CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 28820/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del riesame di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 27 gennaio 2026, il Tribunale del riesame di Romaaccoglieva parzialmente l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Viterbo del 24giugno 2025 che non aveva convalidato il fermo di indiziato di delitto e avevarigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere neiconfronti dell’odierno ricorrente, indagato per i reati di violazione della leggesulle armi e violazione della legge in materia di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al riesame in relazione al reato di tentato omicidio. IlTribunale rigettava l’appello relativamente al reato in materia di stupefacenti,mentre lo accoglieva in relazione al reato inerente le armi, con il quale venivacontestato all’imputato la violazione degli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 2, 4,comma 2, lett. a) e 7 legge n. 895 del 1967 perché, al fine di agevolarel’esecuzione del delitto di cui al capo 1) (tentato omicidio), ed agendo inconcorso e riunito con altri due soggetti allo stato ignoti, deteneva e portava inluogo aperto al pubblico, segnatamente nella piazza di spaccio di Vetralla, loc.Erodiano, due fucili ed un’arma liscia calibro 12.Riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato in oggettosulla base della fonte di prova costituita dalle annotazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Compagnia dei Carabinieri di Viterbo dalle quali sievincevano le seguenti circostanze:- Alle ore 01.58 del 20.4.2025, in loc. Madonnina, si vedevagiungere un furgone Ducato bianco tg. [OSCURATO:TARGA] della ditta Boselli, inuso all’odierno ricorrente, il quale scendeva dal mezzo insieme adaltre persone armate di fucili. Il gruppo si avviava all’interno dellaboscaglia ove una telecamera riprendeva la presenza di più persone,una delle quali armata di fucile da caccia ed un’altra di una pistola; ilricorrente si tratteneva sul posto circa trenta minuti e poi siallontanava a bordo del furgone insieme ad altre due persone, prive diarmi;- Alle ore 19.45 del 20.4.2025, egli tornava nella medesimalocalità con un’altra persona e si addentrava nella boscaglia ovevenivano ripresi in compagnia di un altro uomo armato di una pistola;- Il 21.4.2025, due persone, identificate in [OSCURATO:PERSONA] e taleSimone, venivano visti portare nella boscaglia, ove era la piazza dispaccio, un bustone, verosimilmente contenente armi.Sulla base di tali elementi fattuali, il Tribunale del riesame ritenevasussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati di detenzione e porto diarmi, osservando che, sebbene il ricorrente non fosse uno dei soggettiche imbracciavano le armi, egli, comunque, componeva il gruppo chedisponeva delle armi e, con condotta fattiva, accompagnava i correi nellaboscaglia per portare le armi. Aggiungeva che, in sede di interrogatorio,egli aveva ammesso di aver ivi condotto le altre persone, ma sigiustificava affermando essere sua intenzione di acquistare stupefacenti.Riteneva, inoltre, sussistenti le esigenze cautelari sia sotto il profilodel pericolo di reiterazione, sia sotto quello dell’inquinamento probatorio.Quanto al primo, lo deduceva dalla gravità del reato (desunta dai limitiedittali della pena), dalle modalità della condotta e dalla spregiudicatezzadimostrata nel trasportare, con un furgone di proprietà del datore dilavoro, uomini e armi su una piazza di spaccio, dagli evidenti collegamenticon l’ambiente del narcotraffico, dalla condotta successiva al reato,dall’atteggiamento omertoso assunto con gli inquirenti, non avendo volutofornire notizie utili alla individuazione dei correi.Riteneva, inoltre, sussistere il pericolo di inquinamento probatoriosulla base delle conversazioni intercorse tra l’indagato e altri soggetti,all’indomani del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nel corso dellequali egli invitava i suoi interlocutori e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] anegare tutto, riferendo anche che egli, ove interpellato, avrebbe fornitouna versione di comodo.Riteneva, inoltre, che unica misura idonea a contenere le esigenzecautelari fosse quella della custodia cautelare in carcere tenuto conto siadella capacità di procurarsi armi desunta dalla conversazione telefonicacon tale Azzedine, sia dal fatto che tutti i compartecipi, noti al ricorrente,non erano stati ancora identificati e che erano in corso le indagini perindividuare gli autori dell’omicidio, verosimilmente maturato nell’ambito diuna faida tra gruppi contrapposti per il predominio nella piazza di spaccio,sicché era necessario interrompere i contatti dell’indagato con il gruppo.Riteneva non idonea, a tal fine, la misura gradata degli arresti domiciliarisia perché le circostanze non consentivano di esprimere un giudiziopositivo sulla affidabilità soggettiva del ricorrente, sia perché questi nonrisultava avere un domicilio idoneo.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando quattro motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1. Con il primo motivo censura la decisione per essereincorsa in errore nella cronologia degli avvenimenti, avendoomesso di considerare che il possesso dei fucili da parte degliignoti spacciatori era documentato già dal 19.4.2025, ovvero dalgiorno precedente quello dell’episodio che ha coinvolto ilricorrente, come si evinceva dalle intercettazioni ambientali sullavettura di [OSCURATO:PERSONA], risalenti a detta data e non al 21.4., comeerroneamente indicato nell’ordinanza impugnata; che nello stessosenso deponevano gli esami resi in sede di interrogatorio digaranzia tanto da [OSCURATO:PERSONA] tanto dall’odierno ricorrente, nel corso deiquali entrambi riferivano che gli spacciatori erano armati,circostanza questa che aveva indotto il GIP ad escludere ilcoinvolgimento del ricorrente nel reato contestato sub 1)(omicidio). Evidenzia, inoltre, un profilo di illogicità delleconclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame, nel fatto di averescluso il concorso del ricorrente sia nell’attività di spaccio, sia inrelazione al reato di omicidio e di averlo, invece, ritenutoresponsabile del concorso nella detenzione di armi utilizzate perl’omicidio, peraltro finalizzato ad agevolare la commissionedell’omicidio. Infine, rappresenta ulteriori fatti, quali il ricattosubito il giorno successivo dal gruppo criminale per l’acquisto di ungrammo di cocaina nonché l’oscuro significato della intercettazionetelefonica con il menzionato Azzedine, l’esito negativo dellaperquisizione domiciliare, la circostanza che egli sia l’unico adavere una stabile attività lavorativa.2.2. Con il secondo motivo, censura la decisione sotto ilprofilo delle esigenze cautelari. Con riferimento al pericolo direiterazione, evidenzia che la decisione è stata motivata con rinvioa mere formule di stile, contrastate dal fatto che il ricorrente èpersona dedita all’attività lavorativa nella quale è impegnata tuttoil giorno, avendo dato anche la disponibilità alla reperibilitànotturna e dipendente da cocaina, circostanze che negano ilpericolo di reiterazione, come reso evidente dal fatto che egli,dopo gli accadimenti, ha continuato a lavorare ed ha risolto leproblematiche di assunzione di stupefacenti. Egli era statocasualmente coinvolto mentre si recava ad acquistare stupefacentie non aveva fornito i nomi dei correi in quanto sconosciuti,fornendo tutte le scarse notizie di cui disponeva.2.3. Con il terzo motivo, censura la decisione conriferimento all’esigenza cautelare connessa al pericolo diinquinamento probatorio. Obietta che il tenore delle conversazioninon depone nel senso della volontà di inquinare gli elementi diprova in quanto, in alcuni casi, egli invitava i suoi interlocutori afornire agli inquirenti le informazioni richieste e, in un altro caso,invitava il suo interlocutore [OSCURATO:PERSONA] a negare tutto non perproteggere se stesso o i correi, ma lo stesso interlocutore, deltutto estraneo ai fatti. Inoltre, le telefonate fatte erano motivatedalla preoccupazione del proprio coinvolgimento dopo aver subitouna perquisizione domiciliare. Riteneva, infine, irrilevante la fraserelativa al presunto alibi prospettato dal ricorrente (aver portato laspesa al fratello della vittima), tenuto conto che non vi sono provedella falsità dell’allegazione e che egli, comunque, in qualità diindagato, non è tenuto a dire la verità. Evidenzia infine, cheessendo le indagini concluse, non vi è più esigenza di evitareinquinamenti probatori.2.4. Con il quarto motivo, infine, eccepisce che la misuraapplicata è eccessivamente afflittiva e non adeguatamentegiustificata, tenendo conto che il ricorrente dispone di unaabitazione condotta in locazione, che egli è incensurato, non hacarichi pendenti e ha una attività lavorativa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Prel iminarmente, giova enunciare i pr incipi chesovrintendono l’indagine devoluta a questa Corte e che il Collegio haapplicato nella valutazione del ricorso.Le Sezioni Unite, con sentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv.215828-01, hanno affermato che «In tema di misure cautelaripersonali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame inordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Cortesuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni chel'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazioneriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie.[...]». Il ricorso per cassazione in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pertanto, consente algiudice di legittimità la sola verifica delle censure inerentil’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dellerisultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminatedal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01).Con riferimento alle interpretazioni delle intercettazioni, questaCorte, con giurisprudenza costante, ha affermato che «In tema diricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbiainterpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si èsvolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, ondericostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone allequali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attivitàpropria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità soloquando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato talicriteri in modo scorretto. (Fattispecie relativa a soggetto chiamato incorreità nel corso di conversazioni dei coimputati sottopostead intercettazione, nella quale la Corte ha ritenuto incensurabilel'identificazione del ricorrente, adeguatamente motivata dai giudici dimerito mediante la valorizzazione dei riferimenti soggettivi - afisionomia, soprannome e situazioni familiari - operati daicolloquianti)» (da ultimo, Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024,Rv. 286599 – 01). E, ancora, «In materia di intercettazionitelefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può esseresindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifestaillogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite» (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 – 01; Sez. 3,n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337-01).3. Tanto premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso èinfondato. Deve premettersi che dal capo di incolpazione provvisoria sievince che all’indagato viene contestata la condotta di concorso nelladetenzione di armi e nel porto di armi.Giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che «Aifini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegaledi armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia ladisponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione difatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne»(Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Rv. 274806 – 01). Si è, inparticolare, affermato che «Il concorso di più persone nel porto diun’arma, non può essere escluso dall’affermata appartenenza di essaad uno solo dei concorrenti e deve ritenersi pienamente sussistente,quando l’arma possa ritenersi nella comune disponibilità, ovveroquando i soggetti, viaggiando sulla stessa auto, partecipinoconsapevolmente al porto dell’arma stessa (Sez. 1, n. 3353 del24/01/1995, Rv. 200694_01; Sez. 1, n. 4451 del 16/03/1994, Rv.197435-01).Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati, avendo rilevato che dalleannotazioni di [OSCURATO:PERSONA] si evinceva che l’odierno ricorrentetrasportava a bordo del veicolo di servizio a lui in uso, alcune personearmate di fucili da caccia, recandosi con costoro nella boscaglia ove sitrovava la piazza di spaccio. La condotta descritta rientra pienamentenelle ipotesi oggetto delle pronuncia dinnanzi enunciata ed è, quindi,idonea a integrare i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reaticontestati, ferma restando la necessità, nel proseguo delle indagini,alla luce della difesa dell’indagato, di verificare se l’odierno ricorrentefosse nella detenzione delle armi, nel senso che egli ne disponesse giàin precedenza ovvero se il suo apporto alla condotta sia stato limitatoal porto nella fase del trasporto degli uomini armati. Ciò in quanto, «Intema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe percontinenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale,solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al portodella medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l’armanon sia stata in precedenza detenuta (In motivazione, la Corte haaffermato che, in mancanza di alcuna specificazione da partedell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice dimerito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi alcriterio logico della normale anteriorità della detenzione rispettoal porto)» (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Rv. 281668-01).Quanto esposto esclude la fondatezza degli ulteriori argomentidifensivi.In primo luogo, non rileva la circostanza che i soggetti deditiall’attività di spaccio e, nella prospettiva accusatoria, responsabili deldelitto di omicidio, avessero già la disponibilità di armi. La condottache integra il reato contestato è quella di detenzione e porto in luogopubblico delle armi, indipendentemente dall’utilizzo effettivo opotenziale che i detentori delle armi abbiano fatto delle stesse. Lacircostanza potrebbe rilevare quale elemento di concorso nel delitto diomicidio, ipotesi che resta fuori dal perimetro di valutazione di questaCorte in base al devolutum.Per le medesime ragioni, è irrilevante che il ricorrente concorressenell’attività di spaccio.La difesa confonde il piano del concorso nell’omicidio e/o nellospaccio con quello della detenzione e porto di armi, ma si tratta dicondotte che possono autonomamente sussistere senza chel’esclusione del concorso nelle prima riverberi i propri effetti sullaconfigurabilità della seconda, specie a fronte del fatto che la difesanon contesta che le circostanze indicate nella relazione di PoliziaGiudiziaria corrispondano a quanto emerso dalle indagini.Quanto agli altri elementi addotti:irrilevante, ai fini del concorso nel porto e detenzione, è lacircostanza che il ricorrente sia stato ricattato dal gruppo dispacciatori, pochi giorni dopo, per l’acquisto di un grammo di cocaina;la circostanza che egli sia incensurato, privo di carichi pendenti,dedito a stabile attività lavorativa, può rilevare ad altri fini, ma nonsotto il profilo della sussistenza della condotta contestata;quanto alla conversazione intercettata con tal Azzedine, richiamatii principi sopra esposti in ordine ai limiti del sindacato di legittimità sulcontenuto delle intercettazioni e ferma restando la necessità diverificare l’esattezza della trascrizione della conversazione ovecontestata, si osserva che il difensore non ha eccepito la manifestaillogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite, sicché è precluso ogni ulteriore profilo di indagine a questaCorte che non può sostituire la ricostruzione dei fatti del giudice dimerito con altra, in ipotesi ritenuta più plausibile.4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo alleesigenze cautelari, si osserva, quanto al pericolo di reiterazione che«In tema di misure cautelari personali, l’accertamento dei requisiti dilett. c) cod. proc. pen., richiede una prognosi incentrata sulla rigorosae complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità direalizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attualicondizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioniprossime facilitanti la riproduzione del reato [...]» (Sez. 1, n. 26618dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 288476-01), avendo riguardo, quindi, allemodalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto edel contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez.2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262 – 01) e anche indifetto di precedenti penali a carico dell'indagato, anche soltanto acomportamenti o atti concreti - non necessariamente di naturaprocessuale - dello stesso, che non siano oggetto di accertamentogiudiziario (Sez. 5, n. 12054 del 27/02/2026).Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha desunto il pericolodi recidiva: dalla natura del reato, la cui gravità può essere indicativadi maggiore capacità a delinquere; dalle modalità della condotta che,nella valutazione del Tribunale denotano spregiudicatezza, per averel’indagato, utilizzato l’autoveicolo di servizio di cui disponeva per iltrasporto delle persone armate verso una piazza di spaccio; allapersonalità e pericolosità desumibile dai collegamenti costanti conambienti del narcotraffico (alla luce delle intercettazioni telefoniche);dalla condotta successiva al reato, avendo valutato come omertosol’atteggiamento del ricorrente che non ha fornito informazioni utiliall’identificazione dei soggetti armati.Infondata è, quindi, la censura del ricorrente, il quale lamenta ilcarattere di mera clausola di stile della motivazione, avendo, invece, ilTribunale fondato la propria argomentazione su elementi fattuali, soloin parte contestati. Sotto tale profilo, si evidenzia che la contestazionerelativa alla mancata collaborazione è argomentata dalla difesa delricorrente sulla base di fatti desunti da atti del processo che vengonomenzionati, ma non allegati come, invece, necessario, ai finidell’autosufficienza del ricorso, il che preclude il loro esame da partedel collegio.Quanto alle circostanze nelle quali sarebbe maturato l’episodio (ladifesa ha dedotto che il ricorrente si era recato dagli spacciatori peracquistare la consueta dose e, in questa occasione, costoro eranousciti dalla boscaglia e lo avevano invitato, con toni alterati, di fattocostringendolo, a trasportarli con il furgone per un breve tratto distrada), ove dedotta per far valere la scriminante di cui all’art. 54 cod.pen., deve rilevarsi che, allo stato, è meramente allegata e, peraltro,in modo generico, sicché non è idonea a inficiare la ricostruzione deifatti.5. Con il terzo motivo di ricorso, censura la decisione conriferimento alle esigenze cautelari connesse al pericolo diinquinamento probatorio, osservando che sono state equivocate leconversazioni intercettate. Premesso che, anche in tal caso, nonrisultano allegate ai fini dell’autosufficienza, le trascrizioni delleconversazioni, sì da poter verificare eventuali palesi illogicità ocontraddittorietà nella motivazione, allo stato può solo richiamarsi lagiurisprudenza in precedenza enunciata in ordine ai limiti di sindacatodi questa Corte sul contenuto delle captazioni.Quanto al lasso di tempo trascorso dai fatti sotto il profilo dellaincidenza sulle indagini, si osserva che dagli atti non si evince lo statod e l p r o c e d i m e n t o . I n o g n i c a s o , « I n t e m adi misure cautelar i personal i , la valutazione del per icolodi inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento siaalle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nullarilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, inquanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non siesaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nelcaso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezionedelle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale.(Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Rv. 284052-01; Sez. U,n. 19 del 25/10/1994, Rv. 199396-01).6. Con il quarto motivo, infine, la difesa censura la decisionesotto il profilo della valutazione dell’idoneità della misura dellacustodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame ha motivato lascelta: con riferimenti ai legami con ambienti criminali del ricorrente;con la disponibilità di armi e con la facilità di procurarsele (possibilità,quest’ultima, motivata sulla base di una conversazione telefonica nelcorso della quale vi è un esplicito riferimento ad un’arma che i dueinterlocutori intendono andare a prendere); con il fatto che gli altriprotagonisti della vicenda, responsabili dell’omicidio e noti alricorrente, non sono stati ancora identificati; elementi sulla base deiquali il Tribunale ha dedotto che unica misura idonea a interrompereil legame criminale sia quella intramuraria. Si tratta di argomentologico, fondato su elementi fattuali, rispetto al quale gli altri elementirappresentati dal ricorrente non sono stati ritenuti idonei a fondare ungiudizio di “affidabilità soggettiva” del ricorrente.7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve mandarsi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28Reg. Esec. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]