Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05066/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAchate-cia udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 9/6/2021, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena presentata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Quadarella ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 21/6/2021, successivamente trasmesso in cassazione dall'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Cagliari.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese de procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 2/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Bo0i /1.ak (ut 1,)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAchate-cia udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9/6/2021, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Quadarella ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 21/6/2021, successivamente trasmesso in cassazione dall'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Cagliari. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese de procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Bo0i /1.ak (ut 1,)
Sentenza Cassazione n. 05066/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris