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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16827/2026

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a Domenica in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoBruno Chiarantano unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n.1103/2025 depositata il 15/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23957/2025Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 16827/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro743,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Domenica in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoBruno Chiarantano unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n.1103/2025 depositata il 15/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23957/2025Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 16827/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro743,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16827/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris