CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 17871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8941-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIABARBERINI n. 36, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 8941sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 2 - -controricorrente - avverso la sentenza n.1966/2020 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Giudice di Pace di Ginosa del 31.5.2014 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA] “Gaudella” proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n.30/2014, emessa dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per la violazione dell’art. 5, primo e secondo comma, della legge n. 119/2003 e dell’art. 2 della legge n. 717/2005, per non aver trattenuto e versato, nel periodo 2008/2009, il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto ai quantitativi assegnati ai singoli conferenti, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.011,10 comprensiva di spese di notificazione. Con sentenza n. 43/2016 il Giudice di Pace rigettava il ricorso, compensando le spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 1966/2020, il Tribunale di Taranto rigettava il gravame interposto dagli originari ricorrenti avverso la decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “Gaudella”, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021n. 8941sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 3 - Con il primomotivo, i ricorrent i lamenta no la violazione ed errata applicazione degli artt. 2 del Regolamento CEE n. 3950/1992, 5 e 6 della legge n. 119 del 2003, nonché nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 29.4.1999, avrebbe dichiarato illegittimo il prelievo supplementare sul latte vaccino e suoi derivati disposto dal diritto interno italiano, per contrasto con la normativa comunitaria di riferimento. Alla luce di tale arresto, la trattenuta prevista dalla norma interna non sarebbe più da considerare obbligatoria, ma facoltativa. La censura è infondata. Giova premettere che, poiché la contestazione concerne il periodo 2008-2009, non si applica al caso di specie il Regolamento CE n. 3950/1992 ma il Regolamento CE n. 1234/2007, applicabile, per quanto concerne il regime di contenimento della produzione di latte,a decorrere dal 01 aprile 2008, giusta quanto previsto dall’art. 204, par. 2, lett. g). Il successivo par. 4 della medesima disposizione prevede che la disciplina di contenimento di cui anzidetto si applichi fino al 31 marzo 2015. Va dato altresì atto che l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza del 24.1.2018, sez. 4, resa nella causa C-433/15, per esser venuta meno agli obblighi derivanti dagli artt.1 e 2 del Regolamento CEE n. 3950/1992 del Consiglio, dell’art. 4 del Regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, degli artt. 79, 80 e 83 del Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e delle connesse disposizioni di esecuzione ed applicazione, per aver omesso di garantire che il prelievo supplementare dovuto per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire Ric. 2021n. 8941sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 4 - dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all’ultima campagna nella quale in Italia è stata accertata una produzione in eccesso (2008/2009), fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione; fosse tempestivamente pagato, previa notifi ca dell’importo dovuto, dall’acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette; e, qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo ed eventualmente riscosso coattivamente presso gli stessi acquirenti o produttori. Ne deriva l’infondatezza della censura in esame, poiché nel caso di specie la P.A. ha –del tutto correttamente–applicato la normativa nazionale in coerenza con le disposizioni eurounitarie ed in ottemperanza alla sopra richiamata pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Peraltro, va osservato che, dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta che gli odierni ricorrenti avessero sollevato la questione nel corso del giudizio di merito; né il motivo chiarisce in quale momento, e con quale mezzo processuale, il tema sarebbe stato dedotto nel corso di quel giudizio, con conseguentecarenza di specificità della doglianza . Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione dell’art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la Cooperativa non aveva acquistato il latte prodotto dai singoli consociati, ma lo aveva semplicemente raccolto per poi consegnarlo alle aziende di trasformazione attive nel settore. La censura è inammissibile. Ric. 2021n. 8941sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 5 - Va ribadito, sul punto, che “ In tema di prelievo supplementare quote latte, la nozione di acquirente, ai sensi degli artt. 2, n. 2, e 9, lett. e), del Regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992, va intesa, come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 aprile 1999, resa in causa Consorzio tra i caseifici dell'altopiano di Asiago e la Regione Veneto (e avente valore vincolante per quel che riguarda l'interpretazione della normativa comunitaria), come comprensiva di ogni impresa intermediaria che proceda all'acquisto di latte presso un produttore nell'ambito di un rapporto contrattuale, quali che siano le modalità di remunerazione del produttore medesimo, allo scopo di trattarlo o di trasformarlo essa stessa oppure di cederlo ad un'impresa di trasformazione o trattamento”(Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 14827 del 27/06/2006 , Rv. 592254; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 6551del 18/03/2010 , Rv. 612186). Correttamente, dunque, il giudice di merito ha ritenuto che anche la Cooperativa che si occupi della raccolta del latte prodotto dai singoli conferenti, per avviarlo poi alla vendita alle aziende di trasformazione attive nel settore, rientri nel novero degli intermediari soggetti al prelievo supplementare previsto dalla normativa nazionale. Né si configura alcun vizio della motivazione, posto che quest’ultima non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). In definitiva, il ricorso va rigettato. Lespese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della Ric. 2021n. 8941sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 6 - sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto