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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 02725/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28432/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , già elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata per legge presso lo studio legale dei nominati difensori di fiducia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA RIABILITAZIONE,in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1009/2022 depositata il 23/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e della Riabilitazione (d’ora in avanti [OSCURATO:PERSONA]) agiva in giudizio, ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per ottenere la restituzione, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., della somma di euro 411.578,00 (al netto degli interessi), versata, in relazione alla somministrazione di energia elettrica nei confronti di più cliniche localizzate in varie regioni, a titolo di addizionali provinciali sulle accise applicate nelle fatture di energia elettrica emesse per gli anni 2010 e 2011.

A sostegno della domanda adduceva la contrarietà dell’art. 6, comma 2, dl. n. 511/1988, istitutivo dell’addizionale, con il disposto della direttiva n. 2008/118/CE.

Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in via principale, contestava l’esistenza dei presupposti dell’indebito e, in via subordinata, rilevata l’illegittimità dell’articolo 14 T.U. in materia di rimborsi a causa della lesione del principio unionale di effettività, chiedeva: a) di essere autorizzata a chiamata in giudizio l’Agenzia Dogane e Monopoli per essere manlevata; b) di sottoporre alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità dell’art. 14 T.U.

Accise.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza n. 4354/2021, rigettava il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suddetta ordinanza, deducendo, in via pregiudiziale, la nullità del decisum per violazione dell’art. 101, 2° comma, cod. proc. civ., avendo il tribunale applicato un principio di diritto (la carenza dell’efficacia orizzontale della direttiva), in violazione delle regole del contraddittorio e, nel merito, la contrarietà dell’art. 6 dl n. 511/1988 al disposto della direttiva n. 2008/118/CE.

La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 1099/2022, in accoglimento dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda restitutoria originariamente proposta dalla medesima.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Questa Corte, all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa che la Corte di giustizia si pronunciasse sulla questione pregiudiziale, alla stessa rimessa dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 26 ottobre 2023.

Intervenuta la pronuncia della Corte europea, è stata fissata l’odierna adunanza, per la quale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. articola in ricorso cinque motivi.

Precisamente: -con il primo motivo denunzia Violazione e falsa applicazione dell’articolo l’art. 288 Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE) , nella parte in cui la corte territoriale avrebbe inammissibilmente creato una particolare categoria di efficacia “orizzontale verticalizzata” tenuto conto dell’oggetto della norma (un’imposta) e non dei soggetti (due persone giuridiche di diritto privato) , in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 17350/2004), con la giurisprudenza unionale(Corte di Giustizia: 26 febbraio 1986, causa C-152/84, Marshall; 19 novembre 1991, cause riunite 6/90 e 9/90, Francovich e a.; 14 luglio 1994, causa C-91/92, [OSCURATO:PERSONA]; 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells, 10 marzo 2005, causa C-235/03, QDQ Media; 21 ottobre 2010, causa C-227/09, Accardo e a.; 24 giugno 2019, causa C-573/17, Poplawski) ed anche con la sentenza n. 168/1991 della Corte costituzionale.

In estrema sintesi, secondo la società ricorrente, nel caso di specie non sussistono i presupposti che legittimano il privato a invocare nei confronti di un altro privato le disposizioni di una direttiva non recepita o non esattamente recepita (il cosiddetto «effetto orizzontale); - con il secondo motivo denuncia la Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 comma secondo della Direttiva 2008/118/CE in combinato disposto con l’articolo 6 del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 convertito in legge 27 gennaio 1989 n. 20 e successivamente modificato dal D.lgs. 2 febbraio 2007 n. 6 (attuativo della Direttiva 2003/96/CE) ,nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che l’articolo 6 del dl n. 511/1998 viola l’art. 1, comma 2, della direttiva n. 2008/118, perché la finalità dell’addizionale sull’accisa non è specifica; -con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito alle sentenze interpretative della Corte di giustizia l’idoneità ad attribuire alla norma interpretata un’efficacia diversa (maggiore) di quella che le è propria, mentre, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 389/1989, la precisazione o l’integrazione del significato normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di giustizia hanno la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate; di conseguenza, atteso che le direttive non hanno efficacia immediata, detta efficacia non può essere riconosciuta alle sentenze della Corte di giustizia; -con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della direttiva 118/2008 e dell’art. 6 quater del dl n. 511/1988, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto il meccanismo di rivalsa, adottato dal legislatore nazionale, un meccanismo di riscossione “a due fasi”.

Sottolinea di non essere un autonomo centro di interessi in relazione alla riscossione (e poi alla eventuale restituzione) della addizionale, quindi, di non essere il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito da parte dell’utente, la quale ha ad oggetto somme non percepite per sé (ma riscosse per conto dello Stato) e nemmeno in minima parte trattenute (avendole invece immediatamente trasferite all’Agenzia delle Dogane); -con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 del T.U. accise e della Direttiva 2008/118/CE, nonché dell’art. 267 TFUE, dell’art. 1 della Legge cost. n. 1/1948 e dell’art. 23 della Legge cost. n. 87/1953, ed invoca l’obbligo di questa Corte di rimettere la questione qui dibattuta alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia.

2. I motivi, congiuntamente esaminati, data la loro connessione, non meritano accoglimento.

2.1. In via preliminare, deve darsi atto che la Corte di giustizia, con la pronuncia del 19giugno 2025, resa nella causa C - 645/23, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale volto a definire i limiti del potere impositivo degli Stati membri alla luce del diritto dell’Unione, ha ritenuto che, in assenza di (dimostrazione di) finalità specifica (§. 53), sussista un contrasto con il diritto dell’unione (§ 54) della normativa nazionale che istituisce l’imposta addizionale all’accisa sull’elettricità.

Sul tema era già intervenuta C. cost. 43/25 ( seguita dalle pronunce di questa Corte, rese a partire dall’udienza pubblica dello scorso 23 aprile 2025).

In particolare, la corte europea –pur riconoscendo efficacia solo verticale alla direttiva (§ 59) –ha affermato che “un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l’illegittimità, alla luce di una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva, di un’imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell’onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare” (§ 61).

2.2. Ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. il principio affermato da Cass. 13740/25 e ribadito finora da Cass. n. 13742/25, n. 16992/25, n. 16993/25, n. 17642/25, n. 17643/25, n. 28198/25, n. 28199/25, n. 28200/25, n. 28517/25, n. 28518/25, n. 28527/25, n. 28840/25, n. 28841/25, n. 29055/25: al quale il Collegio presta convinta adesione), in tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvense accipiens , la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione .

2.3. Avuto riguardo al disposto di cui all’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è qui sufficiente fare integrale richiamo alla motivazione della prima delle menzionate sentenze per giustificare il rigetto dei motivi in esame, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato.

In definitiva il ricorso va rigettato, sia pure previa correzione della motivazione.

3. Le spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, vanno dichiarate integralmente compensate, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte sulla questione oggetto dei primi tre motivi.

Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28432/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , già elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata per legge presso lo studio legale dei nominati difensori di fiducia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA RIABILITAZIONE,in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1009/2022 depositata il 23/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e della Riabilitazione (d’ora in avanti [OSCURATO:PERSONA]) agiva in giudizio, ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per ottenere la restituzione, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., della somma di euro 411.578,00 (al netto degli interessi), versata, in relazione alla somministrazione di energia elettrica nei confronti di più cliniche localizzate in varie regioni, a titolo di addizionali provinciali sulle accise applicate nelle fatture di energia elettrica emesse per gli anni 2010 e 2011. A sostegno della domanda adduceva la contrarietà dell’art. 6, comma 2, dl. n. 511/1988, istitutivo dell’addizionale, con il disposto della direttiva n. 2008/118/CE. Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in via principale, contestava l’esistenza dei presupposti dell’indebito e, in via subordinata, rilevata l’illegittimità dell’articolo 14 T.U. in materia di rimborsi a causa della lesione del principio unionale di effettività, chiedeva: a) di essere autorizzata a chiamata in giudizio l’Agenzia Dogane e Monopoli per essere manlevata; b) di sottoporre alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità dell’art. 14 T.U. Accise. Il Tribunale di Torino, con ordinanza n. 4354/2021, rigettava il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suddetta ordinanza, deducendo, in via pregiudiziale, la nullità del decisum per violazione dell’art. 101, 2° comma, cod. proc. civ., avendo il tribunale applicato un principio di diritto (la carenza dell’efficacia orizzontale della direttiva), in violazione delle regole del contraddittorio e, nel merito, la contrarietà dell’art. 6 dl n. 511/1988 al disposto della direttiva n. 2008/118/CE. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 1099/2022, in accoglimento dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda restitutoria originariamente proposta dalla medesima. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Questa Corte, all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa che la Corte di giustizia si pronunciasse sulla questione pregiudiziale, alla stessa rimessa dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 26 ottobre 2023. Intervenuta la pronuncia della Corte europea, è stata fissata l’odierna adunanza, per la quale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. articola in ricorso cinque motivi. Precisamente: -con il primo motivo denunzia Violazione e falsa applicazione dell’articolo l’art. 288 Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE) , nella parte in cui la corte territoriale avrebbe inammissibilmente creato una particolare categoria di efficacia “orizzontale verticalizzata” tenuto conto dell’oggetto della norma (un’imposta) e non dei soggetti (due persone giuridiche di diritto privato) , in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 17350/2004), con la giurisprudenza unionale(Corte di Giustizia: 26 febbraio 1986, causa C-152/84, Marshall; 19 novembre 1991, cause riunite 6/90 e 9/90, Francovich e a.; 14 luglio 1994, causa C-91/92, [OSCURATO:PERSONA]; 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells, 10 marzo 2005, causa C-235/03, QDQ Media; 21 ottobre 2010, causa C-227/09, Accardo e a.; 24 giugno 2019, causa C-573/17, Poplawski) ed anche con la sentenza n. 168/1991 della Corte costituzionale. In estrema sintesi, secondo la società ricorrente, nel caso di specie non sussistono i presupposti che legittimano il privato a invocare nei confronti di un altro privato le disposizioni di una direttiva non recepita o non esattamente recepita (il cosiddetto «effetto orizzontale); - con il secondo motivo denuncia la Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 comma secondo della Direttiva 2008/118/CE in combinato disposto con l’articolo 6 del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 convertito in legge 27 gennaio 1989 n. 20 e successivamente modificato dal D.lgs. 2 febbraio 2007 n. 6 (attuativo della Direttiva 2003/96/CE) ,nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che l’articolo 6 del dl n. 511/1998 viola l’art. 1, comma 2, della direttiva n. 2008/118, perché la finalità dell’addizionale sull’accisa non è specifica; -con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito alle sentenze interpretative della Corte di giustizia l’idoneità ad attribuire alla norma interpretata un’efficacia diversa (maggiore) di quella che le è propria, mentre, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 389/1989, la precisazione o l’integrazione del significato normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di giustizia hanno la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate; di conseguenza, atteso che le direttive non hanno efficacia immediata, detta efficacia non può essere riconosciuta alle sentenze della Corte di giustizia; -con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della direttiva 118/2008 e dell’art. 6 quater del dl n. 511/1988, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto il meccanismo di rivalsa, adottato dal legislatore nazionale, un meccanismo di riscossione “a due fasi”. Sottolinea di non essere un autonomo centro di interessi in relazione alla riscossione (e poi alla eventuale restituzione) della addizionale, quindi, di non essere il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito da parte dell’utente, la quale ha ad oggetto somme non percepite per sé (ma riscosse per conto dello Stato) e nemmeno in minima parte trattenute (avendole invece immediatamente trasferite all’Agenzia delle Dogane); -con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 del T.U. accise e della Direttiva 2008/118/CE, nonché dell’art. 267 TFUE, dell’art. 1 della Legge cost. n. 1/1948 e dell’art. 23 della Legge cost. n. 87/1953, ed invoca l’obbligo di questa Corte di rimettere la questione qui dibattuta alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. 2. I motivi, congiuntamente esaminati, data la loro connessione, non meritano accoglimento. 2.1. In via preliminare, deve darsi atto che la Corte di giustizia, con la pronuncia del 19giugno 2025, resa nella causa C - 645/23, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale volto a definire i limiti del potere impositivo degli Stati membri alla luce del diritto dell’Unione, ha ritenuto che, in assenza di (dimostrazione di) finalità specifica (§. 53), sussista un contrasto con il diritto dell’unione (§ 54) della normativa nazionale che istituisce l’imposta addizionale all’accisa sull’elettricità. Sul tema era già intervenuta C. cost. 43/25 ( seguita dalle pronunce di questa Corte, rese a partire dall’udienza pubblica dello scorso 23 aprile 2025). In particolare, la corte europea –pur riconoscendo efficacia solo verticale alla direttiva (§ 59) –ha affermato che “un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l’illegittimità, alla luce di una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva, di un’imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell’onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare” (§ 61). 2.2. Ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. il principio affermato da Cass. 13740/25 e ribadito finora da Cass. n. 13742/25, n. 16992/25, n. 16993/25, n. 17642/25, n. 17643/25, n. 28198/25, n. 28199/25, n. 28200/25, n. 28517/25, n. 28518/25, n. 28527/25, n. 28840/25, n. 28841/25, n. 29055/25: al quale il Collegio presta convinta adesione), in tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvense accipiens , la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione . 2.3. Avuto riguardo al disposto di cui all’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è qui sufficiente fare integrale richiamo alla motivazione della prima delle menzionate sentenze per giustificare il rigetto dei motivi in esame, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato. In definitiva il ricorso va rigettato, sia pure previa correzione della motivazione. 3. Le spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, vanno dichiarate integralmente compensate, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte sulla questione oggetto dei primi tre motivi. Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore impo
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