CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08169/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso 24885-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] 2 S.R.L. in persona dei legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -358 controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1134/2019 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 24885/2020Numero sezionale 358/2026PALERMO, depositata il 17/01/2020 R.G.N. 605/2017; Numero di raccolta generale 8169/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza deDalt a pubblicazione 01/04/202627/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso,uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].R.G. 24885/20SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del giorno 17.1.2020 n. 1134, la Corte d’appellodi Palermo accoglieva parzialmente il gravame propostodall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento cheaveva accolto l’opposizione proposta da soc. agricola [OSCURATO:PERSONA] e da soc. agricola [OSCURATO:PERSONA] 2 srl, quale interveniente, exart. 111 c.p.c., avverso un avviso di addebito, avendo il giudicedi primo grado dichiarato il diritto della opponente ad essereclassificata, ai fini previdenziali, quale azienda agricola per ilperiodo dal giorno 21.6.2010 al 30.9.2014 e, per l’effetto, haritenuto insussistente il credito contributivo preteso dall’Inps, inconseguenza della riclassificazione della società quale aziendadi produzione di energia da fonti fotovoltaiche.In particolare, il tribunale, premesso che la riclassificazionedell’opponente era derivata da accertamento ispettivo, a seguitodel quale l’Inps aveva escluso la prevalenza dell’attività agricolarispetto a quella di produzione di energia elettrica, conconseguente insussistenza della “connessione”, ex art. 2135c.c., ha ritenuto errata la riclassificazione e la valutazioneispettiva ad essa presupposta.La Corte d’appello ha accolto parzialmente il gravame dell’Inps,ritenendo che dovesse escludersi che l’attività agricola fosseNumero registro generale 24885/2020prevalente su quella di produzione di energia da fontiN umero sezionale 358/2026Numero di raccolta generale 8169/2026fotovoltaiche e che la seconda fosse connessa alla prima, sicchDéat a pubblicazione 01/04/2026fino al mese di dicembre 2013 correttamente l’Inps avevadisposto la variazione dell’inquadramento dell’azienda. Per ilperiodo successivo oggetto di accertamento, la presunzione dicui all’art. 22 comma 1 bis del DL n. 66/14, frattanto entrato invigore, secondo cui l’attività di produzione di energia elettricava considerata “connessa” a quella agricola sino alla soglia diproduzione di 260.000 kw per anno, non era stata smentita datoche, l’Inps non aveva contestato, né altrimenti dimostrato, ilsuperamento della soglia di produzione di 260.000 kw per anno.Infine, quanto alla classificazione dei lavoratori ai finicontributivi, secondo la Corte del merito, l’inquadramentoprevidenziale del lavoratore deve seguire necessariamentequello del datore di lavoro, nel senso che esso va determinatosulla base dell’attività svolta dal datore, senza che possacostituire elemento di riferimento, per la determinazione deicontributi, la qualifica rivestita dal lavoratore ovvero la specificaspecie, il datore di lavoro non rientrava in nessuna dellecategorie elencate dall’art. 6 della legge n. 92/79, né era statospecificamente dimostrato che i lavoratori fossero addettiall’attività agricola, la Corte territoriale ha ritenuto che gli stessifossero inquadrabili come addetti al settore elettrico e chel’importo dei contributi doveva essere determinato, inaccoglimento dell’eccezione di compensazione, tenendo conto diquanto dalla società corrisposto all’Inps, per il periodo oggettodi accertamento e fino al 31.12.2013.Avverso tale sentenza, soc. agricola [OSCURATO:PERSONA] srl e da soc.agricola [OSCURATO:PERSONA] 2 srl, quale interveniente, ex art. 111 c.p.c.,Numero registro generale 24885/2020ricorre per cassazione, sulla base di otto motivi, illustrati daN umero sezionale 358/2026Numero di raccolta generale 8169/2026memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Data pubblicazione 01/04/2026Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] riserva sentenza, nel termine di novante giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare, dell’art. 434 comma 1 c.p.c.novellato dall’art. 54 comma 1 lett. c) bis del DL n. 83/12,convertito con modificazioni in legge n. 134/12, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per difetto di specificità delmotivo di gravame relativo alla questione dell’inquadramentoprevidenziale dei dipendenti della ricorrente, perché l’Inps si eralimitato a proporre un’opzione interpretativa difforme da quellaprescelta dal tribunale di Agrigento, senza in alcun modoargomentare per quali ragioni giuridiche l’interpretazione delprimo giudice sarebbe stata errata e perché quella invocatadall’Istituto sarebbe stata, invece, l’interpretazione corretta.Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.1 comma 423della legge n. 266/05 (anche in combinato disposto con l’art.2135 c.c.), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che lanorma in rubrica non avesse introdotto alcuna presunzioneassoluta di connessione tra l’attività agricola e quella diproduzione di energia fotovoltaica che invece, ad avviso dellaCorte del merito sarebbe stata prevista solo con l’art. 22 comma1 bis del DL n. 66/14, vigente a decorrere dal 1.1.14. Inoltre,non vi era una questione di prevalenza dell’una o dell’altraNumero registro generale 24885/2020dell’economia dell’impresa, bensì vi era da tener conto dell’usoN umero sezionale 358/2026Numero di raccolta generale 8169/2026prevalente o meno, nell’attività di produzione di energDiaat a pubblicazione 01/04/2026fotovoltaica, delle risorse impiegate dall’azienda nell’attivitàagricola.Con il terzo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il viziodi omessa valutazione di più fatti decisivi, puntualmente dedottidalla ricorrente e il vizio di mancata ammissione dei mezziistruttori dalla stessa richiesti, in relazione all’art. 360 commaprimo n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso diprendere in considerazione che la società ricorrente utilizzavaper la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaicaesclusivamente le attrezzature dell’azienda agricola impiegateper la coltivazione del fondo, avendo quindi omesso l’esamedelle perizie di parte e disatteso le ulteriori istanze istruttorie.Con il quarto motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare, del regolamento CE1107/09 (e del DM) 6.8.2010), in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello avevaerroneamente, ritenuto che l’attività agricola avesse unacollocazione meramente ancillare nella complessiva economiaaziendale, ritenendo altresì che le “serre integrate” fosseroinidonee alla funzione loro propria, perché non garantivanoquell’ambiente chiuso, statico e caratterizzato da un microclima,rispetto all’ambiente circostante.Con il quinto motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare, dell’art. 6 della legge n.92/79, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché sepure fosse stata legittima la riclassificazione della societàricorrente quale impresa industriale, ciò non avrebbe potutocomportare il re-inquadramento dei lavoratori dipendenti,risultando gli stessi adibiti alle mansioni proprie dei bracciantiNumero registro generale 24885/2020agricoli. D’altra parte, secondo la società ricorrente, se siN umero sezionale 358/2026Numero di raccolta generale 8169/2026dovesse pervenire, come ha ritenuto di fare la Corte d’appelloDa,t a pubblicazione 01/04/2026ad una interpretazione restrittiva del richiamato art. 6 dellalegge n. 92/79, quest’ultimo risulterebbe costituzionalmenteillegittimo per violazione dell’art. 3 Cost., comportandonell’ipotesi sopra descritta, una irragionevole disparità ditrattamento, limitando la previsione dell’inquadramento inagricoltura, ai soli soggetti - pur dipendenti di imprese nonagricole – che svolgano attività di raccolta, con esclusione, dicontro, di quelli (sempre dipendenti di imprese non agricole)adibiti ad attività inerenti il ciclo di sviluppo biologico dellavegetazione (cfr. pp. 51-52 del ricorso).Con il sesto e settimo motivo di ricorso (rubricati sub VI e VIbis), la società ricorrente deduce sia il vizio di nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360 primo comma n. 4 c.p.c. che il vizio di violazione di legge,in particolare, dell’art. 49 della legge n. 88/89, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appelloaveva omesso ogni riferimento all’inquadramento dell’impresa,nell’ipotesi in cui la stessa avesse espletato, come aveva rilevatola Corte d’appello, plurime attività tra loro non connesse.Ovvero ,nell’ipotesi in cui invece si fosse ritenuto che la Corted’appello si era in qualche modo pronunciata sulla questionedell’inquadramento dell’impresa e il conseguenteinquadramento contributivo dei lavoratori, la stessa avevaviolato l’art. 49 della legge n. 88/89, come interpretata dall’Inpscon la circolare n. 207/95, perché in presenza di plurime attivitànon connesse, il datore di lavoro avrebbe dovuto essere iscrittodistintamente in ciascuno dei settori previsti per le singoledovuto essere inquadrata nel settore agricoltura, conNumero registro generale 24885/2020conseguente inquadramento di tutti i dipendenti nellaN umero sezionale 358/2026Numero di raccolta generale 8169/2026previdenza agricola, in quanto tutti occupati nelle serre, mentrDeat a pubblicazione 01/04/2026nessun lavoratore si era mai occupato della produzione dienergia elettrica da impianti fotovoltaici.Con l’ottavo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corted’appello aveva condannato la società alle spese di lite, deldoppio grado, pur se parzialmente compensate, quando inveceera stata ritenuta parzialmente vincitrice all’esito del giudizio diappello, essendo stata l’opposizione all’avviso di addebitoparzialmente accolta.Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto il primo motivodi gravame dell’Inps nel voler affrontare una questione di diritto,qual è quella relativa all’inquadramento previdenziale deidipendenti della ricorrente, non doveva usare formulesacramentali né redigere un progetto alternativo di sentenza,ma esporre la ratio del proprio ragionamento che si ponevacome alternativo rispetto a quello del tribunale (alla luce dellarichiamata giurisprudenza di legittimità), pertanto, nessunaaspecificità è predicabile rispetto al brano riportato alla p. 13 delricorso, che può considerarsi sufficientemente specifico.Il secondo motivo è infondato.La formulazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05 applicabile rationetemporis è quella risultante dall’art.1, co.369 l. n.296/06, inbase al quale: “Ferme restando le disposizioni tributarie inmateria di accisa, la produzione e la cessione di energia elettricae calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaichenonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenientiprevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti daprodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondoNumero registro generale 24885/2020effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivitàN umero sezionale 358/2026Numero di raccolta generale 8169/2026connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codicDeat a pubblicazione 01/04/2026civile e si considerano produttive di reddito agrario”.Questa Corte (Cass.14343/05) ha affermato che, in tema diinquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali,è qualificabile come agricola l’azienda che svolga, secondo ledizioni utilizzate dagli artt.2135 c.c. e 206 T.U. n.112/65,lavorazioni o attività "connesse", per tali dovendosi intendere,secondo il criterio di individuazione espresso dall'art.2135 c.c.,le attività dirette alla alienazione o trasformazione dei prodottiagricoli che rientrino "nell'esercizio normale dell'agricoltura",con la conseguenza che, ove l'attività di alienazione etrasformazione assuma nel quadro aziendale posizioneprevalente, di modo che il fondo appaia servire all'industriacome mezzo a fine, si esorbita dai confini di un'attivitàaccessoria di produzione, dando vita a vere e proprie attivitàindustriali o commerciali (entro l’ambito civilistico diinterpretazione dell’art.2135 c.c., nello stesso senso, v.Cass.6853/11, Cass.1344/13, Cass.16614/16).In conformità a tale principio, la Corte d’appello ha accertatoche l’attività di produzione d’energia fotovoltaica era prevalenterispetto all’attività agricola, poiché la prima non rientravanell’esercizio normale dell’agricoltura, e i terreni erano asservitiall’industria. Secondo parte ricorrente, tale interpretazionesarebbe stata sconfessata dalla Corte Costituzionale nellasentenza n.66/15.Ritiene il collegio di dover dissentire dalla proposta lettura dellasentenza n.66/15.[OSCURATO:PERSONA] (punto 4.3 del Considerato in diritto) haaffermato che l’attività di produzione di energia da fontifotovoltaiche è attività diretta alla fornitura di beni, sicché aiNumero registro generale 24885/2020sensi dell’art.2135 c.c., essa risulta connessa all’attività agricolaN umero sezionale 358/2026Numero di raccolta generale 8169/2026ove venga svolta mediante “utilizzazione prevalente dDait a pubblicazione 01/04/2026nell’attività agricola”. Continua la Corte specificando che larisorsa rilevante ex art.2135 c.c. è individuata nel fondo ovevengono installati i pannelli fotovoltaici; e che il fondo devecomunque continuare a risultare «normalmente» impiegatonell’attività agricola.Il normale impiego del fondo nell’attività agricola implica che,come si legge in sentenza, l’uso a fini di installazione di pannellifotovoltaici deve preservare, in capo al fondo stesso, la suanormale vocazione ad utilizzazione agricola, intesa quest’ultimaex art.2135 c.c., quale attività avente ad oggetto prodottiottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.Se così non è, se cioè l’utilizzo del fondo per installazione dipannelli e produzione di energia fotovoltaica diviene prevalenterispetto all’utilizzo per l’attività agricola, non si rinviene la ratiodell’art.1, co.423, volta – come ancora osserva la CorteCostituzionale – “a riconoscere un regime di favore per l’impresaagricola pur in presenza dell’esercizio di attività connesse,purché queste ultime non snaturino la stessa impresa,contraddicendone la vocazione agricola”. Nel caso di specie, laCorte ha in concreto accertato che l’attività di produzione dienergia, siccome assolutamente prevalente, ha contraddetto lavocazione agricola dell’impresa.Il terzo motivo è inammissibile, in quanto, censura lavalutazione del materiale istruttorio e il suo mancato ingressonel giudizio, senza trascrivere i documenti ritenuti rilevanti perdimostrare sia il proficuo svolgimento dell’attività agricola, chela natura di attività connessa a quella agricola dell’attività diproduzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili;Numero registro generale 24885/2020neppure è stata argomentata la decisività dei documenti, la cuiN umero sezionale 358/2026Numero di raccolta generale 8169/2026valutazione è stata, in tesi, omessa. Data pubblicazione 01/04/2026Il quarto motivo è inammissibile, perché non si confronta conl’accertamento espresso dalla Corte del merito che le serrepresenti sul fondo erano inutilizzabili a fini agricoli e che leuniche che erano manutenute, limitatamente alla copertura,erano quelle dove erano stati posti i pannelli fotovoltaici:pertanto, di fronte a tale accertamento di fatto, risultairrilevante l’eventuale ossequio al regolamento comunitario sulcorretto funzionamento delle serre.Il quinto motivo è inammissibile.La Corte non ha errato nell’esegesi dell’art.6 l. n.92/79, poichéha statuito che la norma apporta una eccezione al principiogenerale che fa seguire la classificazione dell’attività lavorativadei dipendenti alla classificazione formale adottata dall’Inps perl’attività del datore di lavoro. Tuttavia, ha proseguito la Corte,non era stato allegato, né dimostrato che i dipendenti dellaricorrente svolgessero le attività di cui alla lettera d) dell’art.6.Su tale ultimo punto il motivo non adduce alcuna specificacensura e si diffonde, invece, sulla diversa ipotesi della letterae) dello stesso art.6, affermando che vi sarebbe violazione dilegge in quanto la sentenza non avrebbe considerato tale letterae avrebbe quindi escluso la natura agricola delle attività ivimenzionate.Sul punto va detto che la sentenza non ha menzionato la letterae), e, tuttavia, non ha escluso che le attività ivi elencate sianoinvece, che l’indagine circa la ricorrenza delle attività di cui allalettera e) implica un accertamento in fatto nuovo e diversorispetto a quello concernente le attività di cui alla lettera d). Ilmotivo al riguardo non deduce l’omesso esame di fatti decisiviNumero registro generale 24885/2020o la mancata considerazione delle attività di cui alla lettera e).N umero sezionale 358/2026Numero di raccolta generale 8169/2026Piuttosto, pretendendo il richiamo alle attività di cui alla letterDaat a pubblicazione 01/04/2026e), giunge a introdurre circostanze di fatto nuove, su cui lasentenza non si è pronunciata, senza specificamente allegareche dette circostanze di fatto – ovvero che i dipendentisvolgessero le specifiche attività di cui alla lettera e) – fosserostate allegate nei gradi di merito.Da quanto fin qui detto, emerge la totale irrilevanza dellaquestione di legittimità costituzionale sollevata in relazioneall’art.3 Cost., poiché la Corte non ha fornito alcunairragionevole interpretazione riguardante la lettera e) dell’art.6l. n.92/79.Il sesto e settimo motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono infondati, con riguardo all’omessapronuncia.La sentenza, infatti, ha rigettato l’argomento del doppioinquadramento affermando che, al di fuori dell’eccezionerappresentata dall’art.6 l. n.92/79, l’inquadramento è unico, edè quello dato ex art.49 l. n.88/89 all’attività svolta dall’impresadatrice di lavoro.Né tale affermazione è contraria all’art.49 l. n.88/89. [OSCURATO:PERSONA] è infatti basata, nel classificare l’attività datoriale, sul criteriodella prevalenza, reputando prevalente l’attività industriale diproduzione di energia su quella agricola. Così facendo, harispettato il principio più volte ribadito da questa Corte, secondocui, al di là dei casi di più attività autonome e indipendenti,quando si tratti di un’unica attività promiscua l’inquadramentodeve essere effettuato con riguardo all’attività prevalente inrelazione alle finalità economiche perseguite (Cass.36381/21,Cass.23804/14).L’ottavo motivo è infondato.Numero registro generale 24885/2020L’opposizione ad avviso di addebito è qualificabile come azioneN umero sezionale 358/2026Numero di raccolta generale 8169/2026di accertamento negativo della pretesa creditoria dell’InpsDa,t a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]veicolata dal titolo esecutivo (avviso di addebito). Nel momentoin cui l’Inps, in primo grado, ha chiesto il rigettodell’opposizione, ha fatto valere in giudizio la propria domandadi accertamento della pretesa contributiva e di condanna,tramite conferma dell’avviso di addebito, del debitore. QuestaCorte ha avuto modo di affermare più volte (a partire daCass.21799/21, poi anche Cass.31435/24) che, a fronte diun’azione di accertamento negativo, la richiesta del convenutotitolare del diritto sostanziale di rigetto della domanda attoreavale ad interrompere la prescrizione (senza necessità didomanda riconvenzionale), in quanto il creditore, mediante ilrigetto della domanda di accertamento negativo, propone unadomanda di accertamento del credito (in questo casoprevidenziale) previamente azionato in via stragiudiziale (conl’avviso di addebito).La domanda, rispetto alla quale valutare la relativa fondatezzao infondatezza, con connessa soccombenza ai fini delle spese dilite, è perciò la domanda sottesa alla pretesa sostanzialedell’Inps, inizialmente contenuta nel titolo esecutivostragiudiziale (avviso di addebito) e poi espressa in giudiziomediante la richiesta di rigetto dell’opposizione di partericorrente.Tale domanda, avente ad oggetto un credito contributivo checopriva più annualità, è stata accolta in parte dalla sentenzad’appello, la quale ha confermato il credito sotteso all’avviso diaddebito per le annualità fino al 31.12.2013. Essendo fondata,seppure in parte, la domanda dell’Inps, correttamente la Corteha escluso che l’Inps, vittorioso, potesse essere condannato alpagamento delle spese in favore dell’opponente, come invecepretende la società ricorrente a mezzo del presente motivNuom e(rvo r.e gistro generale 24885/2020Numero sezionale 358/2026Cass.26918/18, Cass.13212/23). Numero di raccolta generale 8169/2026In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese dDait a pubblicazione 01/04/2026lite del presente giudizio di cassazione, secondo soccombenza.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite cheliquida nell’importo di € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi,oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.2026Il Relatore Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]