CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 01581/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 07/05/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 7 maggio 2021, e depositata in pari data, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, a seguito di opposizione a decreto penale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto per intervenuta oblazione e revocato il decreto penale del 7 maggio 2019. La sentenza impugnata, all'atto del deposito, risulta relativa al reato di cui all'art. 640 cod. pen. In data 9 giugno 2021, però, il G.i.p. ha emesso ordinanza di correzione di errore materiale, rilevando che per mero errore materiale è stato inserito, nell'intestazione della sentenza, il riferimento all'art. 640 cod. pen., invece che agli artt. 96, comma 1, lett. g), e 159, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, così come da ordinanza di correzione dell'errore materiale del decreto penale, ordinanza emessa il 10 settembre 2019. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, con atto depositato il 21 maggio 2021 nella cancelleria del Tribunale di Treviso, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia che la decisione impugnata è illegittima in quanto l'oblazione è inammissibile perché pronunciata con riferimento ad un delitto e non ad una contravvenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Occorre premettere che non può ritenersi validamente effettuata, da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso con il provvedimento del 9 giugno 2021, la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata in questa sede. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di correzione di errori materiali, è affetto da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale l'atto adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento erroneo, qualora lo stesso sia stato impugnato, in quanto, in tal caso, la competenza spetta al giudice dell'impugnazione, salvo non gli siano ancora pervenuti gli atti e ricorra una situazione di urgenza a provvedere (Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020, Zambon, Rv. 279236-01). Nella specie, la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata è stata effettuata in data 9 giugno 2021, allorché il ricorso per cassazione era stato già proposto, in quanto depositato nella cancelleria del Tribunale di Treviso il 21 maggio 2021. Inoltre, sebbene gli atti siano stati trasmessi alla Corte di cassazione solo successivamente alla emissione del provvedimento di correzione, in quanto pervenuti il 13 luglio 2021, alla data del 9 giugno 2021 non ricorreva alcuna situazione di urgenza a provvedere, anche perché era già avvenuto il pagamento della somma fissata dal giudice per la definizione del procedimento mediante oblazione. Ancora, la correzione dell'errore materiale è stata effettuata senza che si sia proceduto nelle forme del contraddittorio di cui all'art. 127 cod. proc. pen., come invece espressamente previsto dall'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., sebbene la stessa avesse riguardo alla imputazione, ossia all'elemento che definisce e perimetra l'azione penale, e dal cui contenuto discende l'ammissibilità dell'oblazione, consentita per le contravvenzioni, ma non per i delitti. 3. Premesso che non può tenersi conto del provvedimento di correzione di errore materiale del 9 giugno 2021, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. La sentenza impugnata, infatti, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta oblazione con riferimento al delitto di truffa, e, quindi, in una ipotesi non consentita, essendo questa forma di estinzione del reato prevista esclusivamente per le contravvenzioni, a norma degli artt. 162 e 162-bis cod. pen. L'annullamento deve essere disposto con rinvio affinché il giudice di merito, nel contraddittorio tra le parti, individui con chiarezza qual è l'imputazione oggetto del presente processo, ed assuma, quindi, le sue determinazioni sull'ammissibilità dell'oblazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trev