CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39621/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];_ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto delle sentenze sub 1), 2) e 3) dell'istanza e ha rideterminato la pena in anni ventidue, mesi tre e giorni dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che con i motivi di ricorso proposti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. si lamentano violazioni di legge e vizi di motivazione, che non trovano riscontro nella motivazione del provvedimento; che l'ordinanza impugnata ha individuato il reato più grave in ossequio al disposto di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. ed ha preso le mosse dalla pena inflitta per il reato di cui al capo 1) della sentenza sub 2), come si legge nel provvedimento, «al lordo della riduzione per il rito», ha ritenuto congrui, e pertanto ha mantenuto fermi, gli aumenti per la continuazione interna già fissati dal giudice della cognizione per gli altri reati giudicati con le sentenze sub 1), 2) e 3) e ha quindi specificamente calcolato gli aumenti in relazione alle sentenze sub 1) e 2); che la richiesta di una diversa commisurazione, in assenza di specifiche violazioni di legge, si risolve nella formulazione di affermazioni di mero dissenso; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il