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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 23217/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28181/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC : piergiorgio.finocchiaro@pec.ordineav- vocaticatania.it)e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ò Raddusa (PEC: pietropa- [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio elettopresso lo studio del secondo difensore in Roma, via della Giuliana 66; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:definizione age- volata nonché [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]),domiciliata presso la Cancelleria della Corte dicassazione; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Si- cilia, sez. staccata di Catania , n. 1628 / 1 7 /20 1 5 depositata in data 20/4/2015,non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania , veniva parzialmente accolto l’appello pro- postodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commis- sione Tributaria Provinciale di Catania n. 7 72 / 9 /1 0 , che aveva ac- coltoil ricors o introduttiv o dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] volto adottenere l’annullamento d i quattro cartelle di pagamento relativ e aglianni di imposta 2001, 2002, 2003, 2004 per II.DD. e IVA, oltre sanzionied interessi .

Ilgiudice di prime cure accoglieva la prospettazione del contribuente inpunto di mancanza di dimostrazione di regolare notifica delle car- telle suddette .

La decisione era solo in parte condivisa dalla CTR la qualeaccertava la regolare notifica delle cartelle di pagamento n n . 29320060011706765 e 293200600134817842 presso la residenza del ricorrente a mani di addetti alla casa , e della cartella n. 2932007011306762notificata ex art. 140 c od . p roc . c iv . .

Al contra- rio, i l giudice confermava l’irregolare notifica della cartella n. 29320060042323072.

Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il con- tribuente,affidato a sei motiv i , illustrati con memoria, cui replica no con distinti controricors i l’Agenzia delle Entrate e l’agente della ri- scossione.Da ultimo, il contribuente deposita memoria in cui rende notodi aver adito la definizione agevolata della lite , cd. rottamazione quaterex lege 197/2022 , e chiede la sospensione del processo.

Consideratoche:

1. Con memoria illustrativa depositata il 9 aprile 202 4 parte contri- buente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 231-252 della legge 29/12/22 n. 197 (cd. rottamazione qua- ter), dando evidenza del pagamento delle prime rate ed ha chiesto la sospensione del processo.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’art.1 comma 236 della citata legge pre- vede: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'e- ventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ri- compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estin- zione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della docu- mentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».

3. Ritenuto che, in accoglimento della richiesta di parte e in applica- zione della previsione di legge suddetta, la causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo per sospensione del processo in attesa di perfeziona- mento della definizione agevolata, P.Q.M.

La Corte: rinviaa nuovo ruolo per sospension

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28181/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC : piergiorgio.finocchiaro@pec.ordineav- vocaticatania.it)e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ò Raddusa (PEC: pietropa- [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio elettopresso lo studio del secondo difensore in Roma, via della Giuliana 66; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:definizione age- volata nonché [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]),domiciliata presso la Cancelleria della Corte dicassazione; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Si- cilia, sez. staccata di Catania , n. 1628 / 1 7 /20 1 5 depositata in data 20/4/2015,non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania , veniva parzialmente accolto l’appello pro- postodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commis- sione Tributaria Provinciale di Catania n. 7 72 / 9 /1 0 , che aveva ac- coltoil ricors o introduttiv o dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] volto adottenere l’annullamento d i quattro cartelle di pagamento relativ e aglianni di imposta 2001, 2002, 2003, 2004 per II.DD. e IVA, oltre sanzionied interessi . Ilgiudice di prime cure accoglieva la prospettazione del contribuente inpunto di mancanza di dimostrazione di regolare notifica delle car- telle suddette . La decisione era solo in parte condivisa dalla CTR la qualeaccertava la regolare notifica delle cartelle di pagamento n n . 29320060011706765 e 293200600134817842 presso la residenza del ricorrente a mani di addetti alla casa , e della cartella n. 2932007011306762notificata ex art. 140 c od . p roc . c iv . . Al contra- rio, i l giudice confermava l’irregolare notifica della cartella n. 29320060042323072. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il con- tribuente,affidato a sei motiv i , illustrati con memoria, cui replica no con distinti controricors i l’Agenzia delle Entrate e l’agente della ri- scossione.Da ultimo, il contribuente deposita memoria in cui rende notodi aver adito la definizione agevolata della lite , cd. rottamazione quaterex lege 197/2022 , e chiede la sospensione del processo. Consideratoche: 1. Con memoria illustrativa depositata il 9 aprile 202 4 parte contri- buente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 231-252 della legge 29/12/22 n. 197 (cd. rottamazione qua- ter), dando evidenza del pagamento delle prime rate ed ha chiesto la sospensione del processo. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’art.1 comma 236 della citata legge pre- vede: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'e- ventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ri- compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estin- zione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della docu- mentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 3. Ritenuto che, in accoglimento della richiesta di parte e in applica- zione della previsione di legge suddetta, la causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo per sospensione del processo in attesa di perfeziona- mento della definizione agevolata, P.Q.M. La Corte: rinviaa nuovo ruolo per sospension
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