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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16106/2026

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ORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] - con sui sidenuncia vizio di motivazione specie con riferimento alla dosimetria della pena -non supera il vaglio di ammissibilità per la estrema genericità delle censure che,lungi dal segnalare criticità dell’apparata argomentativo, nella sostanza invocanuovi apprezzamenti, senza neanche indicarli con precisione, da sovrapporre aquelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito.In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello, infatti, ha, conargomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto afondamento della decisione di negare la mitigazione del trattamento sanzionatoriola negativa personalità dell’imputato desunta dai precedenti penali e la mancataallegazione di elementi favorevoli.Il ricorrente oppone censure generiche, trascurando, per di più, che la pena èstata determinata in misura inferiore al minimo edittale di quattro mesi, purconsiderando la diminuzione per la scelta del rito abbreviato.2. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] - con sui sidenuncia vizio di motivazione specie con riferimento alla dosimetria della pena -non supera il vaglio di ammissibilità per la estrema genericità delle censure che,lungi dal segnalare criticità dell’apparata argomentativo, nella sostanza invocanuovi apprezzamenti, senza neanche indicarli con precisione, da sovrapporre aquelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito.In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello, infatti, ha, conargomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto afondamento della decisione di negare la mitigazione del trattamento sanzionatoriola negativa personalità dell’imputato desunta dai precedenti penali e la mancataallegazione di elementi favorevoli.Il ricorrente oppone censure generiche, trascurando, per di più, che la pena èstata determinata in misura inferiore al minimo edittale di quattro mesi, purconsiderando la diminuzione per la scelta del rito abbreviato.2. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16106/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris