Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 44629/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato GERMANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 24/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Giuseppe LOCATELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a loro ascritti, avvinti in continuazione, condannandoli alla pena di anni cinque di reclusione - accogliendo il concordato sulla pena, ha rideterminato la pena in quella finale di anni tre e mesi otto di reclusione.

2. Propongono ricorso per cassazione i tre imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 597 co. 4 cod. proc. pen.

Secondo la Difesa, la Corte di appello avrebbe violato il divieto di reformatio in pejus ( sull'appello dei soli imputati), poiché, pur essendo pervenuta a una pena finale inferiore rispetto a quella inflitta dal primo giudice , ha, tuttavia, individuato una pena base più elevata.

4. I ricorsi sono inammissibili.

E' sufficiente richiamare il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

4.1. In tale ottica, si afferma, che, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, non sono, invece, consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e quelle che denuncino vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

4.2. Nel caso in esame, l'accordo sulla pena raggiunto dalle parti ha investito anche la misura della diminuzione di pena da accordarsi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza, determinazione in ordine alla quale non può ammettersi l'impugnazione di legittimità, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva, come detto, l'ipotesi di illegalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17 settembre 2021 I Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato GERMANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 24/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Giuseppe LOCATELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a loro ascritti, avvinti in continuazione, condannandoli alla pena di anni cinque di reclusione - accogliendo il concordato sulla pena, ha rideterminato la pena in quella finale di anni tre e mesi otto di reclusione. 2. Propongono ricorso per cassazione i tre imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 597 co. 4 cod. proc. pen. Secondo la Difesa, la Corte di appello avrebbe violato il divieto di reformatio in pejus ( sull'appello dei soli imputati), poiché, pur essendo pervenuta a una pena finale inferiore rispetto a quella inflitta dal primo giudice , ha, tuttavia, individuato una pena base più elevata. 4. I ricorsi sono inammissibili. E' sufficiente richiamare il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). 4.1. In tale ottica, si afferma, che, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, non sono, invece, consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e quelle che denuncino vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 4.2. Nel caso in esame, l'accordo sulla pena raggiunto dalle parti ha investito anche la misura della diminuzione di pena da accordarsi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza, determinazione in ordine alla quale non può ammettersi l'impugnazione di legittimità, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva, come detto, l'ipotesi di illegalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 settembre 2021 I Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 44629/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris