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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18868/2026

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oligno il 17/02/1964;avverso la sentenza del 22/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli;parti civili (non ricorrenti):Presidenza del Consiglio dei Ministri;Ministero della Giustizia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;sentite le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Monica, e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzionedell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento del provvedimentoimpugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 22/05/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendo nelgiudizio di rinvio a seguito della sentenza del 05/03/2024 con la quale la Corte diCassazione aveva annullato quella della Corte di appello di Salerno del10/01/2023, per quanto qui di interesse:- previa riqualificazione dei fatti di cui al capo 9) nel delitto di cui all'art. 318cod. pen., ha rideterminato in anni 4 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] la pena pertale delitto e per quelli di cui all'art. 319ter cod. pen. a lui ascritti ai capi 1), 2a),2b), 7) (reati già unificati dal vincolo della continuazione);- ha rideterminato in euro 311.500 per [OSCURATO:PERSONA] ed in euro 250.000 perdisposta la confisca diretta e per equivalente ex art. 322ter cod. pen.2.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enuncianonei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3.

Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.3.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 627 comma 3 cod.proc. pen.

Secondo il difensore il [OSCURATO:PERSONA] di rinvio non si è uniformato allasentenza rescindente che gli imponeva, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], diquantificare il profitto da lui conseguito corrompendo il giudice [OSCURATO:PERSONA];quantificazione che, a detta del ricorrente, la Corte territoriale non ha fatto o hafatto in maniera errata e illogica.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] di merito non hatenuto conto che gli scopi che l'odierno ricorrente si proponeva di conseguiredi suo padre [OSCURATO:PERSONA]) non erano stati conseguiti; ed infatti i beni non glierano stati restituiti in quanto sottoposti ad altri provvedimenti ablatori e lasentenza di condanna a carico del congiunto era stata confermata.3.2.

Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione inrelazione al quantum confiscabile in relazione a capo 2b).

Il difensore rileva chela sentenza della Corte territoriale sul punto è contraddittoria in quanto haaffermato che l'imputato ha versato complessivamente 250.000 euro perottenere sia l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] sia una riduzione di pena perMaurizio Galelli; tuttavia dagli stessi atti d'indagine (e dalla stessa ricostruzionedei fatti operata dai Giudici di merito), emergeva che la somma promessa algiudice [OSCURATO:PERSONA] per tale scopo era di 150.000 euro, di cui 60.000 effettivamentepagati, mentre per il resto l'imputato si era limitato a consegnare al coimputatoSantoro un assegno di 100.000 euro che era stato però emesso solo a garanziadella somma di 150.000 euro promessa al magistrato.

A detta del difensore, laCorte territoriale ha in tal modo conteggiato due volte la somma di 100.000 europortata dall'assegno giungendo così ad una errata quantificazione del profittoconfiscabile.3.3.

Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 322tercod. pen.

Il difensore evidenzia che la sentenza rescindente ha affermato chenell'adottare la confisca del profitto del reato il [OSCURATO:PERSONA] di rinvio doveva attenersial cd principio solidaristico, affermando così un principio di diritto superato dallasuccessiva sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024 (cd sentenza“Massini”).

La Corte territoriale, pur avendo preso atto del mutamento dellagiurisprudenza, ha tuttavia ritenuto di doversi attenere a quanto più volteaffermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire che nelgiudizio di rinvio il giudice di merito è obbligato a conformarsi al principio didiritto posto dalla sentenza di annullamento anche se tale principio è statosuperato da un diverso orientamento della stessa Corte (anche a sezioni unite).Rileva tuttavia il difensore che il principio di diritto da ultimo indicato, al quale laCorte di appello ha ritenuto di conformarsi, dovrebbe essere abbandonato anchealla luce delle modifiche normative intervenute ed in particolare a seguitodell'introduzione nel 2017 dell'art. 618bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio,dunque, secondo il difensore, avrebbe dovuto disattendere il precedenteorientamento giurisprudenziale e fare applicazione nel caso in esame dei principidella sentenza “Massini”, procedendo a sequestrare a ciascun concorrente il soloprofitto conseguito e, in subordine, in caso di impossibilità di stabilire il quantumconseguito da ciascuno, ripartendo il profitto confiscabile in parti uguali.4.

Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi.4.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla quantificazione dell'importo oggetto di confisca a caricodell'imputato.

Secondo il difensore la Corte territoriale ha errato in quanto hafatto applicazione nella individuazione del quantum confiscabile del cd principiosolidaristico, anziché conformarsi al principio di diritto (che nega la solidarietà trai concorrenti) affermato dalla successiva sentenza delle sezioni unite “Massini”.In subordine, laddove questa Corte non ritenesse di condividere gli argomenti daultimo esposti, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale perviolazione degli artt. 3, 25, 27 e 117 della Costituzione anche in relazione adartt. 7 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 49 della Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea, in quanto, a detta del ricorrente, il principiosolidaristico in materia di confisca comporterebbe una lesione sproporzionata deldiritto di proprietà ove fosse consentito di confiscare l'intero importo aprescindere dall'utilità concretamente conseguita dal singolo concorrente.4.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 133, 81 cod.pen., 597 comma 3 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione allaquantificazione pena per capo 9).

Il difensore rileva che i fatti di cui al capo 9),originariamente qualificati come corruzione in atti giudiziari (art. 319ter cod.pen.), sono stati derubricati nel meno grave delitto di cui all'art. 318 cod. pen.(corruzione per l'esercizio della funzione); ciononostante la Corte di appello haapplicato per tale delitto, a titolo di aumento per la continuazione, la pena dimesi 6 di reclusione, vale a dire la stessa pena applicata per la continuazione peri fatti di cui ai capi 1), 2b) e 7) per i quali è rimasta invece ferma laqualificazione come corruzione in atti giudiziari.

Tale equiparazione di pena perdelitti di diversa gravità risulta, a detta del ricorrente, immotivata e illogica.

Sideduce altresì la violazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte dicassazione n. 47127 del 2021 (la quale esige che anche i singoli aumenti per lacontinuazione siano motivati) nonché di quelli di cui alla sentenza delle sezioniunite di questa Corte n. 7558 del 2020, secondo la quale la violazione delprincipio della reformatio in peius va valutata non solo sul complessivo e finaletrattamento sanzionatorio, ma anche sulle singole componenti e sui singolielementi che lo compongono e lo determinano.5.

Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza dei difensori degli imputati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato, perle ragioni e nei limiti di seguito indicati.1.

Infondato è il primo motivo, con il quale si contesta la possibilità didisporre la confisca nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di corruzione di cui ai capi2a) e 2b) in quanto l'imputato non avrebbe tratto alcun profitto dallacommissione di tali illeciti.1.1.

Come è noto, l'art. 322ter comma 2 cod. pen. stabilisce che nel caso siproceda per il reato di corruzione attiva (art. 321 cod. pen.) va sempre ordinatanei confronti del corruttore la “confisca dei beni che ne costituiscono il profittosalvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non èpossibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valorecorrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello deldenaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale”.

Il comma 2dell'art. 322ter cod. pen. è stato interpretato da questa Corte (Sez. 6, n. 9929del 13/02/2014, Giancone, Rv. 259593 – 01) nel senso che nel delitto dicorruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni nella disponibilità delcorruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibilel'apprensione diretta, presuppongono sempre che il profitto sia statoeffettivamente conseguito dal prevenuto, poiché solo a tale condizione ègiustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttorepossa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita; si è altresìprecisato che la "clausola di salvezza" contenuta nella parte finale dell'art. 322ter, comma 2, (per cui la confisca per equivalente viene disposta su beni divalore corrispondente al profitto "e, comunque, non inferiore a quello del denaroo delle altre utilità date o promesse" al pubblico agente) ha la sola finalità difacilitare la individuazione del "quantum" da assoggettare a confisca perequivalente laddove l'entità del profitto, effettivamente esistente e conseguitodal corruttore, non sia agevolmente determinabile: clausola giustificata da unasorta di presunzione, rispondente alla logica economica di qualsivoglia affarecorruttivo, per cui è possibile ragionevolmente ritenere che, ai fini della confisca,il profitto, se sussistente ma non facilmente determinabile, non possa,comunque, essere inferiore al prezzo dato o promesso al corrotto (nello stessosenso Sez. 6, n. 13620 del 03/12/2024, dep. 2025, Costantino, Rv. 287923 –01, nonché la stessa sentenza di annullamento pag. 21).1.2.

Ciò detto, questo Collegio reputa necessario fare alcune precisazioni inordine alla nozione di profitto del reato, soprattutto con riferimento ai reati dicorruzione.

La nozione di profitto del reato deve oramai essere definita anche esoprattutto alla luce della normativa sovranazionale vigente (si veda, tra le altre,la Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confiscadei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea), la quale,peraltro, contempla prevalentemente la (più ampia) nozione di provento delreato.

Quest'ultimo viene definito (vedi art. 2 della direttiva citata) come “ognivantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati” che può“consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento otrasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamentevalutabile”; dovendo poi intendersi per «bene»: un bene di qualsiasi natura,materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documentiche attestano un titolo o un diritto su tale bene.

Il profitto/provento dellacorruzione, dunque, può consistere anche in un qualunque vantaggio che ilcorruttore acquisisce per mezzo dell'illecito mercimonio della pubblica funzione,purché tale vantaggio sia “economicamente valutabile”.

Il profitto può dunqueconsistere sia in un bene (materiale o immateriale) sia in una prestazione, aiquali si possa attribuire un valore monetario o patrimoniale.

Questa attribuzionedi un valore patrimoniale, a sua volta, può essere oggettiva (quando il valore èsono le parti del rapporto che decidono che quel bene, quel servizio o quellaprestazione, per loro, ha un determinato valore).

Tale ultima precisazioneassume particolare rilevanza in tema di corruzione in quanto spesso ciò che ilcorruttore si ripromette di ottenere non è tanto (o soltanto) un determinato attodel pubblico ufficiale (al quale si ricollega per lui un effetto vantaggioso), quantopiuttosto la stessa disponibilità del pubblico ufficiale a mettersi genericamente alservizio degli interessi del privato per intervenire all'occorrenza e/o a spendere ilproprio potere di condizionamento, la propria influenza, il proprio prestigio inseno all'ufficio di appartenenza.

In tutti questi casi è evidente che l'attività delpubblico ufficiale o la sua generica messa a disposizione costituiscono, di per séconsiderati, un vantaggio patrimoniale per il corruttore, il quale, per il solo fattodi poter contare sulla “protezione” del pubblico ufficiale, può permettersi di farescelte (economiche, imprenditoriali o criminali) che non farebbe sequell'appoggio non ci fosse.

Si tratta tuttavia di un vantaggio che è difficile daquantificare in termini economici.

Sono quindi proprio quelli da ultimo indicati icasi in cui tipicamente soccorre la citata clausola sussidiaria di cui all'art. 322tercomma 2 cod. pen.

In sostanza, nelle situazioni sopra descritte, il valorepatrimoniale della prestazione o dell'attività del corrotto è pari quanto meno aciò che il corruttore si è mostrato disposto a pagare per tale attività o taleprestazione.

In altri termini la patrimonialità del vantaggio è data dal prezzo chela parte è disposta a pagare per ottenerlo e nello stesso tempo il prezzo si poneanche come valore minimo in termini monetari del vantaggio stesso.1.3.

Tanto premesso, nel caso in esame, la difesa del ricorrente assume cheil [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tratto alcuna utilità dalla corruzione del giudice [OSCURATO:PERSONA] inquanto i risultati finali che intendeva conseguire, vale a dire la restituzione di unsuo compendio immobiliare sottoposto a sequestro/confisca e l'assoluzione o lariduzione di pena per persone a lui vicine, per diverse ragioni, non sono statiraggiunti; conseguentemente, non avendo l'imputato tratto vantaggio dallacorruzione nulla potrebbe essergli confiscato.Tale argomento che non è condivisibile alla luce di quanto sopra esposto.1.3.1.

Quanto al capo 2a) risulta dagli atti (e dalla stessa prospettazionedella difesa), che il giudice [OSCURATO:PERSONA], in cambio del compenso monetario ricevutodal [OSCURATO:PERSONA], ha effettivamente adottato il provvedimento di revoca della confiscaper sproporzione per il quale era stato corrotto; senonché i beni non eranomaterialmente rientrati nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], solo perché eranosottoposti anche ad altri provvedimenti ablatori (confisca di prevenzione).

Ciòdetto, è evidente che, contrariamente a quanto assume la difesa, il [OSCURATO:PERSONA] haottenuto il risultato che voleva ottenere con la corruzione, vale a dire ilprovvedimento di revoca della confisca adottato dal giudice [OSCURATO:PERSONA]; unprovvedimento che, pur non avendo un'utilità immediata in quanto non potevaportare alla restituzione dei beni al [OSCURATO:PERSONA] a causa degli altri vincoli esistenti(circostanza che evidentemente l'imputato non ignorava), aveva però comunqueuna sua rilevanza e utilità pratica.

Ed invero, il provvedimento favorevole delPetrini costituiva una delle condizioni per riottenere i beni previa eventualecaducazione (con modalità lecite o meno) degli altri provvedimenti ablatori chesugli stessi insistevano. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ottenuto un vantaggio dallacorruzione del giudice, sebbene tale vantaggio risulti di difficile quantificazione.Siamo dunque in presenza di una di quelle situazioni in cui essendo certo l'an delprofitto ma difficile (se non impossibile) la determinazione del quantum dellostesso, è lecito il ricorso alla citata clausola di sussidiarietà che consente algiudice di quantificare il profitto in misura pari all'insieme delle utilità date opromesse dal corruttore al corrotto.Quanto poi alle utilità date o promesse per la revoca della confisca, la difesaritiene che potrebbero al più essere confiscati i 10.000 euro che sono indicatiquale corrispettivo nel capo d'imputazione.Anche tale assunto non è condivisibile.

Ed infatti, anche prescindendo dalfatto che nel capo di imputazione si parla non di 10.000 euro ma di una sommadi “almeno” 10.000 euro, si deve considerare che ben diversa è la ricostruzionedei fatti operata dai Giudici di merito in sentenza.

Ed invero, tanto il G.u.p. diSalerno nella sentenza di primo grado (pag. 75-102) quanto la Corte di appellodi Napoli (pag. 7) hanno affermato l'esistenza di una stretta connessione tra gliepisodi di cui al capo 2a) e quelli di cui al capo 2b).

La confisca per sproporzionedel compendio immobiliare della famiglia [OSCURATO:PERSONA] era stata infatti dispostanell'ambito dello stesso procedimento penale (“[OSCURATO:PERSONA]”) nell'ambito delquale era stata emessa in primo grado la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (padre digiudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], con la mediazione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] eSchiavone, promette al giudice [OSCURATO:PERSONA] la somma di 150.000 euro per procurarel'assoluzione del padre nel giudizio di appello (sebbene il magistrato noncomponesse il collegio giudicante); già in questa prima fase della vicenda sidelineava il collegamento tra l'assoluzione del congiunto e la restituzione dei beniconfiscati in quanto il [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la prima avrebbe comportatoautomaticamente alla seconda.

Solo in un secondo momento, emerge lapossibilità, sfruttando la temporanea assenza dei giudici titolari del procedimentodurante il periodo feriale, di ottenere da parte del [OSCURATO:PERSONA], sempre dietropagamento di una somma di denaro, il provvedimento di revoca della confisca;provvedimento che, come detto, poi effettivamente interviene il 01/08/2028.

IlSaraco nelle dichiarazioni riportate in sentenza ha tuttavia chiarito che, quandogli è stata ventilata tale ulteriore possibilità, ha accettato ma non ha dato alcunasomma ulteriore rispetto ai 60.000 euro che già aveva dato agli intermediari percorrompere [OSCURATO:PERSONA] quale acconto sulla maggior somma di 150.000 europromessa (pag. 80 della sentenza del Gup).

E' quindi evidente che la secondo laprospettazione del [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di 150.000 euro era per cosìdire “omnicoprensiva” e serviva a comprare i favori del giudice e il suo interventotanto per l'assoluzione del padre nel processo di appello quanto per la revoca delprovvedimento ablatorio, non risultando quindi possibile distinguere conprecisione quale somma fosse imputabile all'una o all'altra “prestazione” delmagistrato.1.3.2.

Per analoghe ragioni, risultano infondate le censure della difesa inordine alla quantificazione del profitto in relazione al capo 2b).Al riguardo va poi evidenziato che dalla ricostruzione operata dalle sentenzedi merito è pacifico che il giudice [OSCURATO:PERSONA] non componeva il collegio giudicante edunque ciò che il [OSCURATO:PERSONA] stava comprando non era un atto d'ufficio delmagistrato (vale a dire la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]), bensì ladisponibilità del magistrato, la sua capacità e attività di influenzare direttamenteo indirettamente l'esito del processo anche negli eventuali successivi sviluppi.

IlSaraco, in altri termini, non ha comprato un atto d'ufficio ma una prestazioneresa dal magistrato, una attività illecita di cui il corruttore ha comunque fruito,traendone vantaggio; quanto poi al valore economico che a tale attività si puòa quello che le parti del rapporto corruttivo le hanno attribuito; in altri termini ilvalore economico della prestazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'assoluzione delpadre è pari ai 150.000 euro che il [OSCURATO:PERSONA] era disposto a pagare per ottenerla.2.

Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso.

Ed invero, come detto,secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, il [OSCURATO:PERSONA] ha promessocomplessivamente al [OSCURATO:PERSONA] la somma di 150.000 euro per procurarglil'assoluzione del padre (e come detto la revoca della confisca); di questi 150.000euro il [OSCURATO:PERSONA] ne ha consegnati 60.000 allo [OSCURATO:PERSONA] con l'incarico di farli avereal [OSCURATO:PERSONA] quale acconto sulla maggior somma concordata (pag. 79 della sentenzadel Gup).

E' altresì emerso che in un successivo momento il [OSCURATO:PERSONA] emetteva unassegno da 100.000 euro (peraltro non bancabile) intestato al [OSCURATO:PERSONA] (ma aquest'ultimo non consegnato) che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe solo mostrato al magistratoallo scopo di rassicurarlo sulla serietà dell'impegno del [OSCURATO:PERSONA] a versargli lasomma di 150.000 euro pattuita.

Secondo gli stessi giudici di merito, dunque, i100.000 euro portati dall'assegno non erano l'oggetto di una ulteriore promessafatta al magistrato in aggiunta a quella originaria dei 150.000 euro, ma solo unadimostrazione della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di far fede all'impegno assunto, tanto èvero che si parla di “funzione di garanzia” riconosciuta da tutti e tre gli imputatial rilascio di detto assegno (pag. 100 della sentenza Gup).

Risulta dunquecorretto e condivisibile quanto dedotto dalla difesa, vale a dire che i 100.000euro dell'assegno non costituivano una promessa corruttiva diversa e ulteriorerispetto a quella originaria, in quanto il titolo di credito era solo una garanzia delpagamento dei 150.000 pattuiti.

Conseguentemente è errata la conclusione dellasentenza impugnata nella parte in cui, nel quantificare le utilità promesse almagistrato (e dunque il profitto del corruttore), somma la promessa iniziale di150.000 euro all'assegno di 100.000, giungendo così a quantificare il profittoconfiscabile al [OSCURATO:PERSONA] in 250.000 (anziché in euro 150.000).

La sentenzaimpugnata va dunque annullata limitatamente a tale punto e dunque allaconfisca di euro

100.000.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la complessaquestione giuridica posta dalla difesa del ricorrente, risulta nel caso specificoirrilevante ai fini della decisione.

Questa Corte, nel suo massimo consesso, haaffermato che in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma disolidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascunconcorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cuiaccertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, soloin caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singoloconcorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez.

U., n. 13783 del26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01).

Tale pronuncia ha quindisuperato il precedente (e opposto) orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo il quale in presenza di un illecito plurisoggettivo, nel caso incui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti nonconsentano di individuare la quota di profitto concretamente attribuibile aciascuno o la sua esatta quantificazione, la confisca può essere disposta perl'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, mentre, ovetale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazionenon potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno (ex plurimis Sez. 6, n. 21072del 03/04/2024, Carucci, Rv. 286484 – 01; Sez. 6, n. 10612 del 05/12/2023,dep. 2024, Bianco, Rv. 286168 – 01).Nel caso in esame, tuttavia, la controversa questione della applicabilità omeno del cd principio solidaristico, in concreto, non si pone.

Ed invero, inrelazione ai capi 2a) e 2b) dell'imputazione, emerge chiaramente che lacorruzione del giudice [OSCURATO:PERSONA] era funzionale a produrre un profitto, vale a dire unvantaggio economicamente valutabile, per il solo [OSCURATO:PERSONA], che eradunque l'unico beneficiario delle utilità derivanti dal reato. [OSCURATO:PERSONA] era del restonella vicenda specifica l'unico vero corruttore, atteso che gli altri coimputati([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri) agivano quali semplici intermediari dell'accordocorruttivo tra lui e il pubblico ufficiale, facendo da tramite tra il giudice el'odierno ricorrente.

Non si pone dunque nel caso in esame il problema diripartire il profitto derivante dal reato tra i concorrenti nel reato stesso.Anche il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.4.

Fondato è il primo motivo col quale la difesa si duole della quantificazionedel prezzo/profitto del reato confiscato al [OSCURATO:PERSONA] per i reati di corruzione passivadi cui ai capi 1, 2a, 2b, 7 e 9 per il quale è stato condannato.4.1.

Anche per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] la complessa questione giuridicaposta dalla difesa del ricorrente relativa alla applicabilità o meno del cd principiosolidaristico non è rilevante in questo processo per ragioni analoghe a quelleesposte esaminando il ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, in relazione a tutte leimputazioni di cui sopra il [OSCURATO:PERSONA] risulta essere l'unico pubblico ufficiale corrotto,nonché l'unico soggetto al quale le utilità sono state consegnate dai privaticorruttori.

Non si pone dunque a ben vedere un problema di concorso nei reati dicui agli artt. 319ter e 318 cod. pen. a lui ascritti; né si pone un problema diripartizione del prezzo/profitto in quanto non consta che il magistrato abbiadiviso con altri complici il prezzo della corruzione.4.2.

Va tuttavia evidenziato che la sentenza impugnata è ugualmenteincorsa in violazione di legge e vizio di motivazione laddove ha quantificato ineuro 311.500 la somma confiscabile al [OSCURATO:PERSONA].

Le modalità con le quali si è giuntia tale importo non sono ben chiare.

Ed infatti, dalla lettura della sentenza diappello impugnata (pag. 7-8), non solo non è possibile ricostruire l'iter logicoseguito dai giudici e i criteri di calcolo adottati, ma in più passaggi sisovrappongono indebitamente le posizioni dei corruttori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) aquella del corrotto, senza distinguere ciò che costituisce il profitto confiscabile aiprimi e ciò che è invece il prezzo del reato confiscabile al secondo.

Sembradunque che la Corte territoriale abbia applicato una sorta di solidarietà passivatra corrotto e corruttore che non è prevista dal citato art. 322ter cod. pen. cheinvece stabilisce chiaramente, come detto, ciò che è confiscabile al primo e ciòche è confiscabile al secondo; una solidarietà (quella applicata indebitamentedalla sentenza impugnata) che, peraltro, non ha nulla a che vedere neppure conquella di cui parla l'orientamento giurisprudenziale superato dalla sentenzaMassini, nell'ambito del quale il principio solidaristico si applica tra i concorrentinel medesimo reato.

È invece pacifico che, pur essendo la corruzione (nellasostanza) un reato a concorso necessario, tuttavia corrotto e corruttorerispondono formalmente di due reati diversi (artt. 318 o 319 l'uno e art. 321l'altro).

Occorre poi considerare che, a quanto è dato comprendere, alla sommadi euro 311.000 si sarebbe giunti sommando: 1) i 50.000 euro effettivamentedati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nell'episodio di corruzione di cui al capo 9); 2) i 150.000euro promessi al [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dei fatti di cui al capo 2), di cuiperò solo 60.000 sarebbero stati versati al magistrato; 3) i 100.000 euro oggettodel già citato assegno “a garanzia” (mai incassato dal [OSCURATO:PERSONA]) di cui si è dettoesaminando il ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

Sembra dunque che siano state computate siale somme e le utilità date sia quelle meramente promesse, facendo così unaindebita applicazione al corrotto (cui si applica il solo art. 322ter comma 1) delladisposizione di cui all'art. 322ter comma 2 ultima parte che invece è applicabilesolo al corruttore.

Ciò detto, va rilevato che questa Corte ha chiarito che neldelitto di corruzione, se il prezzo del reato sia stato solo promesso ma nonmaterialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia altrimenti materialmenteindividuale, non è possibile la confisca per equivalente (né il propedeuticosequestro preventivo) di altri beni nella disponibilità del pubblico agente perchél'adozione del provvedimento ablatorio deriverebbe, in tal caso, da un'esegesidell'art. 322ter cod. pen., irrispettosa del principio di determinatezza dellafattispecie penale e darebbe luogo ad una 'sanzione' sproporzionata rispetto alla'ratio' della disposizione (Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014, Giancone, Rv. 259592– 01; Sez. 6, n. 39542 del 22/03/2016, Fronti, Rv. 268111 – 01); in altri terminila confisca può riguardare il solo denaro e le sole utilità effettivamente percepitedal pubblico ufficiale e non anche quelle meramente promesse.

A nulla rileva cheinvece, nei confronti del corruttore, sia prevista la confisca per equivalente dibeni di valore pari alle utilità solo promesse, in quanto in tale ipotesi le utilitàpromesse non vengono in rilievo in sé ma, come detto, solo come parametro diquantificazione del profitto conseguito dal corruttore.4.3.

La sentenza di appello va dunque annullata limitatamente alla confiscacon rinvio al giudice di merito affinché quantifichi in relazione alle singoleimputazioni l'importo confiscabile al [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto: 1) che ai sensidell'art. 322ter comma 1 al pubblico ufficiale corrotto può essere confiscato ilsolo prezzo del reato (o il solo profitto da lui conseguito) e non anche ilvantaggio economico conseguito dal corruttore, non sussistendo tra i due alcunaforma di solidarietà; 2) che il prezzo del reato va quantificato tenendo contodelle sole somme di denaro e utilità effettivamente consegnate al pubblicoufficiale e non anche di quelle meramente promesse.5.

Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la quantificazione dellapena per il reato di cui al capo 9), è invece infondato.Va ribadito che nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudicegode di una discrezionalità vincolata da criteri legali.

Dell'esercizio di tale potereil giudice deve dare conto in motivazione con un onere motivazionale che è tantomaggiore quanto più ci si discosta dai minimi edittali.

Questa Corte ha altresìcostantemente ribadito che le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (ex plurimisSez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 – 01).

Con specificoriferimento alla questione che viene qui in rilievo questa Corte ha affermato chein tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltread individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, che ha però precisatoche il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti dipena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che siastato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).

Si è altresìprecisato che in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudicedi merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, puòadempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica,pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01; Sez. 6, n.44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01, secondo la quale ilgiudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto perciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica edettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso esclusoin radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.).Ciò detto, nel caso in esame, la Corte di appello ha adeguatamente assoltoall'onere motivazionale su di lei incombente in quanto, nel rideterminare la penaper il reato satellite di cui al capo 9), ha specificatamente indicato in mesi 6 lapena da applicare in continuazione, operando una significativa riduzione (rispettoalla pena di un anno in precedenza inflitta) proprio in considerazione dellaintervenuta derubricazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 318 cod.pen. (in luogo dell'originario art. 319ter cod. pen.).

Contrariamente a quantodedotto dalla difesa, non è poi dato ravvisare alcun profilo di illogicità ocontraddittorietà nel fatto che la pena per il reato di corruzione per l'eserciziodella funzione di cui al capo 9) è stata quantificata nella stessa misura di quellaapplicata per i reati di corruzione in atti giudiziari di cui ai capi 1, 2b, e

7. E'infatti evidente (e persino ovvio) che la quantificazione della pena non dipendedal solo titolo astratto del reato per cui si procede, ma dalla gravità concreta delfatto valutata alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Nel caso inesame, già il giudice di primo grado, nel determinare la pena per i reati satelliti,ivi incluso quello di cui al capo 9), aveva applicato per quest'ultimo un aumentoper la continuazione di anni 1 e per gli altri reati un aumento di soli mesi 6,nonostante tutti i reati in continuazione fossero stati in quella fase qualificati aisensi dell'art. 319-ter cod. pen.

Si era infatti evidentemente ritenuto (vedi pag.140 della sentenza Gup) che i fatti di cui al capo 9 presentavano una gravitàsuperiore a quella degli altri episodi di corruzione in quanto avevano comportato,a differenza di questi ultimi, uno stabile asservimento della funzione del pubblicoufficiale per un lasso di tempo considerevole in cambio di una compenso mensile.La decisione della Corte territoriale di ritenere congrua per un reato,astrattamente meno grave per titolo ma più grave in concreto, la stessa penaritenuta congrua per reati, astrattamente più gravi per titolo ma in concretomeno gravi, non è quindi né contraddittoria né manifestamente illogica, inquanto situazioni diverse sono state sì trattate in maniera uguale ma in presenzadi valide e giustificate ragioni.A ciò si aggiunga che l'aumento per la continuazione applicato è stato tuttosommato contenuto, ove si consideri il titolo del reato e la pena minima chesarebbe stata applicabile in caso di cumulo materiale (nel caso in esame pari adanni tre).

È stato infatti applicato un aumento pari ad 1/6 del suddetto minimoedittale.Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è dato poi ravvisare, perquanto detto, alcuna violazione del divieto di reformatio in peius nellarideterminazione della pena per il reato continuato operata dal [OSCURATO:PERSONA] di rinvio;pena che è stata infatti ridotta sia complessivamente (da 4 anni e 4 mesi a 4anni) sia per quanto riguarda il reato satellite di cui al capo 9) (pena passata,tenendo conto della diminuzione per il rito, da 8 mesi a 4 mesi).6.

Per le ragioni sin qui esposte la sentenza impugnata va annullata senzarinvio limitatamente alla confisca di euro 100.000 disposta nei confrontidell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dovendo il profitto dei reati a lui confiscabile esserequantificato nella somma di euro

150.000. Il ricorso dell'imputato deve inveceper il resto essere rigettato.La sentenza impugnata emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] va invece annullatalimitatamente alla statuizione relativa alla confisca, con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di Napoli, la quale, nella quantificazione del prezzo/profittoconfiscabile, si atterrà ai principi di diritto sopra indicati.

Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] vainvece nel resto rigettato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ricorso nel resto.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla misura della confisca con rinvio per nuovo giudizio sul puntoad altra sezione della Corte di appello di Napoli e rigetta il ricorso nel resto.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oligno il 17/02/1964;avverso la sentenza del 22/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli;parti civili (non ricorrenti):Presidenza del Consiglio dei Ministri;Ministero della Giustizia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;sentite le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Monica, e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzionedell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento del provvedimentoimpugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22/05/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendo nelgiudizio di rinvio a seguito della sentenza del 05/03/2024 con la quale la Corte diCassazione aveva annullato quella della Corte di appello di Salerno del10/01/2023, per quanto qui di interesse:- previa riqualificazione dei fatti di cui al capo 9) nel delitto di cui all'art. 318cod. pen., ha rideterminato in anni 4 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] la pena pertale delitto e per quelli di cui all'art. 319ter cod. pen. a lui ascritti ai capi 1), 2a),2b), 7) (reati già unificati dal vincolo della continuazione);- ha rideterminato in euro 311.500 per [OSCURATO:PERSONA] ed in euro 250.000 perdisposta la confisca diretta e per equivalente ex art. 322ter cod. pen.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enuncianonei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 627 comma 3 cod.proc. pen. Secondo il difensore il [OSCURATO:PERSONA] di rinvio non si è uniformato allasentenza rescindente che gli imponeva, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], diquantificare il profitto da lui conseguito corrompendo il giudice [OSCURATO:PERSONA];quantificazione che, a detta del ricorrente, la Corte territoriale non ha fatto o hafatto in maniera errata e illogica. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] di merito non hatenuto conto che gli scopi che l'odierno ricorrente si proponeva di conseguiredi suo padre [OSCURATO:PERSONA]) non erano stati conseguiti; ed infatti i beni non glierano stati restituiti in quanto sottoposti ad altri provvedimenti ablatori e lasentenza di condanna a carico del congiunto era stata confermata.3.2. Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione inrelazione al quantum confiscabile in relazione a capo 2b). Il difensore rileva chela sentenza della Corte territoriale sul punto è contraddittoria in quanto haaffermato che l'imputato ha versato complessivamente 250.000 euro perottenere sia l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] sia una riduzione di pena perMaurizio Galelli; tuttavia dagli stessi atti d'indagine (e dalla stessa ricostruzionedei fatti operata dai Giudici di merito), emergeva che la somma promessa algiudice [OSCURATO:PERSONA] per tale scopo era di 150.000 euro, di cui 60.000 effettivamentepagati, mentre per il resto l'imputato si era limitato a consegnare al coimputatoSantoro un assegno di 100.000 euro che era stato però emesso solo a garanziadella somma di 150.000 euro promessa al magistrato. A detta del difensore, laCorte territoriale ha in tal modo conteggiato due volte la somma di 100.000 europortata dall'assegno giungendo così ad una errata quantificazione del profittoconfiscabile.3.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 322tercod. pen. Il difensore evidenzia che la sentenza rescindente ha affermato chenell'adottare la confisca del profitto del reato il [OSCURATO:PERSONA] di rinvio doveva attenersial cd principio solidaristico, affermando così un principio di diritto superato dallasuccessiva sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024 (cd sentenza“Massini”). La Corte territoriale, pur avendo preso atto del mutamento dellagiurisprudenza, ha tuttavia ritenuto di doversi attenere a quanto più volteaffermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire che nelgiudizio di rinvio il giudice di merito è obbligato a conformarsi al principio didiritto posto dalla sentenza di annullamento anche se tale principio è statosuperato da un diverso orientamento della stessa Corte (anche a sezioni unite).Rileva tuttavia il difensore che il principio di diritto da ultimo indicato, al quale laCorte di appello ha ritenuto di conformarsi, dovrebbe essere abbandonato anchealla luce delle modifiche normative intervenute ed in particolare a seguitodell'introduzione nel 2017 dell'art. 618bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio,dunque, secondo il difensore, avrebbe dovuto disattendere il precedenteorientamento giurisprudenziale e fare applicazione nel caso in esame dei principidella sentenza “Massini”, procedendo a sequestrare a ciascun concorrente il soloprofitto conseguito e, in subordine, in caso di impossibilità di stabilire il quantumconseguito da ciascuno, ripartendo il profitto confiscabile in parti uguali.4. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi.4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla quantificazione dell'importo oggetto di confisca a caricodell'imputato. Secondo il difensore la Corte territoriale ha errato in quanto hafatto applicazione nella individuazione del quantum confiscabile del cd principiosolidaristico, anziché conformarsi al principio di diritto (che nega la solidarietà trai concorrenti) affermato dalla successiva sentenza delle sezioni unite “Massini”.In subordine, laddove questa Corte non ritenesse di condividere gli argomenti daultimo esposti, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale perviolazione degli artt. 3, 25, 27 e 117 della Costituzione anche in relazione adartt. 7 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 49 della Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea, in quanto, a detta del ricorrente, il principiosolidaristico in materia di confisca comporterebbe una lesione sproporzionata deldiritto di proprietà ove fosse consentito di confiscare l'intero importo aprescindere dall'utilità concretamente conseguita dal singolo concorrente.4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 133, 81 cod.pen., 597 comma 3 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione allaquantificazione pena per capo 9). Il difensore rileva che i fatti di cui al capo 9),originariamente qualificati come corruzione in atti giudiziari (art. 319ter cod.pen.), sono stati derubricati nel meno grave delitto di cui all'art. 318 cod. pen.(corruzione per l'esercizio della funzione); ciononostante la Corte di appello haapplicato per tale delitto, a titolo di aumento per la continuazione, la pena dimesi 6 di reclusione, vale a dire la stessa pena applicata per la continuazione peri fatti di cui ai capi 1), 2b) e 7) per i quali è rimasta invece ferma laqualificazione come corruzione in atti giudiziari. Tale equiparazione di pena perdelitti di diversa gravità risulta, a detta del ricorrente, immotivata e illogica. Sideduce altresì la violazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte dicassazione n. 47127 del 2021 (la quale esige che anche i singoli aumenti per lacontinuazione siano motivati) nonché di quelli di cui alla sentenza delle sezioniunite di questa Corte n. 7558 del 2020, secondo la quale la violazione delprincipio della reformatio in peius va valutata non solo sul complessivo e finaletrattamento sanzionatorio, ma anche sulle singole componenti e sui singolielementi che lo compongono e lo determinano.5. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza dei difensori degli imputati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato, perle ragioni e nei limiti di seguito indicati.1. Infondato è il primo motivo, con il quale si contesta la possibilità didisporre la confisca nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di corruzione di cui ai capi2a) e 2b) in quanto l'imputato non avrebbe tratto alcun profitto dallacommissione di tali illeciti.1.1. Come è noto, l'art. 322ter comma 2 cod. pen. stabilisce che nel caso siproceda per il reato di corruzione attiva (art. 321 cod. pen.) va sempre ordinatanei confronti del corruttore la “confisca dei beni che ne costituiscono il profittosalvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non èpossibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valorecorrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello deldenaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale”. Il comma 2dell'art. 322ter cod. pen. è stato interpretato da questa Corte (Sez. 6, n. 9929del 13/02/2014, Giancone, Rv. 259593 – 01) nel senso che nel delitto dicorruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni nella disponibilità delcorruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibilel'apprensione diretta, presuppongono sempre che il profitto sia statoeffettivamente conseguito dal prevenuto, poiché solo a tale condizione ègiustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttorepossa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita; si è altresìprecisato che la "clausola di salvezza" contenuta nella parte finale dell'art. 322ter, comma 2, (per cui la confisca per equivalente viene disposta su beni divalore corrispondente al profitto "e, comunque, non inferiore a quello del denaroo delle altre utilità date o promesse" al pubblico agente) ha la sola finalità difacilitare la individuazione del "quantum" da assoggettare a confisca perequivalente laddove l'entità del profitto, effettivamente esistente e conseguitodal corruttore, non sia agevolmente determinabile: clausola giustificata da unasorta di presunzione, rispondente alla logica economica di qualsivoglia affarecorruttivo, per cui è possibile ragionevolmente ritenere che, ai fini della confisca,il profitto, se sussistente ma non facilmente determinabile, non possa,comunque, essere inferiore al prezzo dato o promesso al corrotto (nello stessosenso Sez. 6, n. 13620 del 03/12/2024, dep. 2025, Costantino, Rv. 287923 –01, nonché la stessa sentenza di annullamento pag. 21).1.2. Ciò detto, questo Collegio reputa necessario fare alcune precisazioni inordine alla nozione di profitto del reato, soprattutto con riferimento ai reati dicorruzione. La nozione di profitto del reato deve oramai essere definita anche esoprattutto alla luce della normativa sovranazionale vigente (si veda, tra le altre,la Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confiscadei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea), la quale,peraltro, contempla prevalentemente la (più ampia) nozione di provento delreato. Quest'ultimo viene definito (vedi art. 2 della direttiva citata) come “ognivantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati” che può“consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento otrasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamentevalutabile”; dovendo poi intendersi per «bene»: un bene di qualsiasi natura,materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documentiche attestano un titolo o un diritto su tale bene. Il profitto/provento dellacorruzione, dunque, può consistere anche in un qualunque vantaggio che ilcorruttore acquisisce per mezzo dell'illecito mercimonio della pubblica funzione,purché tale vantaggio sia “economicamente valutabile”. Il profitto può dunqueconsistere sia in un bene (materiale o immateriale) sia in una prestazione, aiquali si possa attribuire un valore monetario o patrimoniale. Questa attribuzionedi un valore patrimoniale, a sua volta, può essere oggettiva (quando il valore èsono le parti del rapporto che decidono che quel bene, quel servizio o quellaprestazione, per loro, ha un determinato valore). Tale ultima precisazioneassume particolare rilevanza in tema di corruzione in quanto spesso ciò che ilcorruttore si ripromette di ottenere non è tanto (o soltanto) un determinato attodel pubblico ufficiale (al quale si ricollega per lui un effetto vantaggioso), quantopiuttosto la stessa disponibilità del pubblico ufficiale a mettersi genericamente alservizio degli interessi del privato per intervenire all'occorrenza e/o a spendere ilproprio potere di condizionamento, la propria influenza, il proprio prestigio inseno all'ufficio di appartenenza. In tutti questi casi è evidente che l'attività delpubblico ufficiale o la sua generica messa a disposizione costituiscono, di per séconsiderati, un vantaggio patrimoniale per il corruttore, il quale, per il solo fattodi poter contare sulla “protezione” del pubblico ufficiale, può permettersi di farescelte (economiche, imprenditoriali o criminali) che non farebbe sequell'appoggio non ci fosse. Si tratta tuttavia di un vantaggio che è difficile daquantificare in termini economici. Sono quindi proprio quelli da ultimo indicati icasi in cui tipicamente soccorre la citata clausola sussidiaria di cui all'art. 322tercomma 2 cod. pen. In sostanza, nelle situazioni sopra descritte, il valorepatrimoniale della prestazione o dell'attività del corrotto è pari quanto meno aciò che il corruttore si è mostrato disposto a pagare per tale attività o taleprestazione. In altri termini la patrimonialità del vantaggio è data dal prezzo chela parte è disposta a pagare per ottenerlo e nello stesso tempo il prezzo si poneanche come valore minimo in termini monetari del vantaggio stesso.1.3. Tanto premesso, nel caso in esame, la difesa del ricorrente assume cheil [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tratto alcuna utilità dalla corruzione del giudice [OSCURATO:PERSONA] inquanto i risultati finali che intendeva conseguire, vale a dire la restituzione di unsuo compendio immobiliare sottoposto a sequestro/confisca e l'assoluzione o lariduzione di pena per persone a lui vicine, per diverse ragioni, non sono statiraggiunti; conseguentemente, non avendo l'imputato tratto vantaggio dallacorruzione nulla potrebbe essergli confiscato.Tale argomento che non è condivisibile alla luce di quanto sopra esposto.1.3.1. Quanto al capo 2a) risulta dagli atti (e dalla stessa prospettazionedella difesa), che il giudice [OSCURATO:PERSONA], in cambio del compenso monetario ricevutodal [OSCURATO:PERSONA], ha effettivamente adottato il provvedimento di revoca della confiscaper sproporzione per il quale era stato corrotto; senonché i beni non eranomaterialmente rientrati nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], solo perché eranosottoposti anche ad altri provvedimenti ablatori (confisca di prevenzione). Ciòdetto, è evidente che, contrariamente a quanto assume la difesa, il [OSCURATO:PERSONA] haottenuto il risultato che voleva ottenere con la corruzione, vale a dire ilprovvedimento di revoca della confisca adottato dal giudice [OSCURATO:PERSONA]; unprovvedimento che, pur non avendo un'utilità immediata in quanto non potevaportare alla restituzione dei beni al [OSCURATO:PERSONA] a causa degli altri vincoli esistenti(circostanza che evidentemente l'imputato non ignorava), aveva però comunqueuna sua rilevanza e utilità pratica. Ed invero, il provvedimento favorevole delPetrini costituiva una delle condizioni per riottenere i beni previa eventualecaducazione (con modalità lecite o meno) degli altri provvedimenti ablatori chesugli stessi insistevano. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ottenuto un vantaggio dallacorruzione del giudice, sebbene tale vantaggio risulti di difficile quantificazione.Siamo dunque in presenza di una di quelle situazioni in cui essendo certo l'an delprofitto ma difficile (se non impossibile) la determinazione del quantum dellostesso, è lecito il ricorso alla citata clausola di sussidiarietà che consente algiudice di quantificare il profitto in misura pari all'insieme delle utilità date opromesse dal corruttore al corrotto.Quanto poi alle utilità date o promesse per la revoca della confisca, la difesaritiene che potrebbero al più essere confiscati i 10.000 euro che sono indicatiquale corrispettivo nel capo d'imputazione.Anche tale assunto non è condivisibile. Ed infatti, anche prescindendo dalfatto che nel capo di imputazione si parla non di 10.000 euro ma di una sommadi “almeno” 10.000 euro, si deve considerare che ben diversa è la ricostruzionedei fatti operata dai Giudici di merito in sentenza. Ed invero, tanto il G.u.p. diSalerno nella sentenza di primo grado (pag. 75-102) quanto la Corte di appellodi Napoli (pag. 7) hanno affermato l'esistenza di una stretta connessione tra gliepisodi di cui al capo 2a) e quelli di cui al capo 2b). La confisca per sproporzionedel compendio immobiliare della famiglia [OSCURATO:PERSONA] era stata infatti dispostanell'ambito dello stesso procedimento penale (“[OSCURATO:PERSONA]”) nell'ambito delquale era stata emessa in primo grado la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (padre digiudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], con la mediazione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] eSchiavone, promette al giudice [OSCURATO:PERSONA] la somma di 150.000 euro per procurarel'assoluzione del padre nel giudizio di appello (sebbene il magistrato noncomponesse il collegio giudicante); già in questa prima fase della vicenda sidelineava il collegamento tra l'assoluzione del congiunto e la restituzione dei beniconfiscati in quanto il [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la prima avrebbe comportatoautomaticamente alla seconda. Solo in un secondo momento, emerge lapossibilità, sfruttando la temporanea assenza dei giudici titolari del procedimentodurante il periodo feriale, di ottenere da parte del [OSCURATO:PERSONA], sempre dietropagamento di una somma di denaro, il provvedimento di revoca della confisca;provvedimento che, come detto, poi effettivamente interviene il 01/08/2028. IlSaraco nelle dichiarazioni riportate in sentenza ha tuttavia chiarito che, quandogli è stata ventilata tale ulteriore possibilità, ha accettato ma non ha dato alcunasomma ulteriore rispetto ai 60.000 euro che già aveva dato agli intermediari percorrompere [OSCURATO:PERSONA] quale acconto sulla maggior somma di 150.000 europromessa (pag. 80 della sentenza del Gup). E' quindi evidente che la secondo laprospettazione del [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di 150.000 euro era per cosìdire “omnicoprensiva” e serviva a comprare i favori del giudice e il suo interventotanto per l'assoluzione del padre nel processo di appello quanto per la revoca delprovvedimento ablatorio, non risultando quindi possibile distinguere conprecisione quale somma fosse imputabile all'una o all'altra “prestazione” delmagistrato.1.3.2. Per analoghe ragioni, risultano infondate le censure della difesa inordine alla quantificazione del profitto in relazione al capo 2b).Al riguardo va poi evidenziato che dalla ricostruzione operata dalle sentenzedi merito è pacifico che il giudice [OSCURATO:PERSONA] non componeva il collegio giudicante edunque ciò che il [OSCURATO:PERSONA] stava comprando non era un atto d'ufficio delmagistrato (vale a dire la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]), bensì ladisponibilità del magistrato, la sua capacità e attività di influenzare direttamenteo indirettamente l'esito del processo anche negli eventuali successivi sviluppi. IlSaraco, in altri termini, non ha comprato un atto d'ufficio ma una prestazioneresa dal magistrato, una attività illecita di cui il corruttore ha comunque fruito,traendone vantaggio; quanto poi al valore economico che a tale attività si puòa quello che le parti del rapporto corruttivo le hanno attribuito; in altri termini ilvalore economico della prestazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'assoluzione delpadre è pari ai 150.000 euro che il [OSCURATO:PERSONA] era disposto a pagare per ottenerla.2. Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso. Ed invero, come detto,secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, il [OSCURATO:PERSONA] ha promessocomplessivamente al [OSCURATO:PERSONA] la somma di 150.000 euro per procurarglil'assoluzione del padre (e come detto la revoca della confisca); di questi 150.000euro il [OSCURATO:PERSONA] ne ha consegnati 60.000 allo [OSCURATO:PERSONA] con l'incarico di farli avereal [OSCURATO:PERSONA] quale acconto sulla maggior somma concordata (pag. 79 della sentenzadel Gup). E' altresì emerso che in un successivo momento il [OSCURATO:PERSONA] emetteva unassegno da 100.000 euro (peraltro non bancabile) intestato al [OSCURATO:PERSONA] (ma aquest'ultimo non consegnato) che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe solo mostrato al magistratoallo scopo di rassicurarlo sulla serietà dell'impegno del [OSCURATO:PERSONA] a versargli lasomma di 150.000 euro pattuita. Secondo gli stessi giudici di merito, dunque, i100.000 euro portati dall'assegno non erano l'oggetto di una ulteriore promessafatta al magistrato in aggiunta a quella originaria dei 150.000 euro, ma solo unadimostrazione della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di far fede all'impegno assunto, tanto èvero che si parla di “funzione di garanzia” riconosciuta da tutti e tre gli imputatial rilascio di detto assegno (pag. 100 della sentenza Gup). Risulta dunquecorretto e condivisibile quanto dedotto dalla difesa, vale a dire che i 100.000euro dell'assegno non costituivano una promessa corruttiva diversa e ulteriorerispetto a quella originaria, in quanto il titolo di credito era solo una garanzia delpagamento dei 150.000 pattuiti. Conseguentemente è errata la conclusione dellasentenza impugnata nella parte in cui, nel quantificare le utilità promesse almagistrato (e dunque il profitto del corruttore), somma la promessa iniziale di150.000 euro all'assegno di 100.000, giungendo così a quantificare il profittoconfiscabile al [OSCURATO:PERSONA] in 250.000 (anziché in euro 150.000). La sentenzaimpugnata va dunque annullata limitatamente a tale punto e dunque allaconfisca di euro 100.000.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la complessaquestione giuridica posta dalla difesa del ricorrente, risulta nel caso specificoirrilevante ai fini della decisione. Questa Corte, nel suo massimo consesso, haaffermato che in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma disolidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascunconcorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cuiaccertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, soloin caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singoloconcorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U., n. 13783 del26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01). Tale pronuncia ha quindisuperato il precedente (e opposto) orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo il quale in presenza di un illecito plurisoggettivo, nel caso incui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti nonconsentano di individuare la quota di profitto concretamente attribuibile aciascuno o la sua esatta quantificazione, la confisca può essere disposta perl'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, mentre, ovetale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazionenon potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno (ex plurimis Sez. 6, n. 21072del 03/04/2024, Carucci, Rv. 286484 – 01; Sez. 6, n. 10612 del 05/12/2023,dep. 2024, Bianco, Rv. 286168 – 01).Nel caso in esame, tuttavia, la controversa questione della applicabilità omeno del cd principio solidaristico, in concreto, non si pone. Ed invero, inrelazione ai capi 2a) e 2b) dell'imputazione, emerge chiaramente che lacorruzione del giudice [OSCURATO:PERSONA] era funzionale a produrre un profitto, vale a dire unvantaggio economicamente valutabile, per il solo [OSCURATO:PERSONA], che eradunque l'unico beneficiario delle utilità derivanti dal reato. [OSCURATO:PERSONA] era del restonella vicenda specifica l'unico vero corruttore, atteso che gli altri coimputati([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri) agivano quali semplici intermediari dell'accordocorruttivo tra lui e il pubblico ufficiale, facendo da tramite tra il giudice el'odierno ricorrente. Non si pone dunque nel caso in esame il problema diripartire il profitto derivante dal reato tra i concorrenti nel reato stesso.Anche il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.4. Fondato è il primo motivo col quale la difesa si duole della quantificazionedel prezzo/profitto del reato confiscato al [OSCURATO:PERSONA] per i reati di corruzione passivadi cui ai capi 1, 2a, 2b, 7 e 9 per il quale è stato condannato.4.1. Anche per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] la complessa questione giuridicaposta dalla difesa del ricorrente relativa alla applicabilità o meno del cd principiosolidaristico non è rilevante in questo processo per ragioni analoghe a quelleesposte esaminando il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, in relazione a tutte leimputazioni di cui sopra il [OSCURATO:PERSONA] risulta essere l'unico pubblico ufficiale corrotto,nonché l'unico soggetto al quale le utilità sono state consegnate dai privaticorruttori. Non si pone dunque a ben vedere un problema di concorso nei reati dicui agli artt. 319ter e 318 cod. pen. a lui ascritti; né si pone un problema diripartizione del prezzo/profitto in quanto non consta che il magistrato abbiadiviso con altri complici il prezzo della corruzione.4.2. Va tuttavia evidenziato che la sentenza impugnata è ugualmenteincorsa in violazione di legge e vizio di motivazione laddove ha quantificato ineuro 311.500 la somma confiscabile al [OSCURATO:PERSONA]. Le modalità con le quali si è giuntia tale importo non sono ben chiare. Ed infatti, dalla lettura della sentenza diappello impugnata (pag. 7-8), non solo non è possibile ricostruire l'iter logicoseguito dai giudici e i criteri di calcolo adottati, ma in più passaggi sisovrappongono indebitamente le posizioni dei corruttori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) aquella del corrotto, senza distinguere ciò che costituisce il profitto confiscabile aiprimi e ciò che è invece il prezzo del reato confiscabile al secondo. Sembradunque che la Corte territoriale abbia applicato una sorta di solidarietà passivatra corrotto e corruttore che non è prevista dal citato art. 322ter cod. pen. cheinvece stabilisce chiaramente, come detto, ciò che è confiscabile al primo e ciòche è confiscabile al secondo; una solidarietà (quella applicata indebitamentedalla sentenza impugnata) che, peraltro, non ha nulla a che vedere neppure conquella di cui parla l'orientamento giurisprudenziale superato dalla sentenzaMassini, nell'ambito del quale il principio solidaristico si applica tra i concorrentinel medesimo reato. È invece pacifico che, pur essendo la corruzione (nellasostanza) un reato a concorso necessario, tuttavia corrotto e corruttorerispondono formalmente di due reati diversi (artt. 318 o 319 l'uno e art. 321l'altro). Occorre poi considerare che, a quanto è dato comprendere, alla sommadi euro 311.000 si sarebbe giunti sommando: 1) i 50.000 euro effettivamentedati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nell'episodio di corruzione di cui al capo 9); 2) i 150.000euro promessi al [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dei fatti di cui al capo 2), di cuiperò solo 60.000 sarebbero stati versati al magistrato; 3) i 100.000 euro oggettodel già citato assegno “a garanzia” (mai incassato dal [OSCURATO:PERSONA]) di cui si è dettoesaminando il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Sembra dunque che siano state computate siale somme e le utilità date sia quelle meramente promesse, facendo così unaindebita applicazione al corrotto (cui si applica il solo art. 322ter comma 1) delladisposizione di cui all'art. 322ter comma 2 ultima parte che invece è applicabilesolo al corruttore. Ciò detto, va rilevato che questa Corte ha chiarito che neldelitto di corruzione, se il prezzo del reato sia stato solo promesso ma nonmaterialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia altrimenti materialmenteindividuale, non è possibile la confisca per equivalente (né il propedeuticosequestro preventivo) di altri beni nella disponibilità del pubblico agente perchél'adozione del provvedimento ablatorio deriverebbe, in tal caso, da un'esegesidell'art. 322ter cod. pen., irrispettosa del principio di determinatezza dellafattispecie penale e darebbe luogo ad una 'sanzione' sproporzionata rispetto alla'ratio' della disposizione (Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014, Giancone, Rv. 259592– 01; Sez. 6, n. 39542 del 22/03/2016, Fronti, Rv. 268111 – 01); in altri terminila confisca può riguardare il solo denaro e le sole utilità effettivamente percepitedal pubblico ufficiale e non anche quelle meramente promesse. A nulla rileva cheinvece, nei confronti del corruttore, sia prevista la confisca per equivalente dibeni di valore pari alle utilità solo promesse, in quanto in tale ipotesi le utilitàpromesse non vengono in rilievo in sé ma, come detto, solo come parametro diquantificazione del profitto conseguito dal corruttore.4.3. La sentenza di appello va dunque annullata limitatamente alla confiscacon rinvio al giudice di merito affinché quantifichi in relazione alle singoleimputazioni l'importo confiscabile al [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto: 1) che ai sensidell'art. 322ter comma 1 al pubblico ufficiale corrotto può essere confiscato ilsolo prezzo del reato (o il solo profitto da lui conseguito) e non anche ilvantaggio economico conseguito dal corruttore, non sussistendo tra i due alcunaforma di solidarietà; 2) che il prezzo del reato va quantificato tenendo contodelle sole somme di denaro e utilità effettivamente consegnate al pubblicoufficiale e non anche di quelle meramente promesse.5. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la quantificazione dellapena per il reato di cui al capo 9), è invece infondato.Va ribadito che nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudicegode di una discrezionalità vincolata da criteri legali. Dell'esercizio di tale potereil giudice deve dare conto in motivazione con un onere motivazionale che è tantomaggiore quanto più ci si discosta dai minimi edittali. Questa Corte ha altresìcostantemente ribadito che le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (ex plurimisSez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 – 01). Con specificoriferimento alla questione che viene qui in rilievo questa Corte ha affermato chein tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltread individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, che ha però precisatoche il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti dipena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che siastato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). Si è altresìprecisato che in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudicedi merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, puòadempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica,pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01; Sez. 6, n.44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01, secondo la quale ilgiudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto perciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica edettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso esclusoin radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.).Ciò detto, nel caso in esame, la Corte di appello ha adeguatamente assoltoall'onere motivazionale su di lei incombente in quanto, nel rideterminare la penaper il reato satellite di cui al capo 9), ha specificatamente indicato in mesi 6 lapena da applicare in continuazione, operando una significativa riduzione (rispettoalla pena di un anno in precedenza inflitta) proprio in considerazione dellaintervenuta derubricazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 318 cod.pen. (in luogo dell'originario art. 319ter cod. pen.). Contrariamente a quantodedotto dalla difesa, non è poi dato ravvisare alcun profilo di illogicità ocontraddittorietà nel fatto che la pena per il reato di corruzione per l'eserciziodella funzione di cui al capo 9) è stata quantificata nella stessa misura di quellaapplicata per i reati di corruzione in atti giudiziari di cui ai capi 1, 2b, e 7. E'infatti evidente (e persino ovvio) che la quantificazione della pena non dipendedal solo titolo astratto del reato per cui si procede, ma dalla gravità concreta delfatto valutata alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso inesame, già il giudice di primo grado, nel determinare la pena per i reati satelliti,ivi incluso quello di cui al capo 9), aveva applicato per quest'ultimo un aumentoper la continuazione di anni 1 e per gli altri reati un aumento di soli mesi 6,nonostante tutti i reati in continuazione fossero stati in quella fase qualificati aisensi dell'art. 319-ter cod. pen. Si era infatti evidentemente ritenuto (vedi pag.140 della sentenza Gup) che i fatti di cui al capo 9 presentavano una gravitàsuperiore a quella degli altri episodi di corruzione in quanto avevano comportato,a differenza di questi ultimi, uno stabile asservimento della funzione del pubblicoufficiale per un lasso di tempo considerevole in cambio di una compenso mensile.La decisione della Corte territoriale di ritenere congrua per un reato,astrattamente meno grave per titolo ma più grave in concreto, la stessa penaritenuta congrua per reati, astrattamente più gravi per titolo ma in concretomeno gravi, non è quindi né contraddittoria né manifestamente illogica, inquanto situazioni diverse sono state sì trattate in maniera uguale ma in presenzadi valide e giustificate ragioni.A ciò si aggiunga che l'aumento per la continuazione applicato è stato tuttosommato contenuto, ove si consideri il titolo del reato e la pena minima chesarebbe stata applicabile in caso di cumulo materiale (nel caso in esame pari adanni tre). È stato infatti applicato un aumento pari ad 1/6 del suddetto minimoedittale.Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è dato poi ravvisare, perquanto detto, alcuna violazione del divieto di reformatio in peius nellarideterminazione della pena per il reato continuato operata dal [OSCURATO:PERSONA] di rinvio;pena che è stata infatti ridotta sia complessivamente (da 4 anni e 4 mesi a 4anni) sia per quanto riguarda il reato satellite di cui al capo 9) (pena passata,tenendo conto della diminuzione per il rito, da 8 mesi a 4 mesi).6. Per le ragioni sin qui esposte la sentenza impugnata va annullata senzarinvio limitatamente alla confisca di euro 100.000 disposta nei confrontidell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dovendo il profitto dei reati a lui confiscabile esserequantificato nella somma di euro 150.000. Il ricorso dell'imputato deve inveceper il resto essere rigettato.La sentenza impugnata emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] va invece annullatalimitatamente alla statuizione relativa alla confisca, con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di Napoli, la quale, nella quantificazione del prezzo/profittoconfiscabile, si atterrà ai principi di diritto sopra indicati. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] vainvece nel resto rigettato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla misura della confisca con rinvio per nuovo giudizio sul puntoad altra sezione della Corte di appello di Napoli e rigetta il ricorso nel resto.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18868/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris