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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 37150/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1272/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27962/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ATESSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 1° luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto nei CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37150/2025 Roma, lì, 13/11/2025 confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione, rigettando l’opposizione avanzata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza, la persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 595 cod. pen.

Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, sostenendo che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe «violato il principio di verità e continenza».

3. Il ricorso deve essere convertito in reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara.

L’art. 410-bis cod. proc. pen., in tema di “nullità del provvedimento di archiviazione”, prevede, ai commi 1 e 2, le ipotesi di nullità del decreto e dell’ordinanza di archiviazione.

In particolare, il decreto di archiviazione è nullo «se è emesso in mancanza dell’avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 408 e al comma 1-bis dell’articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto, senza che sia stato presentato l’atto di opposizione».

Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’articolo 410, comma 1.

L’ordinanza di archiviazione è nulla «solo nei casi previsti dall’articolo 127, comma 5».

Il comma 3, invece, individua il giudice a cui indirizzare il reclamo avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari: nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile.

Un rimedio – il reclamo al tribunale in composizione monocratica – che l’odierno ricorrente non ha, invece, attivato.

Deve pertanto convertirsi l’odierno ricorso in reclamo e devono trasmettersi gli atti al giudice competente a decidere sullo stesso, in applicazione dell’art. 568 cod. proc. pen., che, al comma 5, dispone che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta.

Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

P.Q.M Qualificata l’impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per il prosieguo.

Così deciso, il 16 settembre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1272/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27962/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ATESSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1° luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto nei CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37150/2025 Roma, lì, 13/11/2025 confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione, rigettando l’opposizione avanzata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza, la persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 595 cod. pen. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, sostenendo che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe «violato il principio di verità e continenza». 3. Il ricorso deve essere convertito in reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara. L’art. 410-bis cod. proc. pen., in tema di “nullità del provvedimento di archiviazione”, prevede, ai commi 1 e 2, le ipotesi di nullità del decreto e dell’ordinanza di archiviazione. In particolare, il decreto di archiviazione è nullo «se è emesso in mancanza dell’avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 408 e al comma 1-bis dell’articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto, senza che sia stato presentato l’atto di opposizione». Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’articolo 410, comma 1. L’ordinanza di archiviazione è nulla «solo nei casi previsti dall’articolo 127, comma 5». Il comma 3, invece, individua il giudice a cui indirizzare il reclamo avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari: nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile. Un rimedio – il reclamo al tribunale in composizione monocratica – che l’odierno ricorrente non ha, invece, attivato. Deve pertanto convertirsi l’odierno ricorso in reclamo e devono trasmettersi gli atti al giudice competente a decidere sullo stesso, in applicazione dell’art. 568 cod. proc. pen., che, al comma 5, dispone che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. P.Q.M Qualificata l’impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per il prosieguo. Così deciso, il 16 settembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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