tra dispositivo e motivazione non preclude il raggiungimento dello scopo ed esclude la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 10/05/2011, n. 10305). 1.2. Nella specie è indubitabile la sussistenza del vizio denunciato: invero, mentre nella motivazione si afferma che la sentenza di primo grado deve essere confermata, che l’Ufficio non ha dimostrato i presupposti per poter qualificare l’Adami come amministratore di fatto della cooperativa e che, infine , la responsabilità per i debiti fiscali della cooperativa non può essere attribuita alla persona fisica in virtù dell’art. 7 cit., nel dispositivo si accoglie il gravame dell’Agenzia (implicitamente sostenendo la legittimità del suo operato). 2. Il ricorso va, quindi, accolto e, previa cassazione della impugnata sentenza, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in altra composizione, per il rinnovato scrutinio ai sensi dell’articolo 383, comma 1, cod. proc. civ., e per la liquidazione delle spese di legittimità P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese del giudizio d