CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con -a i epigrafe la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione e richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere la scistituzic.ne della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta. Osservava il giudice adito che non sussistevano i presupposti per l'invocata conversione né quelli per applicare la più recente giurisprudenza della Corte EDU (caso Scoppola c/ Italia). 2. Avverso tale ordinanza il .medesimo [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, insistendo nell'accoglimento dell'istanza avanzata e deducendo la violazione di legge oltre che la disparità di trattamento con coloro ai quali era stata concessa l'anzidetta conversione. Il condannato all'ergastolo, seguerilo il ragionamento della Corte d'appello non avrebbe avuto nessuna possibilità di ottexerc la :carcerazione, pur partecipando alla attività di trattamento carcerario e puramente formale sarebbe stato l'istituto della liberazione condizionale cui avrebbe potuto accedere dopo ventisei anni di reclusione. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati motivi aggiunti, con cui si ribadiscono gli argomenti i insiste nell'accoglimento del ricorso. 3. Il ricoro e se motivi manifestamente infondati e za dichiarato inammissibile. Invoca, in defir • -renite l'applicazione c'.ella conversione dell'ergastolo nella reclusione di anni trenta; ciò anche in applicazione dei principi che la Corte EDU aveva affermato nella decisione Scoppola c/ltalia, ed afferma di avere diritto alla sostituzione della pena. 1.1. L'art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999 (in vigore dal 2 gennaio 2000) aveva reintrodotto, per i reati puniti con l'ergastolo, il giudizio abbreviato e la sostituzione dell'ergastolo con la pena di trenta anni di reclusione. L'art. 4-ter del dl. n. 82 del 2000 aveva previsto :1- nei processi in corso, a termine scaduto per presentare la richiesta l'imputato avre•I ,,-. 7hiele-,2 il giudizi'; ahhi--rriatc nella «prima udienza utile successiva» all'entrata in ViCn:1-'2. .-'ggr2 n. 144 del 2000 (di conversione del dl. n. 82 del 2000). li d.l. n. 341 del 24 rovetribre 2000, entrato in vigore nella medesima data, e convertito dalla legge n. 4 del 2001, con 7 aveva, tuttavia, modificato nuovamente l'art. 442 cod. proc. pen., stabilendo, in v i tn—etazione autentica, che l'espressione "pena dell'ergastolo" dovesse intendersi rifen',,,. tolo senza Isolarrentc drJrno (art. 7, comma 1) ed aggiungendo, alla fine dello steso : la frase: «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reaij e ci reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo» (art. 7, comma 2). L'art. 8 della legge indicata aveva, altresì, previsto la possibilità di revocare la richiesta di rito abbreviato Formulata. Nella specie non ricorrono i presupposti per l'applicazione della conversione, né per applicare la se,-.'tenzo 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia della Grande Camera della Corte EDU. -1 quella fattispecic il ricorrente aveva chiesto il giudizio abbreviato prima dell'aTt. 7 del eli n. 341 del 2000 e ciò nonostante, per effetto della sopravviiii -±tea„..)reilazione, era condannato all'ergastolo. Per quest,ii l ricorso proposto :leve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente cene i ricorrente al pagamento delie spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonei-o. a versamento di una sorrirna alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, o 'en:' dell'art. 516 cod. pro:. pen. P.Q.M. Dichiara .:itnn i il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a, versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così decise in Rosiiia, il 28 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]!n <-!-- r -,!,‘. Il Presidente') Anl wir . , -[OSCURATO:PERSONA] n4 rpo Casa LEN C r