Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 dicembre 2019

Cassazione n. 06014/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6600-2020 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA]' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso il decreto n. cronologico 27481/2019 del TRIBUNALE di ROMA, del 19/12/2019 R.G.N. 41308/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto Protezione internazionale R.G.N.6600/2020 Cron.

Rep.

Ud16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dall’[OSCURATO:PERSONA], costituita presso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, di trasferimento in Francia, ai sensi dell’art. 18.1 lettera b) del Regolamento n. 604 del 2013 (cd. [OSCURATO:PERSONA] III); ha, pertanto, annullato il provvedimento di trasferimento del ricorrente verso lo Stato membro competente individuato ai sensi del Regolamento, ritenendo che, nella specie, il rispetto delle norme di competenza ivi previste dovesse essere contemperato con il principio di non refoulement , sancito dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché dagli artt. 4 e 19 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, stante il rischio, valutato come s ussistente nel caso concreto , derivante dal precario quadro di sicurezza della regione del Pskistan di provenienza del ricorrente; ha, inoltre, sottolineato che era meritevole di applicazione la clausola di sovranità contenuta nell’art. 17, comma 1, Regolamento UE n. 604/13, secondo cui: “ In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento”; ciò alla luce della dimostrazione del positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa avviato in Italiadal ricorrente medesimo. 2.Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] e l’Immigrazione, [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione ad un unico motivo di ricorso.

Controparte ha resistito con controricorso.

La trattazione del procedimento è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sui quesiti devoluti con le ordinanze interlocutorie n. 10898 e n. 10903/2024; fissata la causa per l’odierna adunanza, al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione degli artt. 17, 18, 23 del Regolamento (UE) n. 604/2013 e 33 Convenzione di Ginevra sullo stato dei migranti nonché in relazione al combinato disposto degli artt. 11 Cost. e 267 TFUE.

Sostiene che il provvedimento impugnato si sostanzia in un trasferimento vincolato in altro paese europeo, che ha già vagliato la posizione del richiedente, dove viene rispettato il principio di non respingimento, che sono irrilevanti le doglianze concernenti le ragioni dell'espatrio dal paese di origine e le condizioni di vita in tale paese, consentendosi altrimenti il cd.

Asylum shopping. 2.L’esame del ricorso richiede l’illustrazione di due rilevanti novità sopravvenute in corso di giudizio. 3.La prima è rappresentata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 30.11.2023, in cause riunite aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale promosse da questa Corte e da quattro Tribunali italiani, sentenza che ha affermato che (§ 6.5) l’art. 17 cit. deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato; in assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulementnello Stato membro richiesto. 4.La seconda è rappresentata dall’intervenuta decis i one delle S.U. di questa Corte n. 935/2025, che ha affermato che, nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 del Regolamento UE n. 604/2013, nonché ex art. 3 del d.lgs. n. 25/2008 ed ex art. 3, lett. e-bis), del d.l. n. 13/2017, conv. con modif. dalla legge n. 46/2017, il giudice adìto non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. 5.In questo senso, la valutazione operata dal Tribunale in ordine al rischio di refoulement dell'interessato in caso di rimpatrio si sovrappone indebitamente, nel sistema U E come interpretato dalla Corte di Giustizia, a quella già operata dalle competenti autorità francesi , peraltro in paese in relazione al quale non sono state allegate o riscontrate carenze sistemiche nel sistema di accoglienz a.

Il Tribunale, in altri termini, ha erroneamente deliba to ( sulla base di un di f fuso, all’epoca, orientamento di merito) in ordine a un rischio di respingimento indiretto in un Paese di origine (il Pakistan) sulla base di una differente valutazione del livello di protezione di cui può beneficiare colà il richiedente, ignorando la regola della fiducia reciproca e la soggezione di tutti iPaesi membri al principio di non respingimento (cfr. Cass.

S.U. n. 1003/2025, in motivazione, § 12). 6.Peraltro, come osservato da Cass. 12085/2025 (cfr. anche Cass. n. 15773/2025), cui il Collegio intende dare continuità, nella suddetta pronuncia è stato chiarito che il diritto dell’Unione consente al richiedente di impugnare il disposto trasferimento per le più svariate ragioni, tra le quali può annoverarsi anche la dedotta violazione del proprio diritto al riconoscimento della protezione complementare di diritto nazionale. 7.Infatti, ad integrazione del sistema UE , per tutelare situazioni che, pur non rispondendo ai rigidi presupposti necessari per il riconoscimento della protezione internazionale, risultino comunque bisognose di tutela, alcuni Stati europei − tra cui l’Italia − hanno introdotto ulteriori forme di protezione complementari e volte ad integrare il sistema di asilo dettato dal diritto dell’Unione.

La stessa legislazione europea contempla esplicitamente tale possibilità; la direttiva 2008/115/CE del 16.12.2008, all’art. 6, par. 4, prevede che gli Stati membri possano rilasciare in qualsiasi momento, «per motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura», un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di una Paese terzo il cui soggiorno è irregolare(Cass.

S.U. 1003/2025 cit., § 19.1) . 8.Va, cioè, riconosciuta anche alla protezione complementare la natura di diritto soggettivo perfetto appartenente alla categoria dei diritti fondamentali, radicato sull’art. 10, comma terzo, Cost., del quale realizza la piena attuazione, in quanto non realizzata daisoli istituti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

La protezione complementare costituisce il necessario completamento del diritto d’asilo costituzionale, affermano le Sezioni Unite, richiamando precedenti in termini (S.U. n. 29459 e n. 29460/2019; n. 24413/2021), nonché le sezioni semplici fin dal 2012 (Cass. n.10686/2012, n. 16362/2016, n. 19176/2020). 9.Ne consegue che la solida costruzione del diritto alla protezione nazionale nel nostro ordinamento interno e il suo ancoraggio costituzionale consentono di ritenere che essa sia agevolmente inquadrabile come una delle ragioni su cui si può fondare l’esercizio della clausola discrezionale che, per espressa affermazione della Corte di Giustizia, può poggiare su ragioni di carattere umanitario, nella specie, stabilite in via generale per legge.

Del resto, le circostanze che determinano l’applicazione della clausola sono di stretta pertinenza dello Stato membro e possono essere di derivazione direttamente legislativa. 10.Questa premessa conduce a qualificare l’omessa considerazione della sussistenza dei requisiti per la protezione nazionale come un rifiuto tacito di avvalersi della clausola da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e a ritenere la conseguente sindacabilità del rifiuto da parte del giudice dell’impugnazione del trasferimento (Cass. n. 23724/2020, n. 36996/2022). 11.In proposito, le Sezioni Unite chiariscono che, perché possa essere sindacata l’omessa applicazione della clausola discrezionale in sede giurisdizionale, è necessario che il ricorrente abbia prospettato all’[OSCURATO:PERSONA] di avere motivi ostativi (al trasferimento) collegati al diritto alla protezione complementare o che li abbia allegati, anche per la prima volta in sede di ricorso giurisdizionale avverso il trasferimento disposto dall’[OSCURATO:PERSONA]. 12.L’approccio ermeneutico delle S.U., dunque, da un lato, introduce la protezione nazionale nell’ambito delle circostanze da valutare in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, attraverso l’art. 17 del Regolamento; dall’altro richiede oneri allegativi e una condotta processuale attiva in ordine agli adempimenti della parte. 13.Nel caso di specie, il richiesto onere allegativo circa le circostanze rilevanti per la protezione complementare risulta adempiuto, e tali circostanze fattuali sono state valutat e da l Tribunale come apprezzabili, ai fini della protezione nazionale (v. p. 2 del decreto impugnato, sulla valutazione del positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa, attestato da documentazione depositata), attuativa del diritto di asilo costituzionale dell'art.10 Cost. (non ostando al riconoscimento del diritto che si tratti di fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso). 14.Tale ratio decidendi integrativa , contenuta n el provvedimento impugnato, risulta idonea, da sola, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità confrontatasi con le più recenti pronunce della Corte di Giustizia, a sorreggere la decisione di annullamento del trasferimento cd.

Dublino adottata dal giudice di merito, in accoglimento di ricorso contenente precise allegazioni circa l’integrazione socio - lavorativa, rilevanti ai fini della protezione complementare. 15.La pronuncia impugnata è dunque in parte qua conforme al principio di diritto espresso da questa Corte negli arresti sopra indicati, secondo cui, fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, ne può fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale, salva l’acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, può configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, exart. 17 Regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame, da parte dell’autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, e il giudice dell’impugnazione della decisione di trasferimento può valutare il predetto rifiuto, sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento (co sì Cass. n. 15773/2025 cit.; nel caso di specie, tuttavia, a differenza di quello di cui a tale pronuncia, il rifiuto è già stato valutato dal Tribunale come in contrasto con le allegazioni circa la possibilità di riconoscimento di protezione complementare, sicché non è necessario l’annullamento con rinvio della decisone impugnata, perché tale autonoma ratio deci d en d i non è stata adeguatamente censurata e perché il presente giudizio è limitato all’efficacia di specifico e circoscritto provvedimento di trasferimento). 16.Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio, posto che i chiarimenti giurisprudenziali sopra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6600-2020 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA]' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso il decreto n. cronologico 27481/2019 del TRIBUNALE di ROMA, del 19/12/2019 R.G.N. 41308/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Protezione internazionale R.G.N.6600/2020 Cron. Rep. Ud16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dall’[OSCURATO:PERSONA], costituita presso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, di trasferimento in Francia, ai sensi dell’art. 18.1 lettera b) del Regolamento n. 604 del 2013 (cd. [OSCURATO:PERSONA] III); ha, pertanto, annullato il provvedimento di trasferimento del ricorrente verso lo Stato membro competente individuato ai sensi del Regolamento, ritenendo che, nella specie, il rispetto delle norme di competenza ivi previste dovesse essere contemperato con il principio di non refoulement , sancito dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché dagli artt. 4 e 19 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, stante il rischio, valutato come s ussistente nel caso concreto , derivante dal precario quadro di sicurezza della regione del Pskistan di provenienza del ricorrente; ha, inoltre, sottolineato che era meritevole di applicazione la clausola di sovranità contenuta nell’art. 17, comma 1, Regolamento UE n. 604/13, secondo cui: “ In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento”; ciò alla luce della dimostrazione del positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa avviato in Italiadal ricorrente medesimo. 2.Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] e l’Immigrazione, [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione ad un unico motivo di ricorso. Controparte ha resistito con controricorso. La trattazione del procedimento è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sui quesiti devoluti con le ordinanze interlocutorie n. 10898 e n. 10903/2024; fissata la causa per l’odierna adunanza, al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione degli artt. 17, 18, 23 del Regolamento (UE) n. 604/2013 e 33 Convenzione di Ginevra sullo stato dei migranti nonché in relazione al combinato disposto degli artt. 11 Cost. e 267 TFUE. Sostiene che il provvedimento impugnato si sostanzia in un trasferimento vincolato in altro paese europeo, che ha già vagliato la posizione del richiedente, dove viene rispettato il principio di non respingimento, che sono irrilevanti le doglianze concernenti le ragioni dell'espatrio dal paese di origine e le condizioni di vita in tale paese, consentendosi altrimenti il cd. Asylum shopping. 2.L’esame del ricorso richiede l’illustrazione di due rilevanti novità sopravvenute in corso di giudizio. 3.La prima è rappresentata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 30.11.2023, in cause riunite aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale promosse da questa Corte e da quattro Tribunali italiani, sentenza che ha affermato che (§ 6.5) l’art. 17 cit. deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato; in assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulementnello Stato membro richiesto. 4.La seconda è rappresentata dall’intervenuta decis i one delle S.U. di questa Corte n. 935/2025, che ha affermato che, nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 del Regolamento UE n. 604/2013, nonché ex art. 3 del d.lgs. n. 25/2008 ed ex art. 3, lett. e-bis), del d.l. n. 13/2017, conv. con modif. dalla legge n. 46/2017, il giudice adìto non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. 5.In questo senso, la valutazione operata dal Tribunale in ordine al rischio di refoulement dell'interessato in caso di rimpatrio si sovrappone indebitamente, nel sistema U E come interpretato dalla Corte di Giustizia, a quella già operata dalle competenti autorità francesi , peraltro in paese in relazione al quale non sono state allegate o riscontrate carenze sistemiche nel sistema di accoglienz a. Il Tribunale, in altri termini, ha erroneamente deliba to ( sulla base di un di f fuso, all’epoca, orientamento di merito) in ordine a un rischio di respingimento indiretto in un Paese di origine (il Pakistan) sulla base di una differente valutazione del livello di protezione di cui può beneficiare colà il richiedente, ignorando la regola della fiducia reciproca e la soggezione di tutti iPaesi membri al principio di non respingimento (cfr. Cass. S.U. n. 1003/2025, in motivazione, § 12). 6.Peraltro, come osservato da Cass. 12085/2025 (cfr. anche Cass. n. 15773/2025), cui il Collegio intende dare continuità, nella suddetta pronuncia è stato chiarito che il diritto dell’Unione consente al richiedente di impugnare il disposto trasferimento per le più svariate ragioni, tra le quali può annoverarsi anche la dedotta violazione del proprio diritto al riconoscimento della protezione complementare di diritto nazionale. 7.Infatti, ad integrazione del sistema UE , per tutelare situazioni che, pur non rispondendo ai rigidi presupposti necessari per il riconoscimento della protezione internazionale, risultino comunque bisognose di tutela, alcuni Stati europei − tra cui l’Italia − hanno introdotto ulteriori forme di protezione complementari e volte ad integrare il sistema di asilo dettato dal diritto dell’Unione. La stessa legislazione europea contempla esplicitamente tale possibilità; la direttiva 2008/115/CE del 16.12.2008, all’art. 6, par. 4, prevede che gli Stati membri possano rilasciare in qualsiasi momento, «per motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura», un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di una Paese terzo il cui soggiorno è irregolare(Cass. S.U. 1003/2025 cit., § 19.1) . 8.Va, cioè, riconosciuta anche alla protezione complementare la natura di diritto soggettivo perfetto appartenente alla categoria dei diritti fondamentali, radicato sull’art. 10, comma terzo, Cost., del quale realizza la piena attuazione, in quanto non realizzata daisoli istituti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. La protezione complementare costituisce il necessario completamento del diritto d’asilo costituzionale, affermano le Sezioni Unite, richiamando precedenti in termini (S.U. n. 29459 e n. 29460/2019; n. 24413/2021), nonché le sezioni semplici fin dal 2012 (Cass. n.10686/2012, n. 16362/2016, n. 19176/2020). 9.Ne consegue che la solida costruzione del diritto alla protezione nazionale nel nostro ordinamento interno e il suo ancoraggio costituzionale consentono di ritenere che essa sia agevolmente inquadrabile come una delle ragioni su cui si può fondare l’esercizio della clausola discrezionale che, per espressa affermazione della Corte di Giustizia, può poggiare su ragioni di carattere umanitario, nella specie, stabilite in via generale per legge. Del resto, le circostanze che determinano l’applicazione della clausola sono di stretta pertinenza dello Stato membro e possono essere di derivazione direttamente legislativa. 10.Questa premessa conduce a qualificare l’omessa considerazione della sussistenza dei requisiti per la protezione nazionale come un rifiuto tacito di avvalersi della clausola da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e a ritenere la conseguente sindacabilità del rifiuto da parte del giudice dell’impugnazione del trasferimento (Cass. n. 23724/2020, n. 36996/2022). 11.In proposito, le Sezioni Unite chiariscono che, perché possa essere sindacata l’omessa applicazione della clausola discrezionale in sede giurisdizionale, è necessario che il ricorrente abbia prospettato all’[OSCURATO:PERSONA] di avere motivi ostativi (al trasferimento) collegati al diritto alla protezione complementare o che li abbia allegati, anche per la prima volta in sede di ricorso giurisdizionale avverso il trasferimento disposto dall’[OSCURATO:PERSONA]. 12.L’approccio ermeneutico delle S.U., dunque, da un lato, introduce la protezione nazionale nell’ambito delle circostanze da valutare in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, attraverso l’art. 17 del Regolamento; dall’altro richiede oneri allegativi e una condotta processuale attiva in ordine agli adempimenti della parte. 13.Nel caso di specie, il richiesto onere allegativo circa le circostanze rilevanti per la protezione complementare risulta adempiuto, e tali circostanze fattuali sono state valutat e da l Tribunale come apprezzabili, ai fini della protezione nazionale (v. p. 2 del decreto impugnato, sulla valutazione del positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa, attestato da documentazione depositata), attuativa del diritto di asilo costituzionale dell'art.10 Cost. (non ostando al riconoscimento del diritto che si tratti di fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso). 14.Tale ratio decidendi integrativa , contenuta n el provvedimento impugnato, risulta idonea, da sola, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità confrontatasi con le più recenti pronunce della Corte di Giustizia, a sorreggere la decisione di annullamento del trasferimento cd. Dublino adottata dal giudice di merito, in accoglimento di ricorso contenente precise allegazioni circa l’integrazione socio - lavorativa, rilevanti ai fini della protezione complementare. 15.La pronuncia impugnata è dunque in parte qua conforme al principio di diritto espresso da questa Corte negli arresti sopra indicati, secondo cui, fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, ne può fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale, salva l’acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, può configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, exart. 17 Regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame, da parte dell’autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, e il giudice dell’impugnazione della decisione di trasferimento può valutare il predetto rifiuto, sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento (co sì Cass. n. 15773/2025 cit.; nel caso di specie, tuttavia, a differenza di quello di cui a tale pronuncia, il rifiuto è già stato valutato dal Tribunale come in contrasto con le allegazioni circa la possibilità di riconoscimento di protezione complementare, sicché non è necessario l’annullamento con rinvio della decisone impugnata, perché tale autonoma ratio deci d en d i non è stata adeguatamente censurata e perché il presente giudizio è limitato all’efficacia di specifico e circoscritto provvedimento di trasferimento). 16.Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio, posto che i chiarimenti giurisprudenziali sopra