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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 28867/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3248/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], r appresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BNCBRC71B6E897P)per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]', in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , per procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1371/2020 depositata il 21/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1) che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno impugnato con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 21.12.2020 reiettiva del reclamo ex art. 18 dagli stessi proposto contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società e del socio accomandatario; 2) che il F allimento e il creditore istante, [OSCURATO:PERSONA], h a nno resistitocon controricorso; 3) che, con atto del29/07/2024, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; 4) che la rinuncia, benché non accettata, comporta l’estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c.; 5) che in assenza di accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante; 6) che neppure sussistono ragioni atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le spese devono far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione(Cass. n. 9474 del 22/05/2020 ). 7) che l'ammontare delle spese vieneliquidato in dispositivo. 8) che ladeclaratoria di estinzione del giudizio esclude invece l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizioe condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3248/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], r appresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BNCBRC71B6E897P)per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]', in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , per procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1371/2020 depositata il 21/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1) che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno impugnato con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 21.12.2020 reiettiva del reclamo ex art. 18 dagli stessi proposto contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società e del socio accomandatario; 2) che il F allimento e il creditore istante, [OSCURATO:PERSONA], h a nno resistitocon controricorso; 3) che, con atto del29/07/2024, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; 4) che la rinuncia, benché non accettata, comporta l’estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c.; 5) che in assenza di accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante; 6) che neppure sussistono ragioni atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le spese devono far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione(Cass. n. 9474 del 22/05/2020 ). 7) che l'ammontare delle spese vieneliquidato in dispositivo. 8) che ladeclaratoria di estinzione del giudizio esclude invece l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizioe condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli
Sentenza Cassazione n. 28867/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris