CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 44214/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna pronunciata dal Gip del Tribunale di Agrigento del 24.10.2023 per i reati di cui agli artt. 110,624 bis comma 2 e 582,585 in relazione all'art. 576 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] perché si impossessava di una borsa che sottraeva con violenza a [OSCURATO:PERSONA], di età superiore a 65 anni, strappandola dal braccio e colpendola a sul petto facendola rovinare a terra tanto da procurarle una escoriazione al ginocchio sinistro e un trauma contusivo alla mano sinistra. 2. L'imputato a mezzo del difensore di fiducia deduce vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità e alla valutazione illogica e incongruente del quadro indiziario costituito dalla testimonianza della persona offesa, dal riconoscimento fotografico cartolare e dalle videoriprese. 3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non solo in realtà è costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità ma reitera i motivi già dedotti in appello cui la Corte distrettuale ha dato ampia logica e coerente risposta a fol 3, 4 e 5 .Ha in particolare sulla base degli elementi probatori escluso una diversa ricostruzione del fatto in contestazione, argomentando dal contenuto della querela e dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dal riscontro ottenuto in sede di perquisizione domiciliare, presso la stanza della struttura delle [OSCURATO:PERSONA], dove sono stati rinvenuti capi di abbigliamento descritti nell'immediatezza dalla Butera, come quelli indossati dall'autore della condotta criminosa, in specie un giubbotto nero ed una camicia a quadri appartenente all'imputato. La Corte territoriale ha poi completato e argomentato la ricostruzione dei fatti sulla base del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa e della individuazione effettuata il 7.06.2023 nei pressi della tabaccheria Pullara da personale della PG che riconosceva nell'imputato l'uomo ripreso dalle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA]. Va ribadito il principio che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili. (Sez. 2 n. 3817 del 09/10/2019 Ud. (dep. 29/01/2020) Rv. 278237 - 01) • 4.Segue all'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende