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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28211/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12795/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Milano, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 4336/13/2018, pronunciata il 04 luglio 2018 e depositata il 16 ottobre 2018,non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società contribuente presentava istanza di rimborso della maggiore Ires versata per l’anno d’imposta 2013 in applicazione dell’addizionale dell’8,5 introdotta dall’art. 2, co. 2, d.l. 133/2013.

Formatosi il silenzio rifiuto la società contribuente adiva il giudice di prossimità lamentando l’illegittimità costituzionale della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 53 e 77 della Costituzione e conseguente illegittimità del silenzio rifiuto opposto.

2. Entrambi i gradi di giudizio esitavano in senso favorevole all’Ufficio per aver i Collegi di merito ritenuto m anifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate e, per l’effetto, legittimo il rifiuto opposto.

3. Invoca la cassazione della sentenza la società contribuente che svolge tre motivi di ricorso, cui resiste l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso, mentre in prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie posizioni.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo, articolato in più sottoparagrafi, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 Costituzione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e all’art. 62 dell’art. 546/92.

Da un laro censura l’insussistenzadei presupposti per ricorrere alla decretazione d’urgenza, dall’altro lamenta il mancato rispetto dell’art. 77 Cost.

Si duole poi sia della giustificazione addotta dal Governo a sostegno dell’introduzione dell’addizionale IRES all’8,5 %a carico delle sole imprese bancarie e creditizie mediante la decretazione d’urgenza, sia della circostanza 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF che la necessità di reperire risorse finanziarie per attuare il proprio programma politico non fosse idonea a legittimare il ricorso al decreto legge; infine contesta il fatto che l’introduzione dell’addizionale Ires dell’8,5%a carico delle sole imprese creditizie e finanziarie mediante decreto-legge non era giustificata dalla necessità di operare una redistribuzione della ricchezza in favore dei contribuenti meno abbienti in un’ottica solidaristica mediante l’abolizione della seconda rata IMU. 2.Con il secondo motivo la ricorrente avanza censura ex art. 360, co.1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 53 Costituzione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e all’art. 62 dell’art. 546/92, parimenti articolato in più sottoparagrafi.

In sintesi, denunzia la disparità di trattamento imposi tivo determinata dall’addizionale Ires in oggetto perché irragionevole e arbitraria, oltre che comportante una evidente violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva sanciti dagli artt. 3 e 53 Cost. e per non essere retta da alcuna finalità redistributiva della ricchezza.

Sostiene che l’introduzione dell’addizionale Ires dell’8,5 % a carico delle sole imprese creditizie e finanziarie non era retta da una finalità redistributiva della redistribuzione della ricchezza.

In ogni caso la disciplina in commento sarebbe incostituzionale perché diretta a colpire una capacità contributiva soltanto presunta, oltre che in contrasto con gli art. 3 e 53 Cost., né la sua costituzionalità potrebbe essere fondata solo sul suo carattere transitorio. 3.Con il terzo motivo la parte ricorrente ripropone la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 2, d.l. 133/2013 per violazione degli artt. 3, 53 e 77 della Costituzione in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.

I tre motivi di ricorso, stante la loro connessione oggettiva, possono essere trattati congiuntamente. 4.In materia questa Corte si è già espressa osservando che «La Corte costituzionale, con sent. n. 52 del 2019, ha affrontato la 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF questione della legittimità costituzionale della disposizione in esame, ritenendola infondata, e ciò con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 53 e 77, secondo comma, Cost.

La Corte ha dunque escluso che con il prelievo di cui all’art. 2, d.l. n. 133/2013, straordinario e temporaneo, il legislatore abbia sconfinato nell’arbitrarietà.

L’addizionale, per la Corte, si inserisce in un contesto di interventi che hanno prodotto da subito nel sistema tributario significativi effetti compensativi per gli stessi soggetti passivi.

In particolare, nella comparazione con il mercato industriale, il legislatore ha desunto, solo per il 2013, dall’appartenenza al mercato finanziario uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva; al tempo stesso, però, ha bilanciato gli interessi in gioco venendo incontro a un’esigenza dei settori finanziario, creditizio e assicurativo, intervenendo sul regime delle svalutazioni e delle perdite deducibili, introducendo un’attenuazione dell’imposizione ordinaria Ires e Irap.

Pertanto, in un contesto in cui la capacità contributiva presenta elementi di accentuata dinamicità, l’introduzione della sovraimposta censurata è servita a dare copertura finanziaria a un’operazione redistributiva per alleggerire, in un periodo di difficile e critica congiuntura economica, il carico fiscale derivante dal pagamento della seconda rata Imu.

Anche sotto il profilo dell’art. 77 Cost. la pronuncia della Corte costituzionalesi è già espressa nel senso della non ricorrenza della mancanza dei relativi presupposti di necessità ed urgenza.

Quanto all’asserito contrasto con i principi di parità di condizioni tra imprese in concorrenza, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per rimettere la questione alla Corte di Giustizia UE, dal momento che pare evidente come nella prospettiva della ricorrente la disparità si creerebbe tra imprese bancarie e assicurative nazionali e straniere» (Cfr. Cass., V, n. 19982/2023). 5.In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che «L’esigenza che il censurato art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 mira a soddisfare è difatti preordinata, come poc’anzi chiarito, al 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF rispetto del principio di copertura finanziaria posto dall’art. 81, terzo comma, Cost.

È pertanto palese – benché detta esigenza non preesistesse alla decretazione d’urgenza –la necessità di inserire la norma nel decreto-legge in parola unitamente alle disposizioni che, abolendo la seconda rata dell’IMU, hanno determinato minori entrate e nuove spese a carico del bilancio dello Stato: il legislatore, altrimenti, sarebbe venuto meno all’obbligo di indicare la relativa fonte di copertura…[…]… l’abolizione disposta dalla norma in parola risponde anche all’intento – che, diversamente da quanto dedotto dalla contribuente nella memoria illustrativa, emerge dai lavori preparatori al disegno di conversionein legge del d.l. (e in particolare dall’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze nella seduta del 13 dicembre 2013 dinanzi alla Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica) – di affrontare la «difficile fase congiunturale» apprestando un rimedio funzionale soprattutto a sostenere i soggetti ritenuti in maggiore difficoltà.

La scelta adottata dal legislatore si pone dunque in armonia con i presupposti e le finalità del decreto-legge in esame, ove si rifletta sul fatto che essa si ètradotta nella eliminazione di un obbligo tributario posto a carico di una diffusa platea di contribuenti e il cui adempimento avrebbe acuito le difficoltà derivanti da una situazione di crisi economica a carattere sistemico.

Milita in tal senso anche l’ulteriore considerazione per cui, allorché è stato adottato il decreto-legge in discorso, la scadenza per il pagamento della seconda rata dell’IMU era ormai imminente e si rendeva, pertanto, pressante l’esigenza di intervenire prontamente.

Lo specifico contesto in cui la disposizione è stata dettata consente quindi di escludere, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, che nella specie possa ritenersi con evidenza insussistente il presupposto della straordinaria necessità e urgenza di provvedere (ex plurimis, sentenze n. 33 del 2019, n. 137 del 2018 e n. 236 del 2017).

In forza delle ragioni sopra illustrate, si deve escludere che si sia al cospetto di una 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF evidente carenza dei requisiti di necessità e d’urgenza» (cfr.

Corte costituzionale, sentenza n. 288/2019). 5.1 Parimenti, il Giudice delle leggi ha affermato che «va rilevato non solo che l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 ha, come si è visto, disattivato, ai fini del calcolo della base imponibile della nuova imposta, la variazione in aumento di cui all’art. 106, comma 3, del TUIR, ma anche che l’art. 1, comma 160, lettera c), numero 1, della legge n. 147 del 2013, approvata prima della conversione del suddetto decreto-legge, è intervenuto sulla medesima disposizione appena citata, in relazione però all’imposizione ordinaria IRES, modificandola nei seguenti termini: «[per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio».

Analoga deducibilità è stata introdotta, inoltre, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Si tratta di modifiche che, con effetto già a far data dello stesso anno d’imposta 2013 (ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore iscritte in bilancio nei periodi d’imposta precedenti), hanno pertanto: a) considerevolmente attenuato l’impatto della variazione in aumento; b) ridotto la prociclicità del sistema fiscale, consentendo la deduzione di importi maggiori in fasi congiunturali avverse; c) generalmente alleviato l’entità della tassazione sui soggetti del mercato finanziario, in periodi di perdite elevate (anche se queste ultime hanno normalmente una incidenza maggiore per il settore bancario rispetto a quello assicurativo).

In tal modo, il legislatore ha dimostrato di 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF venire incontro a una puntuale esigenza degli specifici settori finanziario, creditizio e assicurativo, in conseguenza della crisi economica.

Proprio la indicata specificità del regime normativo dei suddetti settori produttivi rende evidente che questi non possono essere confrontati con altri settori, con i quali abbiano in comune solo la caratteristica, di per sé ininfluente, di collocarsi in un mercato vigilato.

Vanno perciò disattese le osservazioni della [OSCURATO:SOCIETA] che – nel denunciare l’ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi della censurata “addizionale” rispetto a quelli dell’IRES appartenenti ai settori della distribuzione dell’energia elettrica e del gas, nonché del trasporto ferroviario o aereo –pone a raffronto termini eterogenei…[..]…In virtù di questi elementi – che contestualizzano, ridimensionandone l’impatto, l’intervento fiscale censurato – si può quindi concludere che il legislatore non ha travalicato il limite dell’arbitrarietà dell’imposizione» (Corte costituzionale, sentenza n. 288/2019). 6.Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha avanzato con diversa prospettazione i profili di costituzionalità sollevati, evidenziando nuova remissione degli atti alla Corte costituzionale avvenuta nel gennaio di quest’anno e sollecitando discussione in pubblica udienza.

I temi ed i profili di legittimità oggi all’esame sono stati trattati, anche di recente, tanto in pubblica udienza, quanto in adunanza camerale, con orientamento giurisprudenziale uniforme, da cui non si vedono ragioni per discostarsi in questa sede e che non giustificano il rinvio per la discussione in pubblica udienza, né la rimessione al giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale.

Ed infatti, con sentenze n. 13343/2023 e 16150/2023 è stato ribadito che In tema di IRES, l'addizionale per il settore bancario e finanziario, di cui all'art. 2 del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 5 del 2014, assicurando copertura finanziaria all'operazione redistributiva di alleggerimento del carico fiscale 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF derivante dalla seconda rata IMU, è costituzionalmente legittima, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 288 del 2019 della Corte cost., ed è dovuta anche dalle S.G.R., poiché le peculiari caratteristiche del mercato finanziario (quali, l'esistenza di barriere all'entrata, la concorrenza limitata ai soli operatori autorizzati ed il carattere necessitato dei servizi finanziari) costituiscono specifico ed autonomo indice di capacità contributiva.

Simili posizioni sono state espresse altresì con l’ordinanza di questa Corte n. 16138/2023 .

Si tratta cioè di un bilanciamento degli interessi operato dal legislatore in un’ottica di capacità contributiva e con una prospettiva generale che non si traduce in un privilegio odioso verso talune categorie, bensì in una rivalutazione del riparto del carico fiscale, peraltro limitata nel tempo. 7.In conclusione, il ricorso dev’essere respinto, mentre le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàin favore dell’Agenzia delle Entrate,che liquida in €. ottomila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12795/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Milano, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 4336/13/2018, pronunciata il 04 luglio 2018 e depositata il 16 ottobre 2018,non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società contribuente presentava istanza di rimborso della maggiore Ires versata per l’anno d’imposta 2013 in applicazione dell’addizionale dell’8,5 introdotta dall’art. 2, co. 2, d.l. 133/2013. Formatosi il silenzio rifiuto la società contribuente adiva il giudice di prossimità lamentando l’illegittimità costituzionale della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 53 e 77 della Costituzione e conseguente illegittimità del silenzio rifiuto opposto. 2. Entrambi i gradi di giudizio esitavano in senso favorevole all’Ufficio per aver i Collegi di merito ritenuto m anifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate e, per l’effetto, legittimo il rifiuto opposto. 3. Invoca la cassazione della sentenza la società contribuente che svolge tre motivi di ricorso, cui resiste l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso, mentre in prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie posizioni. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo, articolato in più sottoparagrafi, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 Costituzione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e all’art. 62 dell’art. 546/92. Da un laro censura l’insussistenzadei presupposti per ricorrere alla decretazione d’urgenza, dall’altro lamenta il mancato rispetto dell’art. 77 Cost. Si duole poi sia della giustificazione addotta dal Governo a sostegno dell’introduzione dell’addizionale IRES all’8,5 %a carico delle sole imprese bancarie e creditizie mediante la decretazione d’urgenza, sia della circostanza 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF che la necessità di reperire risorse finanziarie per attuare il proprio programma politico non fosse idonea a legittimare il ricorso al decreto legge; infine contesta il fatto che l’introduzione dell’addizionale Ires dell’8,5%a carico delle sole imprese creditizie e finanziarie mediante decreto-legge non era giustificata dalla necessità di operare una redistribuzione della ricchezza in favore dei contribuenti meno abbienti in un’ottica solidaristica mediante l’abolizione della seconda rata IMU. 2.Con il secondo motivo la ricorrente avanza censura ex art. 360, co.1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 53 Costituzione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e all’art. 62 dell’art. 546/92, parimenti articolato in più sottoparagrafi. In sintesi, denunzia la disparità di trattamento imposi tivo determinata dall’addizionale Ires in oggetto perché irragionevole e arbitraria, oltre che comportante una evidente violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva sanciti dagli artt. 3 e 53 Cost. e per non essere retta da alcuna finalità redistributiva della ricchezza. Sostiene che l’introduzione dell’addizionale Ires dell’8,5 % a carico delle sole imprese creditizie e finanziarie non era retta da una finalità redistributiva della redistribuzione della ricchezza. In ogni caso la disciplina in commento sarebbe incostituzionale perché diretta a colpire una capacità contributiva soltanto presunta, oltre che in contrasto con gli art. 3 e 53 Cost., né la sua costituzionalità potrebbe essere fondata solo sul suo carattere transitorio. 3.Con il terzo motivo la parte ricorrente ripropone la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 2, d.l. 133/2013 per violazione degli artt. 3, 53 e 77 della Costituzione in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. I tre motivi di ricorso, stante la loro connessione oggettiva, possono essere trattati congiuntamente. 4.In materia questa Corte si è già espressa osservando che «La Corte costituzionale, con sent. n. 52 del 2019, ha affrontato la 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF questione della legittimità costituzionale della disposizione in esame, ritenendola infondata, e ciò con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 53 e 77, secondo comma, Cost. La Corte ha dunque escluso che con il prelievo di cui all’art. 2, d.l. n. 133/2013, straordinario e temporaneo, il legislatore abbia sconfinato nell’arbitrarietà. L’addizionale, per la Corte, si inserisce in un contesto di interventi che hanno prodotto da subito nel sistema tributario significativi effetti compensativi per gli stessi soggetti passivi. In particolare, nella comparazione con il mercato industriale, il legislatore ha desunto, solo per il 2013, dall’appartenenza al mercato finanziario uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva; al tempo stesso, però, ha bilanciato gli interessi in gioco venendo incontro a un’esigenza dei settori finanziario, creditizio e assicurativo, intervenendo sul regime delle svalutazioni e delle perdite deducibili, introducendo un’attenuazione dell’imposizione ordinaria Ires e Irap. Pertanto, in un contesto in cui la capacità contributiva presenta elementi di accentuata dinamicità, l’introduzione della sovraimposta censurata è servita a dare copertura finanziaria a un’operazione redistributiva per alleggerire, in un periodo di difficile e critica congiuntura economica, il carico fiscale derivante dal pagamento della seconda rata Imu. Anche sotto il profilo dell’art. 77 Cost. la pronuncia della Corte costituzionalesi è già espressa nel senso della non ricorrenza della mancanza dei relativi presupposti di necessità ed urgenza. Quanto all’asserito contrasto con i principi di parità di condizioni tra imprese in concorrenza, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per rimettere la questione alla Corte di Giustizia UE, dal momento che pare evidente come nella prospettiva della ricorrente la disparità si creerebbe tra imprese bancarie e assicurative nazionali e straniere» (Cfr. Cass., V, n. 19982/2023). 5.In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che «L’esigenza che il censurato art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 mira a soddisfare è difatti preordinata, come poc’anzi chiarito, al 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF rispetto del principio di copertura finanziaria posto dall’art. 81, terzo comma, Cost. È pertanto palese – benché detta esigenza non preesistesse alla decretazione d’urgenza –la necessità di inserire la norma nel decreto-legge in parola unitamente alle disposizioni che, abolendo la seconda rata dell’IMU, hanno determinato minori entrate e nuove spese a carico del bilancio dello Stato: il legislatore, altrimenti, sarebbe venuto meno all’obbligo di indicare la relativa fonte di copertura…[…]… l’abolizione disposta dalla norma in parola risponde anche all’intento – che, diversamente da quanto dedotto dalla contribuente nella memoria illustrativa, emerge dai lavori preparatori al disegno di conversionein legge del d.l. (e in particolare dall’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze nella seduta del 13 dicembre 2013 dinanzi alla Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica) – di affrontare la «difficile fase congiunturale» apprestando un rimedio funzionale soprattutto a sostenere i soggetti ritenuti in maggiore difficoltà. La scelta adottata dal legislatore si pone dunque in armonia con i presupposti e le finalità del decreto-legge in esame, ove si rifletta sul fatto che essa si ètradotta nella eliminazione di un obbligo tributario posto a carico di una diffusa platea di contribuenti e il cui adempimento avrebbe acuito le difficoltà derivanti da una situazione di crisi economica a carattere sistemico. Milita in tal senso anche l’ulteriore considerazione per cui, allorché è stato adottato il decreto-legge in discorso, la scadenza per il pagamento della seconda rata dell’IMU era ormai imminente e si rendeva, pertanto, pressante l’esigenza di intervenire prontamente. Lo specifico contesto in cui la disposizione è stata dettata consente quindi di escludere, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, che nella specie possa ritenersi con evidenza insussistente il presupposto della straordinaria necessità e urgenza di provvedere (ex plurimis, sentenze n. 33 del 2019, n. 137 del 2018 e n. 236 del 2017). In forza delle ragioni sopra illustrate, si deve escludere che si sia al cospetto di una 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF evidente carenza dei requisiti di necessità e d’urgenza» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 288/2019). 5.1 Parimenti, il Giudice delle leggi ha affermato che «va rilevato non solo che l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 ha, come si è visto, disattivato, ai fini del calcolo della base imponibile della nuova imposta, la variazione in aumento di cui all’art. 106, comma 3, del TUIR, ma anche che l’art. 1, comma 160, lettera c), numero 1, della legge n. 147 del 2013, approvata prima della conversione del suddetto decreto-legge, è intervenuto sulla medesima disposizione appena citata, in relazione però all’imposizione ordinaria IRES, modificandola nei seguenti termini: «[per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio». Analoga deducibilità è stata introdotta, inoltre, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Si tratta di modifiche che, con effetto già a far data dello stesso anno d’imposta 2013 (ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore iscritte in bilancio nei periodi d’imposta precedenti), hanno pertanto: a) considerevolmente attenuato l’impatto della variazione in aumento; b) ridotto la prociclicità del sistema fiscale, consentendo la deduzione di importi maggiori in fasi congiunturali avverse; c) generalmente alleviato l’entità della tassazione sui soggetti del mercato finanziario, in periodi di perdite elevate (anche se queste ultime hanno normalmente una incidenza maggiore per il settore bancario rispetto a quello assicurativo). In tal modo, il legislatore ha dimostrato di 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF venire incontro a una puntuale esigenza degli specifici settori finanziario, creditizio e assicurativo, in conseguenza della crisi economica. Proprio la indicata specificità del regime normativo dei suddetti settori produttivi rende evidente che questi non possono essere confrontati con altri settori, con i quali abbiano in comune solo la caratteristica, di per sé ininfluente, di collocarsi in un mercato vigilato. Vanno perciò disattese le osservazioni della [OSCURATO:SOCIETA] che – nel denunciare l’ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi della censurata “addizionale” rispetto a quelli dell’IRES appartenenti ai settori della distribuzione dell’energia elettrica e del gas, nonché del trasporto ferroviario o aereo –pone a raffronto termini eterogenei…[..]…In virtù di questi elementi – che contestualizzano, ridimensionandone l’impatto, l’intervento fiscale censurato – si può quindi concludere che il legislatore non ha travalicato il limite dell’arbitrarietà dell’imposizione» (Corte costituzionale, sentenza n. 288/2019). 6.Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha avanzato con diversa prospettazione i profili di costituzionalità sollevati, evidenziando nuova remissione degli atti alla Corte costituzionale avvenuta nel gennaio di quest’anno e sollecitando discussione in pubblica udienza. I temi ed i profili di legittimità oggi all’esame sono stati trattati, anche di recente, tanto in pubblica udienza, quanto in adunanza camerale, con orientamento giurisprudenziale uniforme, da cui non si vedono ragioni per discostarsi in questa sede e che non giustificano il rinvio per la discussione in pubblica udienza, né la rimessione al giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale. Ed infatti, con sentenze n. 13343/2023 e 16150/2023 è stato ribadito che In tema di IRES, l'addizionale per il settore bancario e finanziario, di cui all'art. 2 del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 5 del 2014, assicurando copertura finanziaria all'operazione redistributiva di alleggerimento del carico fiscale 09– 12795 - 2019 – 21/09 /2023 MMF derivante dalla seconda rata IMU, è costituzionalmente legittima, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 288 del 2019 della Corte cost., ed è dovuta anche dalle S.G.R., poiché le peculiari caratteristiche del mercato finanziario (quali, l'esistenza di barriere all'entrata, la concorrenza limitata ai soli operatori autorizzati ed il carattere necessitato dei servizi finanziari) costituiscono specifico ed autonomo indice di capacità contributiva. Simili posizioni sono state espresse altresì con l’ordinanza di questa Corte n. 16138/2023 . Si tratta cioè di un bilanciamento degli interessi operato dal legislatore in un’ottica di capacità contributiva e con una prospettiva generale che non si traduce in un privilegio odioso verso talune categorie, bensì in una rivalutazione del riparto del carico fiscale, peraltro limitata nel tempo. 7.In conclusione, il ricorso dev’essere respinto, mentre le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàin favore dell’Agenzia delle Entrate,che liquida in €. ottomila/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 28211/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris