CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 16276/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art 75 comma 2 d. Igs. 159 del 2011 condannandolo alla pena di anni 1 di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui ripropone l'eccezione di legittimità costituzionale in ordine all'autonoma fattispecie di reato prevista dall'articolo sopracitato, già reiterata con il primo motivo d'appello, a sua volta dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale per genericità e aspecifidtà delle censure ivi dedotte. 3. Rilevato, che il ricorso è inammissibile perché aspecifico, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto volto a veicolare nella sede odierna la medesima questione di legittimità costituzionale già sollevata innanzi ai giudici di merito, senza confrontarsi criticamente rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, ponendosi così in contrasto con il noto e consolidato orientamento di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione, così come l'appello, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc.(dep. 22/02/2017) Rv. 268822). Si rammenta, altresì, il principio stabilito dall'unanime giurisprudenza di questa Corte di legittimità, a mente del quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già dliscusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpuonazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, Sentenza n. 256 del 18/09/1997 Ud. (dep. 13/01/1998) Rv. 210157 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila curo, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estens