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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 16048/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; PI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Belluno del 8 novembre 2022, per il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, digs. 30 aprile 1992, n. 285.

Con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si tratta di motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 5 sent. app.), altresì considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489).

Occorre, peraltro, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; PI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Belluno del 8 novembre 2022, per il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, digs. 30 aprile 1992, n. 285. Con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 5 sent. app.), altresì considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489). Occorre, peraltro, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] (
Sentenza Cassazione n. 16048/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris