CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 11041/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3432-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3432/2021 Numero sezionale 2611/2022 Numero di raccolta generale 11041/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 avverso la sentenza n. 282/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 282 del 30.7.2020 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per il pagamento di alcuni istituti retributivi (T.F.R., indennità sostitutiva di ferie non godute, controvalore dei buoni pasto non corrisposti) maturati durante il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, per la complessiva somma di euro 17.645,83; la Corte territoriale, ritenuto pacifico – in forza della contrattazione collettiva applicata in azienda - il diritto della lavoratrice di ottenere il servizio mensa (o, in alternativa, di riscuotere i buoni pasto), ha ritenuto che il quadro probatorio acquisito non consentisse di ritenere provato l’adempimento di tale obbligo datoriale; ha, inoltre, accertato che nulla poteva essere detratto dai crediti spettanti alla lavoratrice (inquadrata nel III livello del CCNL applicato in azienda, quale impiegata di concetto) in quanto non era emersa alcuna sua negligenza né vi era prova di illecita appropriazione di denaro, considerato che (in esecuzione di una contabilità parallela di mero fatto per pagamenti in contanti nell’interesse del datore di lavoro) le somme di denaro venivano tenute in luogo non particolarmente custodito e la movimentazione dei conti personali della Sorrentino, nel lasso temporale di circa 23 mesi, non costituiva indice di afflussi di redditi di provenienza illecita; Ric. 2021 n. 03432 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3432/2021 Numero sezionale 2611/2022 Numero di raccolta generale 11041/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 avverso detta sentenza la società propone ricorso affidato a quattro motivi, illustrato da memoria, e la lavoratrice ha resistito con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 2697 cod.civ. avendo, la Corte territoriale, trascurato che la gestione dell’ordine e della consegna dei buoni pasto era affidata proprio alla Sorrentino che si occupava di questo adempimento per tutti i dipendenti della società (compresa lei stessa) e che dal marzo 2016 la società aveva messo a disposizione la mensa (mediante contratto di somministrazione stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA].); 2. con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., del CCNL [OSCURATO:PERSONA], avendo, la Corte territoriale, trascurato che la lavoratrice era inquadrata nel III° livello, la cui declaratoria prevede una “adeguata autonomia operativa”, e svolgeva, concretamente, le mansioni tipiche di un’impiegata amministrativa contabile, essendo pertanto in grado di poter alterare la contabilità e sottrarre somme dalla cassa con giroconti ed operazioni che non necessitavano di particolare studio per essere compiuti; 3. con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., dell’art. 112 cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, omesso qualsiasi pronuncia in ordine alla richiesta compensazione c.d. atecnica tra i crediti vantati dalla lavoratrice e i danni patrimoniali subiti dalla società per la sottrazione illecita di somme Ric. 2021 n. 03432 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3432/2021 Numero sezionale 2611/2022 Numero di raccolta generale 11041/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 nonché in ordine alla mancata contestazione, da parte della lavoratrice, di tali fatti negligenti, puntualmente dedotti dalla società; 4. con il quarto motivo di ricorso si denunzia vizio di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, respinto, con una motivazione di stile, la nomina di un CTU con “l’esclusiva finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti – nel caso de quo la cospicua documentazione allegata di cui agli allegati da n. 7 a n. 20 ter nonché le perizie di parte di cui agli allegati n. 5 e 6 del ricorso introduttivo di primo grado”; 5. il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto volto nella sostanza a criticare la valutazione del materiale probatorio come eseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti dallo schema legale del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014); 5.1. la violazione dell'art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi invocava l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto integrativo provinciale di settore (contratto pacificamente applicato al rapporto di lavoro che prevedeva “il diritto dei prestatori al servizio mensa o alternativamente alla consegna dei predetti buoni”); Ric. 2021 n. 03432 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3432/2021 Numero sezionale 2611/2022 Numero di raccolta generale 11041/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 5.2. la Corte territoriale ha rilevato che, al pari del giudice di primo grado, dalle deposizioni raccolte e dai documenti prodotti non risultava l’adempimento dell’obbligo di consegna dei buoni pasto (se non per un periodo circoscritto, durante il quale i buoni pasto erano inclusi nei prospetti paga) né era stato dimostrata la messa a disposizione diretta del servizio; 6. il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili trattandosi di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata; 6.1. nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale ha proprio affermato che la lavoratrice era inquadrata nel III livello di cui al CCNL applicato in azienda, escludendo solamente il livello direttivo, ed ha, in particolare, aggiunto che “dalle raccolte deposizioni emerge una contabilità parallela di mero fatto per pagamenti in contanti nell’interesse della datrice e la collocazione del denaro (la c.d. cassa) in un luogo non particolarmente custodito e senza che sia stato in tema anche solo allegato una negligenza della epigrafata pregressa prestatrice quanto alla predetta custodia”, sottolineando che le movimentazioni rilevate nei due conti correnti della lavoratrice non evidenziavano, nemmeno presuntivamente, l’esistenza di redditi di provenienza illecita; 7. il quarto motivo di ricorso è inammissibile, posto che la consulenza tecnica d'ufficio è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze (Cass. n. 9461 del 2010); la nomina del consulente è sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e Ric. 2021 n. 03432 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3432/2021 Numero sezionale 2611/2022 Numero di raccolta generale 11041/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. n. 326 del 2020); 7.1. nel caso di specie la Corte territoriale ha respinto l’istanza di nomina fornendo espressa motivazione: non ritenendo provati i fatti costitutivi dedotti dalla società a fondamento della violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della lavoratrice e del diritto alla c.d. compensazione atecnica, ha considerato meramente esplorativa la richiesta avanzata dalla società; 7.2. non essendo ravvisabile, dunque, una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, il medesimo motivo è altresì inammissibile nella parte in cui lamenta l'omesso esame delle argomentazioni difensive concernenti l’opportunità della nomina di una consulenza tecnica d’ufficio atteso che l'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico-naturalistico, principale o secondario, nel quale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. nn. 14802 del 2017 e 22397 del 2019); 8. in conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.; 9. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Ric. 2021 n. 03432 sez. ML - ud. 08-03-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3432/2021 Numero sezionale 2611/2022 Numero di raccolta generale 11041/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarre a favore dei difensori antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 03432 sez. ML - ud. 08-03-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3