CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01474/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90 è inamrr issibile per genericità, risultando meramente oppositivo e reiterativo di censure già e ;aminate motivatamente disattese in sentenza; considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice di merib non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o ril?vablli dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunq J e rilevant , rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carino, Rv. 275509), come nel caso di specie; considerato, infatti, che la Corte di appello ha giustificato il diniego con ampia motivazione, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità del fatto, all'organizzazil ine di mezi e uomini per realizzare il trasporto e alla quantità e qualità dello stupefacente custc dito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con .9nseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ?uro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen