CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 07023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; I letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con l'unico motivo di ricorso si contesta la motivazione adottata nel ritenere non configurabile, nel caso, il comma 5 dell'art 73 rispetto alle condotte in contestazione senza considerare , tuttavia, che nel caso il difensore del ricorrente ebbe a rinunziare ai motivi di appello sulla responsabilità ( alla udienza del 24 dicembre 2024, come indicato al punto 3 della narrativa in fatto della sentenza impugnata), limitando il devoluto ai soli temi riguardanti al pena da irrogare, il che preclude oggi, irrimediabilmente, di addurre il difetto di motivazione prospettato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.