CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 dicembre 2023
Cassazione n. 06420/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI IVREAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Ivrea non convalidava l'arresto dell'IPPOLITO ritenendo che lo stesso era stato eseguito in assenza del necessario presupposto della flagranza, anche ove intesa come c.d. quasi flagranza, previsto dall'art. 382 cod. proc. pen., poiché sul medesimo gli operanti non avevano rinvenuto cose o tracce del commesso reato e dunque segni che lo collegassero direttamente ad esso. 2. Contro tale provvedimento, nella misura in cui non ha convalidato l'arresto, ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ivrea chiedendone l'annullamento perché fondato su inosservanza o erronea applicazione dell'art. 381 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 624, 625 n. 2, cod. pen., avendo ritenuto "non implausibile" la giustificazione fornita dall'IPPOLITO all'udienza di convalida nel senso che si era rifugiato in ora notturna nel plesso scolastico solo perché aveva bisogno di stare da solo e non sussistendo, pur a fronte dell'effrazione della finestra della scuola e del rinvenimento di oggetti sparsi sotto un armadietto dell'istituto. In particolare il vizio della decisione sarebbe consistito nel non aver considerato la ricostruzione degli operanti nel senso che il ricorrente era entrato nella scuola per effettuare un furto e, non avendo rinvenuto oggetti di suo interesse, era fuggito una volta scattato l'allarme andandosi a nascondere sotto a un pianoforte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Occorre premettere che l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza" costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" pur non richiedendo che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, postula l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (tra le molte, Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, P.M. in proc. Kukiqi e altro, Rv. 271683 - 01; Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749 - 01). Nella specie, tali principi sono stati disattesi dal provvedimento impugnato atteso che il fermo è stato disposto in presenza di una serie di plurimi elementi idonei a connotare, nei termini delineati, una situazione di c.d. quasi flagranza. Concorrevano in detta direzione, difatti, le tracce di una sicura effrazione dei vetri per entrare nella scuola, il ritrovamento di oggetti sparsi per terra nelle stanze dove si trovava il materiale informatico e il rinvenimento, dopo che era scattato l'allarme che aveva comportato l'immediato intervento degli operanti, dell'IPPOLITO nascosto sotto un pianoforte che, a fronte di detti plurimi elementi 2 (9 idonei a denotare il compimento di atti univoci ed idonei a commettere il delitto di furto, ha addotto giustificazioni implausibili e fornito una ricostruzione alternativa priva di ogni concreto riscontro. 2. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto una fase del procedimento ormai perenta e attiene esclusivamente alla valutazione sulla correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (ex plurimis, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 270042 - 01; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016, Rv. 266734 - 01; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014 Rv. 260000 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023 Il