CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 27807/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11443/2019 R.G. proposto da I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.Angelo G uadagnino e L ucia P olicastro -ricorrente - contro -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]SESSA -intimata - avverso la sentenza n. 37/2019della Corte d’Appello di Milano , depositata il 12.2.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli attuali contro ricorrent i e l’ intimata , tutti dipendenti dell’I.N.P.S., con separati ricorsi si rivolse ro al Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, per chiede re l’accertamento dell’illegittimità del bando di selezione per il passaggio alla posizione B2 indetto il 23.6.2008, nella parte in cui ammetteva a partecipare soltanto i lavoratori già assunti a tempo indeterminato alla data del 31.12.2006, indicata quale retrodatatadecorrenza della progressione economica. Il Tribunale di Bergamo , dopo avere ordinato in sede cautelare l’ammissione dei ricorrenti con riserva, accolse parzialmente le domand e , pronunciando distinte sentenze di accertamento dell’illegittimità del bando di selezione per contrasto con l’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994. L’I.N.P.S. si rivolse allora al la Corte d’Appello di B rescia , la quale, riuniti i gravami, li respinse con la sentenza n. 297/2011. Tale sentenza venne però impugnata dall’I.N.P.S. e cassatacon rinvio alla Corte d’Appello di Milano, con ordinanza n. 214/2018 di questa Corte, nella quale venne affermato il seguente principio di diritto: «La disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti del personale pubblico “privatizzato” (art. 40, c. 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001), deve ritenersi affidata alla contrattazione collettiva, che può derogare alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettività (art. 52, c. 1bis , D.Lgs. n. 165 del 2001). Il contratto integrativo è abilitato a disciplinare soltanto le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti e non può contenere clausole in contrasto con ivincoli risultanti dai contratti nazionali». Riassunto il processo davanti al la Corte d’Appello di Milano, questaconfermò nuovamente le decisioni del giudice del lavoro di Bergamo, ritenendo il bando di selezione non conforme al parametro del «rispetto del principio di selettività di cui all’art. 52, comma 1bis, del d.lgs. n. 165/2001». Contro la sentenza della Corte milanese l’I.N.P.S. ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato un unicomotivo. Settelavorator i si sono difes i con controricorso , mentre un’altra lavoratrice èrimasta intimat a . I controricorrenti ha nno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo di ricorso si denunciano: «violazione efalsa applicazione degli a r t t . 2 , 5, 40 e 52, comma 1 - bis , del d.lgs. n. 165 del 2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. 9.5.1994, n 487; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e seguenti c.c., in relazione all’art. 2 del CCNI [OSCURATO:PERSONA] I.N.P.S. per l’anno 2006, sottoscritto in data 22.6.2007 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».Secondo l’Istitutoricorrente, la Corte d’Appello di Milano avrebbe confuso l’aspetto relativo alla individuazione dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva con il diverso aspetto della determinazione dei criteri che devono essere utilizzati per la valutazione comparativa dei candidati una volta ammessie, in tal modo, avrebbe erroneamente interpretato ed applicato le disposizioni di legge e contrattuali che si assumono violate. 2. Il motivo è infondato. 2.1. L’art. 2, comma7, del d.P.R. n. 487 del 1994 non è stato applicato dalla Corte territoriale che, in ossequio a quando disposto nell’ordinanza di cassazione con rinvio, si è limitata a verificare se il diverso criterio di ammissione fissato nel CCNI 22.6.2007 fosse rispettoso del «principio di selettività»indicato come ineludibile proprio nel l a citata ordinanza . Non può pertanto sussistere il vizio di violazione di norme di diritto con riguardo a una disposizione che non è stata applicata nella sentenza impugnata. 2.2. Analogamente, n emmeno si può prospettar e l a violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., perché la Corte milanese non ha deciso la causa sulla base di una propria interpretazione del contratto collettivointegrativo I.N.P.S . , ma ha ritenuto che una ben chiara disposizione di quel contratto (la clausola che limitava il diritto di partecipa r e alla selezione a i dipendenti già assunti a tempo indeterminato alla data di decorrenza della progressione economica) non fosse rispettosa del principio di selettività dettato nell’ordinanza di rinvio, dovendo, pertanto, essere disapplicata.Non vengono dunque in rilievo i canoni legali di interpretazione dei contratti. 2.3. Per quanto riguarda le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, l’unica effettivamente rilevante nel caso di specie è quella dell’art. 52, comma 1-bis, esplicitamente indicata nel principio di diritto dell’ordinanza n. 214/2018 quale fonte diretta del principio di selettività. Per la parte che qui interessa, l’art. 52, comma 1-bis, dispone che «Leprogressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacit à culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraversol’attribuzione di fasce di merito». Ebbene, alla luce del testo di quella disposizione, non ha alcun fondamento il tentativo del ricorrente di escludere la rilevanza del principio di selettività nella definizione dei requisiti di ammissione alla selezione, limitandola a lla successiva fase della valutazione comparativa tra gli aspiranti ammessi . È del tutto evidente che, se le progressioni economiche all’interno della stessa area devono avvenire, per prescrizione di legge,«in funzione» di determinate caratteristiche dei lavoratori interessati, tali caratteristiche rappresentano un parametro di razionalità dei criteri che la pubblica amministrazione adotta , non solo per la comparazione tra i candidati ammessi, maanche per l’individuazione dei lavoratori che possono partecipare alla selezione. La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto non conforme a un criterio di trasparente e imparziale selettività l’esclusione dalla selezione dei lavoratori che,alla data di riferimento per la decorrenza della progressione economica, erano assunti a tempo determinato e con contratto di formazione lavoro . L’Istituto ricorrente non mette in dubbio che tale valutazione abbia a che fare con le capacità professionali dei lavoratori e con l’esperienza maturata, ma ciò nonostante sostiene cheessa non avrebbe dovuto rilevare ai fini dell’ammissione alla selezione.E tale opinione non può essere condivisa. 2.4. Il ricorrente indica unacontraddizione nella sentenza impugnata, posto che, nell’ultimo paragrafo di pag. 2, si legge che «il CCNI poteva prescrivere … il possesso del requisito di ammissione dell’esistenza di un rapporto … a tempo indeterminato … a una data anteriore alla scadenza del termine di presentazione della domanda … anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/94»; viceversa, a pag. 3, si legge che quella clausola «non appare idonea a garantire alcuna selettività», contrariamente a quanto sancito nel principio di diritto affermato nell’ordinanza di rinvio. Ma la contraddizione si può facilmente risolvere attribuendo alla prima affermazione la più limitata funzione di ribadire, anche qui in ossequio all’ordinanza di rinvio, che il CCNI non era vincolato al rispetto del d.P.R. n. 487 del 1994, ma era tuttavia tenuto al «rispetto del principio di selettività». 2.5. È doveroso infine precisare che, sebbene nel ricorso si accenni alla diversa posizione di due lavoratori ( i quali, alla data di decorrenza della progressione economica , non sarebbero stati ancora inquadrati nell’area B, bensì nell’area A), non viene formulato in proposito uno specifico motivo di impugnazione e, del resto, la circostanza non emerge dal la sentenza impugnata, dalla quale risulta , invece, che oggetto dell’appello – e , di conseguen za, del la decisione di secondo grado – era esclusivamente la legittimità della «clausola secondo la quale alla selezion e erano ammessi a partecipare soltanto coloro che alla data del 31.12.2006 erano già dipendenti dell’ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato». 3. Rigettato il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Ovviamente non occorre provvedere sulle spese legali nei confronti dellalavoratrice rimast a intimat a . 4. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento , in favore dei controricorrent i , delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generalial 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge ; dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,