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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15805/2026

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ato a NUORO il 24/11/1997 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; t esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i cinque motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto - avuto riguardo alla liceità della detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente e alla offensività della condotta (primi quattro motivi) nonché alla sussistenza anche dal punto di vista soggettivo degli estremi giustificativi del confermato giudizio di responsabilità ex art 73 comma 4 Tus (quinto motivo) - replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti ( in relazione alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui alla legge 242 del 2016 in considerazione della situazione in fatto accertata e in ossequio alle indicazioni tratte dalla sentenza delle sezioni unite n. 30475 del 2019), puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive (avuto riguardo, in particolare, alle emergenze offerte dalla consulenza indicata nel quarto motivo di ricorso) e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite ( rimaste estranee a travisamenti decisivi) oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NUORO il 24/11/1997 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; t esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i cinque motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto - avuto riguardo alla liceità della detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente e alla offensività della condotta (primi quattro motivi) nonché alla sussistenza anche dal punto di vista soggettivo degli estremi giustificativi del confermato giudizio di responsabilità ex art 73 comma 4 Tus (quinto motivo) - replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti ( in relazione alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui alla legge 242 del 2016 in considerazione della situazione in fatto accertata e in ossequio alle indicazioni tratte dalla sentenza delle sezioni unite n. 30475 del 2019), puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive (avuto riguardo, in particolare, alle emergenze offerte dalla consulenza indicata nel quarto motivo di ricorso) e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite ( rimaste estranee a travisamenti decisivi) oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15805/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris