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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 25041/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ..k [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, lamentando, in particolare, la valutazione del quadro probatorio operata dalla corte territoriale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, come correttamente chiarito nella sentenza in verifica, il beneficio non poteva essere concesso in ragione delle modalità della condotta posta in essere dal ricorrente e del grado di colpevolezza da essa desumibile; Considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, atteso che - in ragione delle pregresse condotte criminali dell'imputato - i giudici di merito correttamente hanno ritenuto sussistente l'aggravante di cui il ricorrente si duole; Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto è ius receptum che la concessione del beneficio presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa ha subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); -7 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al veramento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ..k [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, lamentando, in particolare, la valutazione del quadro probatorio operata dalla corte territoriale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, come correttamente chiarito nella sentenza in verifica, il beneficio non poteva essere concesso in ragione delle modalità della condotta posta in essere dal ricorrente e del grado di colpevolezza da essa desumibile; Considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, atteso che - in ragione delle pregresse condotte criminali dell'imputato - i giudici di merito correttamente hanno ritenuto sussistente l'aggravante di cui il ricorrente si duole; Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto è ius receptum che la concessione del beneficio presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa ha subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); -7 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al veramento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere e
Sentenza Cassazione n. 25041/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris