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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 37755/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/07/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi e la memoria di parte; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che motivi di ricorso degli imputati - relativi 1) alla responsabilità per i reati di cui all'art. 633 cod. pen., anche in ragione del rigetto della richiesta di sequestro preventivo dell'immobile, e all'art. 336 cod. pen., 2) al mancato riconoscimento dell'art. 393-bis cod. pen., 3) all'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 633 cod. pen., 4) al riconoscimento delle aggravanti di cui all'art, 61 n. 2 cod. pen. e della recidiva, nonché 5) al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n. 4 cod. pen, e delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere interamente versati in fatto, sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 10 - con riferimento al reato di occupazione abusiva ed, in particolare, sulla assenza di buona fede ;n capo agli imputati - pag. 11 con riferimento alla insussistenza della scriminate richiesta - pag. 12 e 13 con riferimento al trattamento sanzionatorio).

Osservato, inoltre, che, stante in numerosi atti interruttivi della prescrizione, il termine massimo di prescrizione del reato di occupazione abusiva è di anni 7 e mesi 6 e, pertanto, i reati si sono prescritti il 10 luglio 2021, dieci giorni dopo la sentenza di appello.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] elatore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/07/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi e la memoria di parte; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che motivi di ricorso degli imputati - relativi 1) alla responsabilità per i reati di cui all'art. 633 cod. pen., anche in ragione del rigetto della richiesta di sequestro preventivo dell'immobile, e all'art. 336 cod. pen., 2) al mancato riconoscimento dell'art. 393-bis cod. pen., 3) all'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 633 cod. pen., 4) al riconoscimento delle aggravanti di cui all'art, 61 n. 2 cod. pen. e della recidiva, nonché 5) al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n. 4 cod. pen, e delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere interamente versati in fatto, sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 10 - con riferimento al reato di occupazione abusiva ed, in particolare, sulla assenza di buona fede ;n capo agli imputati - pag. 11 con riferimento alla insussistenza della scriminate richiesta - pag. 12 e 13 con riferimento al trattamento sanzionatorio). Osservato, inoltre, che, stante in numerosi atti interruttivi della prescrizione, il termine massimo di prescrizione del reato di occupazione abusiva è di anni 7 e mesi 6 e, pertanto, i reati si sono prescritti il 10 luglio 2021, dieci giorni dopo la sentenza di appello. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] elatore
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