CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 11418/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23335-2018 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 498/2018 della CORTE DI APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 11.4.2006 D’[OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Chieti, invocandone la condanna al rilascio di una porzione del terreno di cui l’attore era comproprietario, occupata senza titolo dal convenuto. Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 535/2011, accoglieva la domanda condannando il convenuto al rilascio della porzione occupata. Con la sentenza impugnata, n. 498/2018, la Corte di Appello di L’Aquila accoglieva l’impugnazione proposta dal Rudi avverso la decisione di prime cure, rigettando la domanda originariamente proposta dall’attore. Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi la sesta sezione di questa Corte, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 25303/2019, affinchè esso fosse trattato in udienza pubblica. E’ comparso all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memoria, il P.G., che ha concluso per l’inammissibilità, o in subordine per il rigetto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2794, 948 e 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole invece della violazione o falsa applicazione degli artt. 183, 167 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Con le due censure, trattate congiuntamente, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ricondotto il petitumdella citazione ad una azione di rivendicazione, e ritenuto non chiara la ragione per la quale, al contrario, il Tribunale aveva configurato la domanda come di restituzione. Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono infondate. Va premesso che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono – ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi– ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realtà e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica , dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo. Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio (cfr. Cass. Sez.U, Sentenza n. del 28/03/2014 (Rv. 630013, in motivazione; nonché, in termini analoghi, Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. del 10/10/2018 , Rv. 650672; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. del 09/10/2020 , Rv. 659327; Cass. Sez. 3 , Ordinanzan. del 23/06/2023 , Rv. 668453) . Nel caso di specie la Corte di Appello, dopo aver rilevato la genericità e l’atecnicità della citazione introduttiva, ha evidenziato che in essa l’odierno ricorrente aveva fondato la propria domanda sul presupposto di essere comproprietario del terreno occupato dal Rudi, e dunque sulla sussistenza di un diritto a contenuto reale ed assoluto. La Corte distrettuale ha poi evidenziato che l’uso del termine “restituzione” non è di per sé indicativo della natura personale della azione proposta dall’attore, poiché l’effetto restitutorio consegue anche alla “… domanda che abbia un chiaro e dichiarato contenuto e fondamento reale in quanto proposta dal sedicente proprietario ed intesa a conseguire il possesso del quale lamenta di essere stato privato”. Su tali premesse, il giudice di seconde cure ha ricondotto l’azione nell’alveo degli artt. 948 e 950 c.c. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ed ha rilevato che l’attore non aveva fornito adeguata prova del suo preteso diritto di comproprietà sull’area controversa, non avendo precisato in qual modo egli avrebbe acquisito il diritto rivendicato sull’area di cui è causa, né indicato o allegato alcun titolo a fondamento dello stesso, e non potendosi ricavare la prova della proprietà dalle sole risultanze catastali (cfr. pag. 4 della sentenza). Il rilievo concernente il difetto della prova della proprietà, sulla cui base si è fondato il rigetto della domanda, non è adeguatamente attinto dalle censure in esame, con le quali il ricorrente non chiarisce né di aver indicato, né di aver allegato, alcun titolo a fondamento della sua pretesa, né precisa quale sarebbe la fonte del diritto di comproprietà vantato sulla porzione di terreno di cui è causa. Né il ricorrente indica o allega alcun titolo giuridico in base al quale il Rudi avrebbe occupato l’area, così non precisando neppure il fondamento della azione personale che egli, genericamente, deduce di aver proposto. Di conseguenza la domanda, nella sua generica formulazione, non è stata ritenuta provata, né con riferimento al profilo della sussistenza del diritto di comproprietà, e dunque sotto il profilo reale, né con riguardo all’allegazione di un titolo legittimante, almeno in astratto, la detenzione o il possesso del Rudi, e dunque sotto il profilo personale. Nell’attingere la statuizione del giudice di seconda istanza, il D’Alessandro non riporta neppure il contenuto della propria domanda, limitandosi a richiamare le sole conclusioni (cfr. pag. 1 del ricorso), di per sé stesse non idonee a chiarire se la causa petendiavesse natura personale o reale. Il ricorso, in definitiva, va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del