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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33195/2026

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TANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità per tutti i ricorsi. 1Uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AZZO' in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei motivi di gravame.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed ha depositato memoria con allegato estratto della sentenza n. 40174/2025 della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'impiego di una somma di circa 150.000,00 euro, provento delle attività illecite della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, nell'attività economica "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ricettazione del denaro proveniente dal predetto impiego, condannandoli alle pene ritenute di giustizia.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione i quattro imputati.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo di impugnazione, con il quale si deduce il vizio di motivazione per essersi riconosciuta la penale responsabilità del ricorrente ritenendo sussistente la prova che la condotta contestata sia stata realizzata con denaro di provenienza illecita e che di questo ne abbia avuto contezza il [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deduce, invece, che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] gestivano anche attività lecite - quali una lussuosa gioielleria al centro di Milano - e che la sentenza impugnata è contraddittoria, 2laddove alla pag. 12 prima richiama il capo di imputazione, che indica l'impiego di 150.000,00 euro nell'attività economica d'impresa e poi precisa che l'investimento è stato di 300.000,00 euro.

Assume, inoltre, il ricorrente che anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno riferito che prima [OSCURATO:PERSONA], e poi i figli di questo, hanno investito somme nell'attività commerciale di cui si tratta, nulla sarebbe emerso in ordine alla provenienza di tali somme.

4. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di ricettazione per aver ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro, poi consegnata al [OSCURATO:PERSONA] e destinata alla [OSCURATO:PERSONA], ha presentato un ricorso fondato su tre motivi di impugnazione:

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per non aver considerato la sentenza impugnata che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], tra le fotografie mostrategli dal pubblico ministero, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], cl. 1963, persona diversa dal [OSCURATO:PERSONA], cl. 1980 che, secondo l'accusa, avrebbe investito denaro nella società del [OSCURATO:PERSONA], così rendendo dichiarazioni divergenti da quelle del [OSCURATO:PERSONA], altro collaboratore di giustizia.

Dall'incertezza in ordine al presunto investimento dei [OSCURATO:PERSONA] deriva anche l'errore in ordine al reato presupposto, in quanto l'investimento di denaro nella "[OSCURATO:PERSONA]" avrebbe potuto configurare, al più, il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. a carico del [OSCURATO:PERSONA], che, però, non costituirebbe reato presupposto dalla ricettazione, in quanto il denaro consegnato dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato solo il frutto lecito dell'attività aziendale.

Il ricorrente contesta, pertanto, l'interpretazione data ai dialoghi intercettati in ordine alla qualificazione del reato presupposto, atteso che in plurime intercettazioni gli interlocutori parlano di "socio" e non di "terzi finanziatori", ed assume non potersi configurare il reato di cui al capo 1) a carico del [OSCURATO:PERSONA] come reato presupposto della ricettazione contestata al [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'attività per la vendita del caffè non è illecita, essendo invece illecita solo l'intestazione fittizia al [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione di cui al capo 2) dell'imputazione, atteso che la causale della consegna del denaro, e della cautela adoperata nella situazione, sono spiegabili anche con un'estorsione pagata dal titolare dell'impresa.

Si sostiene che, comunque, la sentenza ha omesso qualsiasi riferimento volto a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del destinatario finale della somma di denaro.

4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato, difettando il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto e ricorrendo, invece, la diversa finalità di aiutare l'autore del reato ad assicurarsi il profitto della condotta illecita, sicché la condotta andrebbe qualificata come favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen. 5.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su quattro motivi di impugnazione:

35.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'insussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del delitto di ricettazione.

Il ricorrente, cugino dei [OSCURATO:PERSONA] ed indicato dal collaboratore Macaluso come persona utilizzata dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] per i loro interessi commerciali in Palermo, che avrebbe esercitato di fatto funzioni operative nella [OSCURATO:PERSONA], è accusato di aver ricevuto il 14/8/2017 dal [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro provento del reimpiego del [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 1), per poi consegnarle alla [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso osserva, invece, essersi omesso di considerare che egli stesso era imputato del delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. quale organizzatore della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, ed oggi condannato con sentenza definitiva, e quindi autore del delitto presupposto.

Il ricorrente contesta, comunque l'utilizzabilità delle dichiarazioni del collaborante Macaluso, perché privo di attendibilità intrinseca e di riscontri esterni del suo narrato, non avendo indicato nemmeno da cosa possa dedursi che [OSCURATO:PERSONA] era operativo nella società.

Soprattutto, assume che la Corte non si sarebbe confrontata con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali sarebbe stato questo a ricevere denaro dal [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa, come confermato anche da dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] emergenti da indagini difensive.

La sentenza si fonderebbe, pertanto, su meri sospetti e non su indizi convergenti.

5.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, che andava inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 379 cod. pen., in quanto l'autore dei fatti ricostruiti in sentenza comunque non avrebbe agito per procurare a sè o ad altri un profitto, bensì presumibilmente per aiutare l'autore del reato ad eludere l'attività di investigazione e ricerca dell'autorità giudiziaria

5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen., trattandosi di attenuante che andrebbe comunque riconosciuta quantomeno perché il compendio probatorio non ha consentito di accertare il quantum della somma che si assume ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] e poi consegnata alla [OSCURATO:PERSONA].

5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis e 114 cod. pen. e con riferimento al trattamento sanzionatorio.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due distinti ricorsi, a mezzo dell'avv.

D'Azzò e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidati a due motivi di impugnazione.

6.1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi prospetta la violazione di legge, con riferimento all'art. 648 cod. pen., ed il vizio di motivazione, con riferimento alla mancata individuazione del reato presupposto, se non ricorrendo ad una mera presunzione logica e non già ad una dimostrazione fattuale.

Si contesta che sia stato valorizzato un incontro della [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] ritenendo, sulla base di mere conversazioni intercettate tra altri, che in tale occasione vi sia stata la consegna di un'imprecisata somma di denaro di provenienza illecita, pur non essendo mai stata accertata una pregressa consegna della stessa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], come 4invece ipotizzata dall'accusa.

Il ricorrente contesta la genericità ed indeterminatezza della ricostruzione dei fatti, sia in ordine all'ammontare della somma di denaro asseritamente corrisposta, sia in ordine alla consapevolezza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sua provenienza illecita.

Anche le dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Macaluso), poste a fondamento dell'accusa, vengono indicate come inidonee a provare la responsabilità della ricorrente, in quanto dichiarazioni "de relato" e prive di riscontri esterni certi, univoci ed individualizzanti.

Oltretutto, ad avviso delle difese, si tratta di dichiarazioni non convergenti tra loro, per le contraddizioni temporali e contenutistiche che le contraddistinguono.

In particolare, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sono prive di riferimenti diretti alla [OSCURATO:PERSONA] e si riferiscono a fatti risalenti ai mesi di gennaio-aprile 2014, precedenti al suo arresto nel giugno 2014, sicché egli non poteva avere alcuna conoscenza dei fatti oggetto del capo 2) dell'imputazione, successivi di tre anni.

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], invece, hanno una collocazione temporale del 2012, quindi anteriore di quattro o cinque anni ai fatti oggetto del capo 2) e, pertanto, in insanabile contraddizione con quanto riferito dal precedente, ed evidenziano un quadro di contrapposizione interna tra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e quella dei [OSCURATO:PERSONA] che condiziona fortemente l'imparzialità e, quindi, l'attendibilità del dichiarante.

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], infine, riferiscono che questi non aveva alcuna conoscenza di interessi dei [OSCURATO:PERSONA] nella commercializzazione del caffè e non individuano alcun episodio specifico, alcuna data o contatto personale che consenta di collegarsi ai fatti di cui al capo 2).

Nei ricorsi si contesta, pertanto, che nelle sentenze di merito non sarebbero state validamente effettuate le necessarie verifiche della credibilità soggettiva dei dichiaranti, dell'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni e del riconoscimento di riscontri individualizzanti.

Deduce, infine, la ricorrente che anche la consegna del denaro dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata osservata né documentata, sicché si tratta di mera congettura investigativa, così come mai è stato rinvenuto o sequestrato denaro, sicchè si sono sostituite alla ricerca della prova soltanto arbitrarie deduzioni logiche.

6.2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi viene dedotta la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'entità della pena, che si assume sproporzionata rispetto alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto il motivo addotto contesta, nella sostanza, il merito della decisione impugnata, peraltro omettendo anche di confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo di questa, e prospettando una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione notoriamente riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera 5prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).

La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto del compendio probatorio dal quale è emersa l'illecita provenienza delle somme reimpiegate dal [OSCURATO:PERSONA] nell'attività economica "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", costituito in primo luogo dalle convergenti dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata riconosciuta da numerose sentenze irrevocabili, e dai riscontri emersi anche dalle conversazioni telefoniche del [OSCURATO:PERSONA] con la moglie, oggetto di intercettazioni.

Nessuna contraddizione, peraltro, può ravvisarsi nel rilievo che i [OSCURATO:PERSONA] abbiano dapprima investito 150.000,00 euro in contanti nella ristrutturazione del capannone della predetta società, che il [OSCURATO:PERSONA], in grave crisi economica, non era in grado altrimenti di affrontare e, poi, abbiano versato ulteriori 150.000,00 euro, richiedendone la restituzione al [OSCURATO:PERSONA] in rate mensili, come emerso anche dalle conversazioni di quest'ultimo con il genero, oggetto di intercettazioni (pag. 15).

Si tratta di una ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito nel pieno rispetto dell'art. 192 cod. proc. pen. ed immune da vizi logici o giuridici, genericamente contestata dal ricorrente senza confrontarsi con tali elementi.

Giova ricordare, inoltre, che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione anche il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (Sez.

U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259586 - 01).

Quanto alla prova dell'illecita provenienza delle somme investite nella predetta attività economica, va premesso che la difesa del Pensavacca ha riferito soltanto in termini del tutto generici di attività lecite di gioielleria, in alcun modo specificate, che, a suo dire, avrebbero svolto i fratelli [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro confrontarsi con la ricostruzione dei giudici di merito che, invece, hanno dettagliatamente illustrato le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che avevano riferito dell'investimento dei proventi dell'attività del sodalizio mafioso nella società di cui si tratta, e tra questi il Macaluso, in particolare, aveva riferito trattarsi di proventi "dell'attività estorsiva e del traffico di sostanza stupefacente" (pag. 14 della sentenza impugnata).

Soltanto con il ricorso per cassazione, infine, è stata tardivamente ipotizzata la mancanza di consapevolezza, da parte del ricorrente, della provenienza da delitto dei capitali investiti dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] nell'attività a lui intestata, nonostante la corresponsione in denaro contante di tali ingenti capitali da parte di soggetti definitivamente condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché partecipi della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, mentre [OSCURATO:PERSONA] risulta definitivamente condannato per omicidio e detenzione di armi da sparo.

62. Sono infondati e presentano anche profili di inammissibilità i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili del delitto di ricettazione per aver ricevuto il [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] i proventi del reimpiego di cui al capo 1), per poi consegnarli al [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta consegnava il denaro contante a [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è infondato, anche laddove non attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata.

3.1. Avendo la Corte territoriale confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal primo giudice, è' inammissibile, in particolare, il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del predetto, volto a prospettare un travisamento della prova, per avere il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto tra le fotografie mostrategli dal pubblico ministero [OSCURATO:PERSONA], cl. 1963, persona diversa dal [OSCURATO:PERSONA], cl. 1980 che, secondo l'accusa, avrebbe investito denaro nella società del [OSCURATO:PERSONA], così rendendo, nella sostanza, dichiarazioni divergenti da quelle dell'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, infatti, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso - che non ricorre nella fattispecie in esame - in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).

Questa Corte di Cassazione ha anche riconosciuto che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018 - dep. 05/02/2018, L e altro, Rv. 272018).

Dette ipotesi non ricorrono certo nel caso in esame, atteso che il denunciato errore - dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione - non potrebbe comunque ritenersi determinante, tale dovendo ritenersi, invece, il coinvolgimento, comunque, della famiglia [OSCURATO:PERSONA] dell'Acquasanta. 7Attiene, nella sostanza, al merito della decisione impugnata la prospettazione difensiva secondo cui il denaro consegnato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe provento del delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen., bensì solo il frutto lecito dell'attività aziendale, così da potersi configurare, al più, il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. a carico del [OSCURATO:PERSONA], che non costituirebbe reato presupposto.

La sentenza impugnata, infatti, richiamando le parole dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in numerose conversazioni intercettate, ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui deve ritenersi che questo non abbia mai perso né la titolarità né la gestione della società della quale era socio insieme alla moglie, nonostante le intromissioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi al più soci occulti della medesima.

Con riferimento alla qualificazione del reato presupposto, peraltro, il ricorrente contesta l'interpretazione data dalle sentenze di merito ai dialoghi intercettati, sul rilievo che in plurime conversazioni gli interlocutori parlano di "socio" e non di "terzi finanziatori": giova, però, ricordare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il predetto giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Sez. 1, n. 15038 del 19/02/2026, Morabito, Rv. 289823 - 01), ipotesi che non ricorre in alcun modo nel caso di specie.

3.2. La sentenza impugnata ha dato anche adeguatamente conto delle ragioni per le quali si è ritenuta incontrovertibilmente provata la sussistenza del dolo, quantomeno eventuale, del delitto di ricettazione, laddove ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] si era accordato con il suo dipendente [OSCURATO:PERSONA] per la consegna a quest'ultimo di una ingente somma di denaro in contanti, provento del delitto di reimpiego di cui al capo n. 1), corrispondente a "due mesate" del suo debito nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] (complessivamente di 300.000,00 euro), da trasferire poi con modalità riservate al [OSCURATO:PERSONA], cugino dei [OSCURATO:PERSONA], tanto che per effettuare tale consegna i due si appartavano per lo scambio in una toilette del bar individuato come idoneo allo scopo (cfr. pag. 22).

Si tratta di motivazione fondata sulle modalità dello scambio, ritenute idonee a dimostrare la sussistenza del dolo, quantomeno eventuale, da parte del [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce dell'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, il dolo eventuale riguarda, oltre alla verificazione dell'evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell'esistenza del presupposto stesso e nell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246323 - 01).

3.3. Anche l'ultimo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è privo di fondamento, dovendosi riconoscere la responsabilità in ordine al delitto di ricettazione contestato in considerazione della finalità di consegnare ad altri il denaro di provenienza illecita, con conseguente profitto dì questi ultimi, e non potendosi configurare, invece, il delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 8cod. pen. anche in virtù della clausola di esclusione prevista da tale norma con l'espressione "...fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter..".

4. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non può trovare accoglimento.

4.1. La prospettazione difensiva secondo cui non potrebbe configurarsi l'elemento oggettivo del delitto di ricettazione per essere il [OSCURATO:PERSONA] autore del delitto presupposto si fonda sul rilievo che il predetto, con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 14/10/2024, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 24/3/2026, come da memoria della difesa in data 27/3/2026, è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., per aver diretto ed organizzato gli affari della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, "dal settembre 2014 e fino alla data odierna".

Se è vero, però, che l'imputazione di cui al capo n. 29) contiene in premessa anche l'inciso "non concorrendo nel reato presupposto di cui all'art. 648 ter cod. pen. e 416 bis cod. pen.", deve anche osservarsi che lo stesso capo di imputazione, nel prosieguo, contesta il delitto di ricettazione per aver "ricevuto denaro proveniente dal delitto di cui al capo 1" e, pertanto, denaro proveniente dall'impiego di denaro di provenienza illecita di cui all'art. 648 ter cod. pen., del quale è stato riconosciuto responsabile unicamente il [OSCURATO:PERSONA], senza alcun concorso del [OSCURATO:PERSONA], sicché non può riconoscersi a favore di questo alcuna clausola di esclusione di responsabilità dal delitto in parola, soprattutto ove si consideri, poi, che il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. - come confermato dalla motivazione della sentenza impugnata - deve ritenersi, al più presupposto di quello di cui all'art. 648 ter dinanzi citato, commesso "in data anteriore e prossima al 13/5/2014", mentre, come osservato anche dalla sentenza impugnata, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., oggi irrevocabile, si riferisce a periodo successivo, "dal settembre 2014 e fino alla data odierna".

L'assunto difensivo secondo cui nell'occasione sarebbe stato il [OSCURATO:PERSONA] a ricevere denaro dal [OSCURATO:PERSONA], nella toilette del bar, e non viceversa, prospetta una diversa lettura degli elementi di prova non ammissibile in questa sede, anche perché in insanabile contrasto con quanto riconosciuto dai giudici di merito sulla base delle convergenti risultanze del servizio di o.c.p. predisposto dalla Guardia di Finanza di Palermo il 14/8/2017, e delle captazioni telefoniche che avevano preceduto l'incontro al bar, prime tra tutte quelle relative alle conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ricordate.

Del tutto inconferenti, inoltre, devono ritenersi le contestazioni del ricorrente in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il [OSCURATO:PERSONA] come persona utilizzata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] per la gestione delle loro attività commerciali e dei loro interessi economici in Palermo, atteso che la sentenza impugnata ha ricordato come l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sia stata riconosciuta da una pluralità di sentenze irrevocabili, ed è stata confermata dalla convergenza di tali dichiarazioni, oltre che dai riscontri emersi anche dalle conversazioni telefoniche tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, oggetto di intercettazioni. 9La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, infine, è stata solo genericamente contestata dal ricorrente, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata priva di vizi logici anche a tal riguardo, in quanto fondata, oltre che sull'assenza di plausibile giustificazione circa le ragioni della ricezione della somma di denaro di cui si tratta, sulla successiva consegna alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce del già ricordato principio secondo cui l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246323 - 01 cit.)

4.2. Il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la corretta qualificazione giuridica del fatto, che si assume da inquadrare nella fattispecie di cui all'art. 379 cod. pen., coincide con il motivo proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], dinanzi esaminato al punto 3.3., al quale si rinvia.

4.3. Attengono esclusivamente a valutazioni di merito della decisione impugnata le censure volte a contestare il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen., non potendosi ravvisare alcun vizio logico o giuridico nel rilievo della Corte territoriale secondo cui la particolare tenuità del fatto doveva escludersi in primo luogo per il ruolo rilevante svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nel passaggio del denaro, dallo stesso consegnato alla sorella dei [OSCURATO:PERSONA], ed altresì perché oggetto della ricettazione era una somma significativa di denaro, ammontante a diverse migliaia di euro, alla luce delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ed anche perché corrispondente a "due mesate" di rate di restituzione della complessiva somma di 300.000,00 euro anticipata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].

4.4. Il ruolo di rilievo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nella consegna del denaro destinato ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] giustifica il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ed anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, nel caso di specie ravvisati nella gravità del fatto, avente ad oggetto cospicue somme di denaro destinate ad esponenti di un sodalizio mafioso, a conferma di una capacità a delinquere ritenuta già emergente dai precedenti penali del ricorrente, dovendosi ritenere tutti gli altri elementi disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Analogamente, è inammissibile la censura volta a contestare la congruità della pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di valutazione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati nell'art. 133 cod. pen e, peraltro, nel caso di specie è stata determinata in misura vicina ai minimi edittali o, comunque, quanto alla pena pecuniaria, inferiore alla media edittale e, pertanto, con decisione che non può ritenersi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

105. Anche i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

5.1. Come emerge anche dall'esposizione che precede, deve rilevarsi che l'individuazione del reato presupposto non si fonda su mere congetture, bensì su elementi concreti costituiti in primo luogo - ma non solo - da dichiarazioni di collaboratori di giustizia la cui attendibilità è stata riconosciuta da più sentenze irrevocabili, nel caso di specie convergenti in ordine alle attività dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], quand'anche con riferimento a periodi non sovrapponibili tra loro.

Le sentenze di merito, senza incorrere in alcun vizio logico, hanno poi riconosciuto che tali dichiarazioni sono state confermate, con specifico riferimento ai fatti contestati, anche dall'univoco tenore di una pluralità di dialoghi captati, sia tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, che tra il predetto ed il [OSCURATO:PERSONA], al quale veniva conferito esplicitamente l'incarico di consegnare due rate mensili a [OSCURATO:PERSONA] ("quelle due cose, luglio ed agosto, a [OSCURATO:PERSONA]") nonché dagli esiti di un servizio di o.c.p. che ha consentito alla P.G. di verificare prima l'incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], e poi quello tra questo e la [OSCURATO:PERSONA], destinataria delle somme richieste dai fratelli, in esecuzione di quanto già risultava dalle conversazioni intercettate, così risultando confermata anche l'identificazione, nella predetta ricorrente, della persona dalla quale si doveva recare il [OSCURATO:PERSONA] per "una cosa urgente", indicata nella conversazione intercettata il 12/8/2017 tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie (riferita a pag. 20-21 della sentenza di primo grado, richiamata a pag. 34 della sentenza di appello) come "sorella di loro", con chiaro riferimento ai fratelli [OSCURATO:PERSONA].

5.2. Il provvedimento impugnato ha rilevato che l'oggettiva gravità del fatto, "in quanto avente ad oggetto cospicue somme di denaro contante, destinate a soggetti appartenenti al sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA]" evidenziava di per sé "una non ridotta capacità a delinquere", tale da giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate dalla difesa.

Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Del pari, è inammissibile la censura volta ad una nuova valutazione della congruità della pena inflitta in primo grado, confermata dalla Corte territoriale perché ritenuta "congrua, equa e proporzionata", anche perché determinata partendo dalla pena detentiva base stabilita nel ( minimo edittale e da una pena pecuniaria inferiore alla media edittale: si tratta di determinazione che non può essere ritenuta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), atteso anche che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran 11lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

6. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali ed all'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] anche al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA]!..LARIA SECONDA SEZIONE PENALE - 9 SET, 2026 [OSCURATO:PERSONA] ~[OSCURATO:PERSONA] Claudia P 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità per tutti i ricorsi. 1Uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AZZO' in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei motivi di gravame. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed ha depositato memoria con allegato estratto della sentenza n. 40174/2025 della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'impiego di una somma di circa 150.000,00 euro, provento delle attività illecite della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, nell'attività economica "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ricettazione del denaro proveniente dal predetto impiego, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione i quattro imputati. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo di impugnazione, con il quale si deduce il vizio di motivazione per essersi riconosciuta la penale responsabilità del ricorrente ritenendo sussistente la prova che la condotta contestata sia stata realizzata con denaro di provenienza illecita e che di questo ne abbia avuto contezza il [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce, invece, che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] gestivano anche attività lecite - quali una lussuosa gioielleria al centro di Milano - e che la sentenza impugnata è contraddittoria, 2laddove alla pag. 12 prima richiama il capo di imputazione, che indica l'impiego di 150.000,00 euro nell'attività economica d'impresa e poi precisa che l'investimento è stato di 300.000,00 euro. Assume, inoltre, il ricorrente che anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno riferito che prima [OSCURATO:PERSONA], e poi i figli di questo, hanno investito somme nell'attività commerciale di cui si tratta, nulla sarebbe emerso in ordine alla provenienza di tali somme. 4. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di ricettazione per aver ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro, poi consegnata al [OSCURATO:PERSONA] e destinata alla [OSCURATO:PERSONA], ha presentato un ricorso fondato su tre motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per non aver considerato la sentenza impugnata che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], tra le fotografie mostrategli dal pubblico ministero, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], cl. 1963, persona diversa dal [OSCURATO:PERSONA], cl. 1980 che, secondo l'accusa, avrebbe investito denaro nella società del [OSCURATO:PERSONA], così rendendo dichiarazioni divergenti da quelle del [OSCURATO:PERSONA], altro collaboratore di giustizia. Dall'incertezza in ordine al presunto investimento dei [OSCURATO:PERSONA] deriva anche l'errore in ordine al reato presupposto, in quanto l'investimento di denaro nella "[OSCURATO:PERSONA]" avrebbe potuto configurare, al più, il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. a carico del [OSCURATO:PERSONA], che, però, non costituirebbe reato presupposto dalla ricettazione, in quanto il denaro consegnato dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato solo il frutto lecito dell'attività aziendale. Il ricorrente contesta, pertanto, l'interpretazione data ai dialoghi intercettati in ordine alla qualificazione del reato presupposto, atteso che in plurime intercettazioni gli interlocutori parlano di "socio" e non di "terzi finanziatori", ed assume non potersi configurare il reato di cui al capo 1) a carico del [OSCURATO:PERSONA] come reato presupposto della ricettazione contestata al [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'attività per la vendita del caffè non è illecita, essendo invece illecita solo l'intestazione fittizia al [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione di cui al capo 2) dell'imputazione, atteso che la causale della consegna del denaro, e della cautela adoperata nella situazione, sono spiegabili anche con un'estorsione pagata dal titolare dell'impresa. Si sostiene che, comunque, la sentenza ha omesso qualsiasi riferimento volto a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del destinatario finale della somma di denaro. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato, difettando il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto e ricorrendo, invece, la diversa finalità di aiutare l'autore del reato ad assicurarsi il profitto della condotta illecita, sicché la condotta andrebbe qualificata come favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su quattro motivi di impugnazione: 35.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'insussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del delitto di ricettazione. Il ricorrente, cugino dei [OSCURATO:PERSONA] ed indicato dal collaboratore Macaluso come persona utilizzata dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] per i loro interessi commerciali in Palermo, che avrebbe esercitato di fatto funzioni operative nella [OSCURATO:PERSONA], è accusato di aver ricevuto il 14/8/2017 dal [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro provento del reimpiego del [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 1), per poi consegnarle alla [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso osserva, invece, essersi omesso di considerare che egli stesso era imputato del delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. quale organizzatore della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, ed oggi condannato con sentenza definitiva, e quindi autore del delitto presupposto. Il ricorrente contesta, comunque l'utilizzabilità delle dichiarazioni del collaborante Macaluso, perché privo di attendibilità intrinseca e di riscontri esterni del suo narrato, non avendo indicato nemmeno da cosa possa dedursi che [OSCURATO:PERSONA] era operativo nella società. Soprattutto, assume che la Corte non si sarebbe confrontata con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali sarebbe stato questo a ricevere denaro dal [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa, come confermato anche da dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] emergenti da indagini difensive. La sentenza si fonderebbe, pertanto, su meri sospetti e non su indizi convergenti. 5.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, che andava inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 379 cod. pen., in quanto l'autore dei fatti ricostruiti in sentenza comunque non avrebbe agito per procurare a sè o ad altri un profitto, bensì presumibilmente per aiutare l'autore del reato ad eludere l'attività di investigazione e ricerca dell'autorità giudiziaria 5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen., trattandosi di attenuante che andrebbe comunque riconosciuta quantomeno perché il compendio probatorio non ha consentito di accertare il quantum della somma che si assume ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] e poi consegnata alla [OSCURATO:PERSONA]. 5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis e 114 cod. pen. e con riferimento al trattamento sanzionatorio. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due distinti ricorsi, a mezzo dell'avv. D'Azzò e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidati a due motivi di impugnazione. 6.1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi prospetta la violazione di legge, con riferimento all'art. 648 cod. pen., ed il vizio di motivazione, con riferimento alla mancata individuazione del reato presupposto, se non ricorrendo ad una mera presunzione logica e non già ad una dimostrazione fattuale. Si contesta che sia stato valorizzato un incontro della [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] ritenendo, sulla base di mere conversazioni intercettate tra altri, che in tale occasione vi sia stata la consegna di un'imprecisata somma di denaro di provenienza illecita, pur non essendo mai stata accertata una pregressa consegna della stessa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], come 4invece ipotizzata dall'accusa. Il ricorrente contesta la genericità ed indeterminatezza della ricostruzione dei fatti, sia in ordine all'ammontare della somma di denaro asseritamente corrisposta, sia in ordine alla consapevolezza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sua provenienza illecita. Anche le dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Macaluso), poste a fondamento dell'accusa, vengono indicate come inidonee a provare la responsabilità della ricorrente, in quanto dichiarazioni "de relato" e prive di riscontri esterni certi, univoci ed individualizzanti. Oltretutto, ad avviso delle difese, si tratta di dichiarazioni non convergenti tra loro, per le contraddizioni temporali e contenutistiche che le contraddistinguono. In particolare, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sono prive di riferimenti diretti alla [OSCURATO:PERSONA] e si riferiscono a fatti risalenti ai mesi di gennaio-aprile 2014, precedenti al suo arresto nel giugno 2014, sicché egli non poteva avere alcuna conoscenza dei fatti oggetto del capo 2) dell'imputazione, successivi di tre anni. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], invece, hanno una collocazione temporale del 2012, quindi anteriore di quattro o cinque anni ai fatti oggetto del capo 2) e, pertanto, in insanabile contraddizione con quanto riferito dal precedente, ed evidenziano un quadro di contrapposizione interna tra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e quella dei [OSCURATO:PERSONA] che condiziona fortemente l'imparzialità e, quindi, l'attendibilità del dichiarante. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], infine, riferiscono che questi non aveva alcuna conoscenza di interessi dei [OSCURATO:PERSONA] nella commercializzazione del caffè e non individuano alcun episodio specifico, alcuna data o contatto personale che consenta di collegarsi ai fatti di cui al capo 2). Nei ricorsi si contesta, pertanto, che nelle sentenze di merito non sarebbero state validamente effettuate le necessarie verifiche della credibilità soggettiva dei dichiaranti, dell'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni e del riconoscimento di riscontri individualizzanti. Deduce, infine, la ricorrente che anche la consegna del denaro dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata osservata né documentata, sicché si tratta di mera congettura investigativa, così come mai è stato rinvenuto o sequestrato denaro, sicchè si sono sostituite alla ricerca della prova soltanto arbitrarie deduzioni logiche. 6.2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi viene dedotta la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'entità della pena, che si assume sproporzionata rispetto alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto il motivo addotto contesta, nella sostanza, il merito della decisione impugnata, peraltro omettendo anche di confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo di questa, e prospettando una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione notoriamente riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera 5prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto del compendio probatorio dal quale è emersa l'illecita provenienza delle somme reimpiegate dal [OSCURATO:PERSONA] nell'attività economica "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", costituito in primo luogo dalle convergenti dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata riconosciuta da numerose sentenze irrevocabili, e dai riscontri emersi anche dalle conversazioni telefoniche del [OSCURATO:PERSONA] con la moglie, oggetto di intercettazioni. Nessuna contraddizione, peraltro, può ravvisarsi nel rilievo che i [OSCURATO:PERSONA] abbiano dapprima investito 150.000,00 euro in contanti nella ristrutturazione del capannone della predetta società, che il [OSCURATO:PERSONA], in grave crisi economica, non era in grado altrimenti di affrontare e, poi, abbiano versato ulteriori 150.000,00 euro, richiedendone la restituzione al [OSCURATO:PERSONA] in rate mensili, come emerso anche dalle conversazioni di quest'ultimo con il genero, oggetto di intercettazioni (pag. 15). Si tratta di una ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito nel pieno rispetto dell'art. 192 cod. proc. pen. ed immune da vizi logici o giuridici, genericamente contestata dal ricorrente senza confrontarsi con tali elementi. Giova ricordare, inoltre, che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione anche il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259586 - 01). Quanto alla prova dell'illecita provenienza delle somme investite nella predetta attività economica, va premesso che la difesa del Pensavacca ha riferito soltanto in termini del tutto generici di attività lecite di gioielleria, in alcun modo specificate, che, a suo dire, avrebbero svolto i fratelli [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro confrontarsi con la ricostruzione dei giudici di merito che, invece, hanno dettagliatamente illustrato le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che avevano riferito dell'investimento dei proventi dell'attività del sodalizio mafioso nella società di cui si tratta, e tra questi il Macaluso, in particolare, aveva riferito trattarsi di proventi "dell'attività estorsiva e del traffico di sostanza stupefacente" (pag. 14 della sentenza impugnata). Soltanto con il ricorso per cassazione, infine, è stata tardivamente ipotizzata la mancanza di consapevolezza, da parte del ricorrente, della provenienza da delitto dei capitali investiti dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] nell'attività a lui intestata, nonostante la corresponsione in denaro contante di tali ingenti capitali da parte di soggetti definitivamente condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché partecipi della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, mentre [OSCURATO:PERSONA] risulta definitivamente condannato per omicidio e detenzione di armi da sparo. 62. Sono infondati e presentano anche profili di inammissibilità i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili del delitto di ricettazione per aver ricevuto il [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] i proventi del reimpiego di cui al capo 1), per poi consegnarli al [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta consegnava il denaro contante a [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è infondato, anche laddove non attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata. 3.1. Avendo la Corte territoriale confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal primo giudice, è' inammissibile, in particolare, il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del predetto, volto a prospettare un travisamento della prova, per avere il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto tra le fotografie mostrategli dal pubblico ministero [OSCURATO:PERSONA], cl. 1963, persona diversa dal [OSCURATO:PERSONA], cl. 1980 che, secondo l'accusa, avrebbe investito denaro nella società del [OSCURATO:PERSONA], così rendendo, nella sostanza, dichiarazioni divergenti da quelle dell'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, infatti, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso - che non ricorre nella fattispecie in esame - in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). Questa Corte di Cassazione ha anche riconosciuto che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018 - dep. 05/02/2018, L e altro, Rv. 272018). Dette ipotesi non ricorrono certo nel caso in esame, atteso che il denunciato errore - dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione - non potrebbe comunque ritenersi determinante, tale dovendo ritenersi, invece, il coinvolgimento, comunque, della famiglia [OSCURATO:PERSONA] dell'Acquasanta. 7Attiene, nella sostanza, al merito della decisione impugnata la prospettazione difensiva secondo cui il denaro consegnato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe provento del delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen., bensì solo il frutto lecito dell'attività aziendale, così da potersi configurare, al più, il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. a carico del [OSCURATO:PERSONA], che non costituirebbe reato presupposto. La sentenza impugnata, infatti, richiamando le parole dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in numerose conversazioni intercettate, ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui deve ritenersi che questo non abbia mai perso né la titolarità né la gestione della società della quale era socio insieme alla moglie, nonostante le intromissioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi al più soci occulti della medesima. Con riferimento alla qualificazione del reato presupposto, peraltro, il ricorrente contesta l'interpretazione data dalle sentenze di merito ai dialoghi intercettati, sul rilievo che in plurime conversazioni gli interlocutori parlano di "socio" e non di "terzi finanziatori": giova, però, ricordare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il predetto giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Sez. 1, n. 15038 del 19/02/2026, Morabito, Rv. 289823 - 01), ipotesi che non ricorre in alcun modo nel caso di specie. 3.2. La sentenza impugnata ha dato anche adeguatamente conto delle ragioni per le quali si è ritenuta incontrovertibilmente provata la sussistenza del dolo, quantomeno eventuale, del delitto di ricettazione, laddove ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] si era accordato con il suo dipendente [OSCURATO:PERSONA] per la consegna a quest'ultimo di una ingente somma di denaro in contanti, provento del delitto di reimpiego di cui al capo n. 1), corrispondente a "due mesate" del suo debito nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] (complessivamente di 300.000,00 euro), da trasferire poi con modalità riservate al [OSCURATO:PERSONA], cugino dei [OSCURATO:PERSONA], tanto che per effettuare tale consegna i due si appartavano per lo scambio in una toilette del bar individuato come idoneo allo scopo (cfr. pag. 22). Si tratta di motivazione fondata sulle modalità dello scambio, ritenute idonee a dimostrare la sussistenza del dolo, quantomeno eventuale, da parte del [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce dell'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, il dolo eventuale riguarda, oltre alla verificazione dell'evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell'esistenza del presupposto stesso e nell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246323 - 01). 3.3. Anche l'ultimo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è privo di fondamento, dovendosi riconoscere la responsabilità in ordine al delitto di ricettazione contestato in considerazione della finalità di consegnare ad altri il denaro di provenienza illecita, con conseguente profitto dì questi ultimi, e non potendosi configurare, invece, il delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 8cod. pen. anche in virtù della clausola di esclusione prevista da tale norma con l'espressione "...fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter..". 4. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non può trovare accoglimento. 4.1. La prospettazione difensiva secondo cui non potrebbe configurarsi l'elemento oggettivo del delitto di ricettazione per essere il [OSCURATO:PERSONA] autore del delitto presupposto si fonda sul rilievo che il predetto, con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 14/10/2024, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 24/3/2026, come da memoria della difesa in data 27/3/2026, è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., per aver diretto ed organizzato gli affari della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, "dal settembre 2014 e fino alla data odierna". Se è vero, però, che l'imputazione di cui al capo n. 29) contiene in premessa anche l'inciso "non concorrendo nel reato presupposto di cui all'art. 648 ter cod. pen. e 416 bis cod. pen.", deve anche osservarsi che lo stesso capo di imputazione, nel prosieguo, contesta il delitto di ricettazione per aver "ricevuto denaro proveniente dal delitto di cui al capo 1" e, pertanto, denaro proveniente dall'impiego di denaro di provenienza illecita di cui all'art. 648 ter cod. pen., del quale è stato riconosciuto responsabile unicamente il [OSCURATO:PERSONA], senza alcun concorso del [OSCURATO:PERSONA], sicché non può riconoscersi a favore di questo alcuna clausola di esclusione di responsabilità dal delitto in parola, soprattutto ove si consideri, poi, che il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. - come confermato dalla motivazione della sentenza impugnata - deve ritenersi, al più presupposto di quello di cui all'art. 648 ter dinanzi citato, commesso "in data anteriore e prossima al 13/5/2014", mentre, come osservato anche dalla sentenza impugnata, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., oggi irrevocabile, si riferisce a periodo successivo, "dal settembre 2014 e fino alla data odierna". L'assunto difensivo secondo cui nell'occasione sarebbe stato il [OSCURATO:PERSONA] a ricevere denaro dal [OSCURATO:PERSONA], nella toilette del bar, e non viceversa, prospetta una diversa lettura degli elementi di prova non ammissibile in questa sede, anche perché in insanabile contrasto con quanto riconosciuto dai giudici di merito sulla base delle convergenti risultanze del servizio di o.c.p. predisposto dalla Guardia di Finanza di Palermo il 14/8/2017, e delle captazioni telefoniche che avevano preceduto l'incontro al bar, prime tra tutte quelle relative alle conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ricordate. Del tutto inconferenti, inoltre, devono ritenersi le contestazioni del ricorrente in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il [OSCURATO:PERSONA] come persona utilizzata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] per la gestione delle loro attività commerciali e dei loro interessi economici in Palermo, atteso che la sentenza impugnata ha ricordato come l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sia stata riconosciuta da una pluralità di sentenze irrevocabili, ed è stata confermata dalla convergenza di tali dichiarazioni, oltre che dai riscontri emersi anche dalle conversazioni telefoniche tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, oggetto di intercettazioni. 9La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, infine, è stata solo genericamente contestata dal ricorrente, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata priva di vizi logici anche a tal riguardo, in quanto fondata, oltre che sull'assenza di plausibile giustificazione circa le ragioni della ricezione della somma di denaro di cui si tratta, sulla successiva consegna alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce del già ricordato principio secondo cui l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246323 - 01 cit.) 4.2. Il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la corretta qualificazione giuridica del fatto, che si assume da inquadrare nella fattispecie di cui all'art. 379 cod. pen., coincide con il motivo proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], dinanzi esaminato al punto 3.3., al quale si rinvia. 4.3. Attengono esclusivamente a valutazioni di merito della decisione impugnata le censure volte a contestare il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen., non potendosi ravvisare alcun vizio logico o giuridico nel rilievo della Corte territoriale secondo cui la particolare tenuità del fatto doveva escludersi in primo luogo per il ruolo rilevante svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nel passaggio del denaro, dallo stesso consegnato alla sorella dei [OSCURATO:PERSONA], ed altresì perché oggetto della ricettazione era una somma significativa di denaro, ammontante a diverse migliaia di euro, alla luce delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ed anche perché corrispondente a "due mesate" di rate di restituzione della complessiva somma di 300.000,00 euro anticipata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Il ruolo di rilievo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nella consegna del denaro destinato ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] giustifica il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ed anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, nel caso di specie ravvisati nella gravità del fatto, avente ad oggetto cospicue somme di denaro destinate ad esponenti di un sodalizio mafioso, a conferma di una capacità a delinquere ritenuta già emergente dai precedenti penali del ricorrente, dovendosi ritenere tutti gli altri elementi disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Analogamente, è inammissibile la censura volta a contestare la congruità della pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di valutazione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati nell'art. 133 cod. pen e, peraltro, nel caso di specie è stata determinata in misura vicina ai minimi edittali o, comunque, quanto alla pena pecuniaria, inferiore alla media edittale e, pertanto, con decisione che non può ritenersi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 105. Anche i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 5.1. Come emerge anche dall'esposizione che precede, deve rilevarsi che l'individuazione del reato presupposto non si fonda su mere congetture, bensì su elementi concreti costituiti in primo luogo - ma non solo - da dichiarazioni di collaboratori di giustizia la cui attendibilità è stata riconosciuta da più sentenze irrevocabili, nel caso di specie convergenti in ordine alle attività dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], quand'anche con riferimento a periodi non sovrapponibili tra loro. Le sentenze di merito, senza incorrere in alcun vizio logico, hanno poi riconosciuto che tali dichiarazioni sono state confermate, con specifico riferimento ai fatti contestati, anche dall'univoco tenore di una pluralità di dialoghi captati, sia tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, che tra il predetto ed il [OSCURATO:PERSONA], al quale veniva conferito esplicitamente l'incarico di consegnare due rate mensili a [OSCURATO:PERSONA] ("quelle due cose, luglio ed agosto, a [OSCURATO:PERSONA]") nonché dagli esiti di un servizio di o.c.p. che ha consentito alla P.G. di verificare prima l'incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], e poi quello tra questo e la [OSCURATO:PERSONA], destinataria delle somme richieste dai fratelli, in esecuzione di quanto già risultava dalle conversazioni intercettate, così risultando confermata anche l'identificazione, nella predetta ricorrente, della persona dalla quale si doveva recare il [OSCURATO:PERSONA] per "una cosa urgente", indicata nella conversazione intercettata il 12/8/2017 tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie (riferita a pag. 20-21 della sentenza di primo grado, richiamata a pag. 34 della sentenza di appello) come "sorella di loro", con chiaro riferimento ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Il provvedimento impugnato ha rilevato che l'oggettiva gravità del fatto, "in quanto avente ad oggetto cospicue somme di denaro contante, destinate a soggetti appartenenti al sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA]" evidenziava di per sé "una non ridotta capacità a delinquere", tale da giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate dalla difesa. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Del pari, è inammissibile la censura volta ad una nuova valutazione della congruità della pena inflitta in primo grado, confermata dalla Corte territoriale perché ritenuta "congrua, equa e proporzionata", anche perché determinata partendo dalla pena detentiva base stabilita nel ( minimo edittale e da una pena pecuniaria inferiore alla media edittale: si tratta di determinazione che non può essere ritenuta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), atteso anche che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran 11lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 6. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali ed all'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] anche al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]!..LARIA SECONDA SEZIONE PENALE - 9 SET, 2026 [OSCURATO:PERSONA] ~[OSCURATO:PERSONA] Claudia P 12
Sentenza Cassazione n. 33195/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris