CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/10/2020 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 15/11/2020, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Roma - per quanto qui specificamente rileva - aveva condannato LEMBO Luca alla pena di giustizia in relazione al delitto di tentata estorsione a lui ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione il LEMBO, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza d'appello, in conseguenza della notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, anziché presso il domicilio eletto e ritualmente trasmesso, con telegramma, alla cancelleria della Corte d'Appello. Al riguardo, il difensore rappresenta che, dopo l'esito negativo della notifica al domicilio precedentemente eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] 77/C (esito comunicato dal Presidente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), il ricorrente aveva dichiarato con telegramma in pari data, regolarmente ricevuto dalla Cancelleria, il proprio domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 132. Ciononostante, il successivo 26/09/2019 la rinnovazione della notifica per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva effettuata presso il difensore, ai sensi del comma 4 dell'art. 161 cod. proc. pen. Tanto premesso, il difensore censura l'assunto della Corte territoriale secondo cui la nuova dichiarazione di domicilio assume efficacia solo per gli adempimenti futuri, dal momento che - secondo la giurisprudenza - deve aversi riguardo al momento in cui la dichiarazione viene comunicata agli organi competenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto dell'odierno ricorso e poc'anzi riassunta, questa Suprema Corte ha chiarito che «in tema di notificazioni all'imputato, è valida la notifica eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. pur quando, prima di essa, e dopo il vano tentativo di notifica al domicilio eletto, sia stato comunicato il mutamento dello stesso, dovendosi tener conto dei soli dati funzionali alla notificazione esistenti al momento del deposito in cancelleria del provvedimento da notificare» (Sez. 4, n. 14919 del 21/03/2019, Simi, Rv. 275650. In senso analogo, cfr. anche Sez. 6 n. 4052 del 16/10/2020, dep. 2021, Fila, Rv. 280594 - 01, secondo la quale «in tema di notificazioni all'imputato, la modifica dell'elezione o dichiarazione di domicilio, intervenuta tra il deposito dell'atto e la consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica, non assume rilievo se non ai fini della notificazione degli atti successivi, in quanto il procedimento di notificazione inizia nel momento stesso dell'adozione dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il verbale che disponeva la rinnovazione del decreto di citazione era stato notificato al domicilio eletto risultante al momento in cui il provvedimento era stato adottato, a nulla rilevando che, prima che l'atto fosse stato inoltrato per la notifica, l'imputato avesse fatto pervenire una modifica della precedente elezione di domicilio). Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da tale insegnamento, che appare confortato da evidenti quanto solide ragioni logico- sistematiche.2 Nella prospettiva caldeggiata dal ricorrente, infatti, sarebbe per l'imputato sempre possibile — dopo l'accertamento dell'impossibilità di eseguire la notifica presso il domicilio dichiarato o eletto - vanificare il meccanismo previsto dal comma 4 dell'art. 161 cod. proc. pen.: sarebbe infatti sufficiente — per imporre il riavvio ex novo del procedimento di notifica - modificare la dichiarazione o elezione nell'arco temporale intercorrente tra il vano tentativo al domicilio precedentemente dichiarato o eletto, e l'esecuzione della notifica mediante consegna al difensore, come previsto appunto del comma 4 dell'art. 161. Risulta evidente l'intrinseca illogicità di una siffatta ricostruzione, potenzialmente foriera di indeterminati ritardi - se non di vera e propria paralisi, essendo la modifica teoricamente replicabile all'infinito - delle scansioni processuali propedeutiche alla corretta instaurazione del contraddittorio. 3. La manifesta infondatezza della doglianza prospettata impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]\ re estensore [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA]