Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 28978/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18158-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale – Ge - stione Total S.I.P.A., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] S.I.P.A.” in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’ a vv.

StefaniaSergio, giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari –Prima Sezione Civile -n° 1129/2021 del 4.05.2021, pubblicata il 10.06.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 10.6.2021, ha respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. avanzato da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale–[OSCURATO:PERSONA] S.I.P.A., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia dichiarativa del suo fallimento , su istanza del lavoratore dipendente [OSCURATO:PERSONA].

4. La corte del merito ha in primo luogo escluso che nel corso del procedimento prefallimentare si fosse verificata violazione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] al contraddittorio, per non essergli state sottoposte le informazioni acquisite dal tribunale presso gli enti impositori e contributivi, e ha comunque rilevato che, stante la natura interamente devolutiva del reclamo, il reclamante avrebbe potuto riproporre nel grado ogni questione non esaminata dal primo giudice; ha quindi affermato che alla data della sentenza dichiarativa ricorre va indubitabilmente la condizione di fallibilità di cui all’ultimo comma dell’art. 15 l. fall., in quanto dalla stessa documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] emergeva che, dopo il deposito dell’istanza di fallimento, gli era stato concesso il beneficio della cd. rottamazione, ma che dalla definizione agevolataera stato escluso un debito di oltre 140.000 euro, cui andava aggiunto quello residuo verso il creditore procedente; ha infine ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, non escluso dalla consistenza patrimoniale del reclamante, stante l’ingente ammontare dei debiti ammessi allo stato passivo, a fronte del quale non risultavano mezzi utili per l’adempimento corrente dei debiti di impresa.2.

La sentenza, pubblicata il 10.6.2021, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] S.I.P.A.ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta “ nullità del procedimento e della sentenza di Igrado per violazione del diritto di difesa ex art. 24 della costituzione in relazione all’art. 360, i comma, n° 4) c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, i comma, n° 5) c.p.c.”. 1.1 Il motivo, con il quale il ricorrente sostiene di non aver avuto comunicazione da parte del tribunale dell’avvenuta acquisizione della documentazione richiesta all’ente impositore ed agli enti contributivi e di non averla pertanto potuta consultare, è inammissibile perché non investe la seconda delle due autonome rationes decidendi che sorreggono il rigetto del corrispondente motivo di reclamo, con la quale la corte d’appello ha rilevato che, stante la natura interamente devolutiva del reclamo ex art. 18 l. fall. , il diritto di difesa del reclamante non era stato in alcun modo compromesso, in quanto ogni eventuale eccezione e deduzione difensiva volta a contestare le risultanze della documentazione in questione avrebbe potuto da lui essere illustrata proprio in sede di reclamo.

Rilievo, va aggiunto, del tutto corretto, posto che ai sensi dell’art. 161 c.p.c. i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.

Resta assorbito il secondo mezzo che deduce “violazione dell’art. 101, IIcomma, c.p.c. in relazione all’art. 360, i comma, n° 4) c.p.c.”, perché il tribunale, acquisita la documentazione sopra indicata , avrebbe dovuto, a mente dell’art. 101, 2comma, c.p.c., sottoporre alle parti la “questione” che aveva modificato il quadro fattuale.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione “del d.l. n° 34/2019 convertito nella legge 58/2019 (normativa sulla rottamazione) ed omesso esame di un fatto decisivo e per errata supposizione di circostanze inesistenti in relazione all’art. 360, i comma, n° 5) c.p.c., nonché’ violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, i comma, n° 5) c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi e distorta valutazione delle prove oggetto di discussione tra i contendenti”. 3.1 Il ricorrente sostiene che la motivazione della corte d’appello in punto di irrilevanza dell’accordata “rottamazione” non sarebbe persuasiva, non avendo rilievo che “ l’agevolazione ” fosse stata concessa “in data successiva alla data di presentazione dell’istanza di fallimento”, in quantociò che rilevava era che il beneficio gli fosse stato accordato, tanto più che la prima delle sue istanze era stata depositata prima del ricorso di fallimento ; assume inoltre che dalla documentazione versata in atti risultava che l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva raggruppato le sue domande di rottamazione in due provvedimenti concessori, il secondo dei quali comprensivo anche degli importi del primo, che egli aveva documentato di aver già versato la prima rata indicata in ciascun provvedimento e che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del reclamo, a nche l’importo di € 144.710,65 erastato “rottamato”: il giudice, pertanto, alla luce di tali circostanze, e tenuto conto del suo notevole patrimonio aziendale e immobiliare, avrebbe dovuto escludere la sussistenza del suo stato di insolvenza. 3.2Il motivo è infondato là dove sembra investire l’accertamento della corte del merito in ordine all’esistenza della condizione di fallibilità di cui all’ultimo comma dell’art.15 l. fall., posto che, come già chiarito da questa Corte, la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1 del d.l. n. 148 del 2017, pur incidendo sulla possibilità di avviare o proseguire eventuali azioni esecutive, non esclude la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a richiedere il fallimento, né comporta l'improcedibilità del relativo giudizio prefallimentare; l'eventuale esito positivo della domanda, che è onere del debitore provare essere intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, può, invece, costituire oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17884del 22/06/2023).

3.3. Le ragioni di censura volte a contestare l’accertamento dello stato di insolvenza sono invece inammissibili, perché si risolvono nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, difforme da quello operato dalla corte del merito e non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti limiti previsti dall’art. 360, 1° comma, n. 5 l. fall. (norma evocata dal ricorrente solamente in rubrica, senza che all’interno del motivo sia stato precisato, nei termini indicati da Cass.

S.U. 8053/2014, quale sia il fatto decisivo non esaminato dal giudice del merito).

4. Per identiche ragioni va dichiarato inammissibile anche il quarto mezzo, con il quale il ricorrente, nel denunciare“violazione dell’art. 5 l.f. –insussistenza dello stato di insolvenza – in relazione all’art. 360, i comma, n° 3) c.p.c. – violazione e falsa applicazione di norme di diritto –errore di fatto – in relazione all’art. 360, i comma, n° 5) c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali e per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”, pretende sostanzialmente un nuovo giudizio di merito, sostenendo che la documentazione fiscale scrutinata da lla corte d’appello non sarebbe in realtà probantee che non sarebbe legittimo affermare che i suoi debiti erano ingenti , non potendosi tener conto delle risultanze dello stato passivo perché i debiti erariali erano stati rottamati, mentre quelli verso i fornitori e verso il lavoratore sarebbero da lui stati onorati se non fosse intervenuto il fallimento.

5. Il ricorrente articola infine un quinto motivo, col quale denuncia “violazione dell’art. 15 l.f. in relazione all’art. 360, i comma, n°3) e n° 5) c.p.c.”, rilevando che il credito azionato dall’istante il fallimento, qualora dovuto, non raggiungeva la soglia dei € 30.000,00euro e tale soglia non sarebbe stata superata anche considerando i crediti i erariali (non rottamati), pari ad € 6.786,88. 5.1 Anche questo motivo di doglianza è inammissibile perché - lungi dal prospettare un vizio declinabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.- si limita a contestare il contrario accertamento sul punto della corte d’appello, senza indicare il fatto decisivo omesso che varrebbe a smentirlo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorre nte al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18158-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale – Ge - stione Total S.I.P.A., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] S.I.P.A.” in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’ a vv. StefaniaSergio, giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari –Prima Sezione Civile -n° 1129/2021 del 4.05.2021, pubblicata il 10.06.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 10.6.2021, ha respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. avanzato da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale–[OSCURATO:PERSONA] S.I.P.A., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia dichiarativa del suo fallimento , su istanza del lavoratore dipendente [OSCURATO:PERSONA]. 4. La corte del merito ha in primo luogo escluso che nel corso del procedimento prefallimentare si fosse verificata violazione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] al contraddittorio, per non essergli state sottoposte le informazioni acquisite dal tribunale presso gli enti impositori e contributivi, e ha comunque rilevato che, stante la natura interamente devolutiva del reclamo, il reclamante avrebbe potuto riproporre nel grado ogni questione non esaminata dal primo giudice; ha quindi affermato che alla data della sentenza dichiarativa ricorre va indubitabilmente la condizione di fallibilità di cui all’ultimo comma dell’art. 15 l. fall., in quanto dalla stessa documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] emergeva che, dopo il deposito dell’istanza di fallimento, gli era stato concesso il beneficio della cd. rottamazione, ma che dalla definizione agevolataera stato escluso un debito di oltre 140.000 euro, cui andava aggiunto quello residuo verso il creditore procedente; ha infine ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, non escluso dalla consistenza patrimoniale del reclamante, stante l’ingente ammontare dei debiti ammessi allo stato passivo, a fronte del quale non risultavano mezzi utili per l’adempimento corrente dei debiti di impresa.2. La sentenza, pubblicata il 10.6.2021, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] S.I.P.A.ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta “ nullità del procedimento e della sentenza di Igrado per violazione del diritto di difesa ex art. 24 della costituzione in relazione all’art. 360, i comma, n° 4) c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, i comma, n° 5) c.p.c.”. 1.1 Il motivo, con il quale il ricorrente sostiene di non aver avuto comunicazione da parte del tribunale dell’avvenuta acquisizione della documentazione richiesta all’ente impositore ed agli enti contributivi e di non averla pertanto potuta consultare, è inammissibile perché non investe la seconda delle due autonome rationes decidendi che sorreggono il rigetto del corrispondente motivo di reclamo, con la quale la corte d’appello ha rilevato che, stante la natura interamente devolutiva del reclamo ex art. 18 l. fall. , il diritto di difesa del reclamante non era stato in alcun modo compromesso, in quanto ogni eventuale eccezione e deduzione difensiva volta a contestare le risultanze della documentazione in questione avrebbe potuto da lui essere illustrata proprio in sede di reclamo. Rilievo, va aggiunto, del tutto corretto, posto che ai sensi dell’art. 161 c.p.c. i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione. Resta assorbito il secondo mezzo che deduce “violazione dell’art. 101, IIcomma, c.p.c. in relazione all’art. 360, i comma, n° 4) c.p.c.”, perché il tribunale, acquisita la documentazione sopra indicata , avrebbe dovuto, a mente dell’art. 101, 2comma, c.p.c., sottoporre alle parti la “questione” che aveva modificato il quadro fattuale. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione “del d.l. n° 34/2019 convertito nella legge 58/2019 (normativa sulla rottamazione) ed omesso esame di un fatto decisivo e per errata supposizione di circostanze inesistenti in relazione all’art. 360, i comma, n° 5) c.p.c., nonché’ violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, i comma, n° 5) c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi e distorta valutazione delle prove oggetto di discussione tra i contendenti”. 3.1 Il ricorrente sostiene che la motivazione della corte d’appello in punto di irrilevanza dell’accordata “rottamazione” non sarebbe persuasiva, non avendo rilievo che “ l’agevolazione ” fosse stata concessa “in data successiva alla data di presentazione dell’istanza di fallimento”, in quantociò che rilevava era che il beneficio gli fosse stato accordato, tanto più che la prima delle sue istanze era stata depositata prima del ricorso di fallimento ; assume inoltre che dalla documentazione versata in atti risultava che l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva raggruppato le sue domande di rottamazione in due provvedimenti concessori, il secondo dei quali comprensivo anche degli importi del primo, che egli aveva documentato di aver già versato la prima rata indicata in ciascun provvedimento e che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del reclamo, a nche l’importo di € 144.710,65 erastato “rottamato”: il giudice, pertanto, alla luce di tali circostanze, e tenuto conto del suo notevole patrimonio aziendale e immobiliare, avrebbe dovuto escludere la sussistenza del suo stato di insolvenza. 3.2Il motivo è infondato là dove sembra investire l’accertamento della corte del merito in ordine all’esistenza della condizione di fallibilità di cui all’ultimo comma dell’art.15 l. fall., posto che, come già chiarito da questa Corte, la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1 del d.l. n. 148 del 2017, pur incidendo sulla possibilità di avviare o proseguire eventuali azioni esecutive, non esclude la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a richiedere il fallimento, né comporta l'improcedibilità del relativo giudizio prefallimentare; l'eventuale esito positivo della domanda, che è onere del debitore provare essere intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, può, invece, costituire oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17884del 22/06/2023). 3.3. Le ragioni di censura volte a contestare l’accertamento dello stato di insolvenza sono invece inammissibili, perché si risolvono nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, difforme da quello operato dalla corte del merito e non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti limiti previsti dall’art. 360, 1° comma, n. 5 l. fall. (norma evocata dal ricorrente solamente in rubrica, senza che all’interno del motivo sia stato precisato, nei termini indicati da Cass. S.U. 8053/2014, quale sia il fatto decisivo non esaminato dal giudice del merito). 4. Per identiche ragioni va dichiarato inammissibile anche il quarto mezzo, con il quale il ricorrente, nel denunciare“violazione dell’art. 5 l.f. –insussistenza dello stato di insolvenza – in relazione all’art. 360, i comma, n° 3) c.p.c. – violazione e falsa applicazione di norme di diritto –errore di fatto – in relazione all’art. 360, i comma, n° 5) c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali e per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”, pretende sostanzialmente un nuovo giudizio di merito, sostenendo che la documentazione fiscale scrutinata da lla corte d’appello non sarebbe in realtà probantee che non sarebbe legittimo affermare che i suoi debiti erano ingenti , non potendosi tener conto delle risultanze dello stato passivo perché i debiti erariali erano stati rottamati, mentre quelli verso i fornitori e verso il lavoratore sarebbero da lui stati onorati se non fosse intervenuto il fallimento. 5. Il ricorrente articola infine un quinto motivo, col quale denuncia “violazione dell’art. 15 l.f. in relazione all’art. 360, i comma, n°3) e n° 5) c.p.c.”, rilevando che il credito azionato dall’istante il fallimento, qualora dovuto, non raggiungeva la soglia dei € 30.000,00euro e tale soglia non sarebbe stata superata anche considerando i crediti i erariali (non rottamati), pari ad € 6.786,88. 5.1 Anche questo motivo di doglianza è inammissibile perché - lungi dal prospettare un vizio declinabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.- si limita a contestare il contrario accertamento sul punto della corte d’appello, senza indicare il fatto decisivo omesso che varrebbe a smentirlo. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorre nte al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se
Sentenza Cassazione n. 28978/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris