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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 09942/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13878/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. BATTISTI,5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI (ià Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato digitalmente all’indirizzo “[OSCURATO:EMAIL]”, rappresentato e difeso exlege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIB.SUP. [OSCURATO:PERSONA] n. 54/2023 depositata il 16/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con ricorso affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] (TSAP), resa pubblica in data 16 marzo 2023, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] (TRAP) presso la Corte di appello di Roma che, a sua volta, accogliendo l’eccezione di prescrizione decennale del diritto azionato avanzata dal convenuto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ne aveva respinto il ricorso proposto al fine di ottenere la condanna di detto Ministero al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’esondazione del fiume Tronto, nelle Marche, avvenuta tra l’8 e il 10 aprile 1992.

2. – Il TSAP, a fondamento della decisione (e per quanto rileva in questa sede), osservava che: a) nella specie, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito era decennale in considerazione del comma terzo dell’art. 2947 c.c. e del relativo termine di cui al reato di inondazione colposa (artt. 426 e 449 c.p.) contestato al funzionario del Ministero responsabile (Ing.

Mattiolo) – reato cui andava ricondotto il fatto dannoso - , tenuto conto di quanto disposto dall’art. 157 c.p. nella formulazione vigente all’epoca dei fatti; b) tale termine prescrizionale decorreva dal “momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza dell’incidenza causale del danno lamentato”; c) nel caso di specie, “facendo uso dell’ordinaria diligenza”, i danneggiati, non costituiti parti civili nel processo penale, “ben avrebbe potuto conoscere l’esistenza del processo penale, a carico del funzionario del Ministero responsabile, per il quale era avvenuto il decreto di rinvio a giudizio nell’anno 2000 [21 dicembre 2000], al quale era stata data ampia risonanza dalla stampa”; d) pertanto, il termine di prescrizione decennale dell’azione risarcitoria, promossa solo in sede civile, decorrente “dalla data del rinvio a giudizio dell’ing.

Mattiolo“, “era già abbondantemente decorso” allorquando la parte danneggiata, prima di instaurare il giudizio dinanzi al TRAP, avevano inviato nel 2015 una “lettera di messa in mora”, quale unico atto interruttivo della prescrizione.

3. – Il Ministero delle infrastrutture e trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) ha resistito con controricorso.

4. – Proposta dalla Prima Presidente la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza dei ricorrenti, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.

La ricorrente ha, poi, depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l’unico motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., per aver il TSAP erroneamente applicato, al caso di specie, il principio (enunciato già Cass., S.U., n. 2146/2021 e Cass., S.U., n. 4115/2022) secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui i danneggiati dall’esondazione di un fiume hanno avuto, usando l’ordinaria diligenza, la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico scientifica dell’incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche, reputando che tale conoscenza (o conoscibilità) si dovesse correlare al rinvio a giudizio, nel dicembre 2000, del funzionario ministeriale per il reato di inondazione colposa.

I ricorrenti argomentano diffusamente (anche con ampi richiami ad un parere pro veritate , prodotto unitamente al deposito del ricorso) sulla falsa applicazione, da parte del TSAP, della disciplina codicistica in materia di prescrizione in ragione della anzidetta ratio decidendi , che non sarebbe pertinente alla fattispecie concreta [alluvione durata tre giorni, per la quale sono intervenuti una legge statale (n. 505/1992) e una regionale (n. 17/1993), che hanno erogato provvidenza ai soggetti danneggiati, nonché un successivo processo penale] e che si sarebbe fondata su una “concretizzazione della clausola generale della ordinaria diligenza totalmente errata” (perché non rapportata al profilo scientifico del nesso causale fra errore progettuale e manutenzione dell’opera pubblica, ma sul diverso fatto del rinvio a giudizio del tecnico responsabile dell’opera) e per aver preteso dai danneggiati non già l’ordinaria diligenza, bensì “una speciale superiore perizia sul nesso causale, richiedibile soltanto ai maggiori tra gli esperti del campo”.

La corretta applicazione dell’art. 2935 c.c. – sostengono i ricorrenti – avrebbe dovuto far risalire la “conoscenza o conoscibilità di detto nesso causale … ad epoca successiva a quella della definizione del processo penale”, ossia alla sentenza dell’11 febbraio 2008 della Corte di appello di Perugia o alla sentenza di quest’ultima confermativa pronunciata dalla Cassazione nel febbraio 2009, con conseguente tempestività dell’azione risarcitoria (promossa con ricorso notificato il 25 ottobre 2018) in ragione dell’atto interruttivo del marzo 2015.

2. – Preliminarmente all’esame del motivo va rilevata l’inammissibilità della produzione, avvenuta insieme al deposito del ricorso, del parere pro veritate a firma del prof. [OSCURATO:PERSONA], in quanto non riconducibile nel novero degli atti e documenti, non già prodotti nei precedenti gradi del processo, che, ai sensi dell’art.372 c.p.c., riguardano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso.

Rilievo che, tuttavia, non si presta ad avere significative conseguenze effettuali sul piano difensivo, poiché la gran parte delle argomentazioni contenute nel parere è stata trasfusa nel corpo dello stesso ricorso e, dunque, fatte proprie dalla difesa dei ricorrenti (in termini analoghi, in controversia sovrapponibile alla presente, si è espressa Cass., S.U., 30 novembre 2023, n. 33468, sebbene nell’occasione la produzione del parere sia stata effettuata unitamente alla memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.).

3. – Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover ribadire quanto già deciso, da ultimo, dalla citata Cass., S.U., n. 33468/2023 in controversia, come detto, sovrapponibile alla presente, ossia: a) originata da domanda di risarcimento danni conseguenti all’esondazione del fiume Tronto avvenuta nell’aprile 1992, che è stata rigettata dal TRAP in accoglimento di eccezione di prescrizione decennale con dies a quo di decorrenza dal rinvio a giudizio, nel dicembre 2000, del funzionario ministeriale al quale era stato contestato il reato di inondazione colposa; b) conferma in appello della sentenza del TRAP da parte del TSAP; c) riscorso per cassazione da parte dei danneggiati, originari attori, fondato su impianto difensivo in buona parte analogo a quello del ricorso in esame.

Va, peraltro, evidenziato che l’orientamento espresso dalla richiamata Cass., S.U., n. 33468/2023 è in continuità con quello già affermato da altre, ormai numerose, pronunce di queste Sezioni Unite nella medesima vicenda e rispetto alla stessa questione del termine di decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria (Cass., S.U., n. 22838/2022, n. 22839/2022, n. 22840/2022, n. 5973/2023, n. 5974/2023, n. 5976/2023, n. 5977/2023 e n. 5978/2023).

Sicché, ad ulteriore conferma di detto indirizzo, varrà rammentare, anzitutto, il consolidato principio secondo cui, ai sensi dell’art. 2935 c.c., in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe potuto avere, usando l’ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (tra le molte: Cass., S.U. n. 576/2008; Cass. n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass. n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020).

E tanto può avvenire anche a seguito delle iniziative giudiziarie e delle decisioni che facciano insorgere in capo ai danneggiati l’affidamento su tale rapportabilità (dunque, anche in via potenziale) desumibile dall’adottato provvedimento di rinvio a giudizio dell’imputato o dalla sua condanna in sede penale all’esito del giudizio di primo grado (e non anche dalla semplice instaurazione del procedimento penale e durante il tempo delle relative indagini da parte del P.M.), con esclusione, quindi, della necessità dell’effettivo accertamento, in via definitiva, della sussistenza od esclusione di tale nesso eziologico (in tal senso, quindi, come anche messo specificamente in rilievo dalla citata Cass., S.U., n. 33468/2023, vanno confutate le argomentazioni esposte a sostegno delle ragioni del ricorso e tratte dal ricordato parere pro veritate).

Il principio appena richiamato si salda, poi, con quello per cui l’accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito, la quale, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti in termini di vizio di sussunzione –quale vizio che è stato dedotto con il ricorso – ove, nella presente fattispecie, si faccia decorrere la prescrizione dal momento di mera percezione dell’episodio di natura meteorologica determinate l’esondazione – cfr. Cass., S.U., n. 2146/2021 – ovvero si ometta l’indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la norma diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti: Cass., S.U. n. 4115/2022) o in difetto di vizi della motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione alla vigente disposizione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (nei termini indicati da Cass., S.U., n. 8053/2014 e successive conformi), non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l’esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (ex art. 2935 c.c.).

Sicché, avuto riguardo al caso di specie, deve ritenersi che non sindacabile l’accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio dell’ing.

Mattiolo (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa” e p. 5 della sentenza impugnata) un elemento sintomatico della conoscibilità da parte degli odierni ricorrenti - secondo canoni di ordinaria diligenza - della riconducibilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche riferibili ad un dipendente del Ministero, sì da consentire alle parti danneggiate di attivarsi contro il Mattiolo e/o il Ministero competente per conseguire il risarcimento dei danni.

4. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

5. - La decisione assunta dal Collegio è integralmente conforme (non soltanto per ciò che attiene all’esito del ricorso, ma anche per le ragioni che tale esito sostengono, relative alla maturazione del termine prescrizionale per l’esercizio del diritto al risarcimento del danno) alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata e, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro

5.000. L’art. 380-bis, comma terzo, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica, infatti, un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., S.U., n. 27195/2023; Cass., S.U., n. 28540/2023).

I ricorrenti, dunque, vanno, altresì, condannati al pagamento della somma, equitativamente determinata, di euro 2.500,00 in favore della controparte e di una ulteriore somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00, in favore del controricorrente Ministero e al pagamento dell’ulteriore importo di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13878/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. BATTISTI,5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI (ià Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato digitalmente all’indirizzo “[OSCURATO:EMAIL]”, rappresentato e difeso exlege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIB.SUP. [OSCURATO:PERSONA] n. 54/2023 depositata il 16/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] (TSAP), resa pubblica in data 16 marzo 2023, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] (TRAP) presso la Corte di appello di Roma che, a sua volta, accogliendo l’eccezione di prescrizione decennale del diritto azionato avanzata dal convenuto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ne aveva respinto il ricorso proposto al fine di ottenere la condanna di detto Ministero al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’esondazione del fiume Tronto, nelle Marche, avvenuta tra l’8 e il 10 aprile 1992. 2. – Il TSAP, a fondamento della decisione (e per quanto rileva in questa sede), osservava che: a) nella specie, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito era decennale in considerazione del comma terzo dell’art. 2947 c.c. e del relativo termine di cui al reato di inondazione colposa (artt. 426 e 449 c.p.) contestato al funzionario del Ministero responsabile (Ing. Mattiolo) – reato cui andava ricondotto il fatto dannoso - , tenuto conto di quanto disposto dall’art. 157 c.p. nella formulazione vigente all’epoca dei fatti; b) tale termine prescrizionale decorreva dal “momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza dell’incidenza causale del danno lamentato”; c) nel caso di specie, “facendo uso dell’ordinaria diligenza”, i danneggiati, non costituiti parti civili nel processo penale, “ben avrebbe potuto conoscere l’esistenza del processo penale, a carico del funzionario del Ministero responsabile, per il quale era avvenuto il decreto di rinvio a giudizio nell’anno 2000 [21 dicembre 2000], al quale era stata data ampia risonanza dalla stampa”; d) pertanto, il termine di prescrizione decennale dell’azione risarcitoria, promossa solo in sede civile, decorrente “dalla data del rinvio a giudizio dell’ing. Mattiolo“, “era già abbondantemente decorso” allorquando la parte danneggiata, prima di instaurare il giudizio dinanzi al TRAP, avevano inviato nel 2015 una “lettera di messa in mora”, quale unico atto interruttivo della prescrizione. 3. – Il Ministero delle infrastrutture e trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) ha resistito con controricorso. 4. – Proposta dalla Prima Presidente la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza dei ricorrenti, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio. La ricorrente ha, poi, depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l’unico motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., per aver il TSAP erroneamente applicato, al caso di specie, il principio (enunciato già Cass., S.U., n. 2146/2021 e Cass., S.U., n. 4115/2022) secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui i danneggiati dall’esondazione di un fiume hanno avuto, usando l’ordinaria diligenza, la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico scientifica dell’incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche, reputando che tale conoscenza (o conoscibilità) si dovesse correlare al rinvio a giudizio, nel dicembre 2000, del funzionario ministeriale per il reato di inondazione colposa. I ricorrenti argomentano diffusamente (anche con ampi richiami ad un parere pro veritate , prodotto unitamente al deposito del ricorso) sulla falsa applicazione, da parte del TSAP, della disciplina codicistica in materia di prescrizione in ragione della anzidetta ratio decidendi , che non sarebbe pertinente alla fattispecie concreta [alluvione durata tre giorni, per la quale sono intervenuti una legge statale (n. 505/1992) e una regionale (n. 17/1993), che hanno erogato provvidenza ai soggetti danneggiati, nonché un successivo processo penale] e che si sarebbe fondata su una “concretizzazione della clausola generale della ordinaria diligenza totalmente errata” (perché non rapportata al profilo scientifico del nesso causale fra errore progettuale e manutenzione dell’opera pubblica, ma sul diverso fatto del rinvio a giudizio del tecnico responsabile dell’opera) e per aver preteso dai danneggiati non già l’ordinaria diligenza, bensì “una speciale superiore perizia sul nesso causale, richiedibile soltanto ai maggiori tra gli esperti del campo”. La corretta applicazione dell’art. 2935 c.c. – sostengono i ricorrenti – avrebbe dovuto far risalire la “conoscenza o conoscibilità di detto nesso causale … ad epoca successiva a quella della definizione del processo penale”, ossia alla sentenza dell’11 febbraio 2008 della Corte di appello di Perugia o alla sentenza di quest’ultima confermativa pronunciata dalla Cassazione nel febbraio 2009, con conseguente tempestività dell’azione risarcitoria (promossa con ricorso notificato il 25 ottobre 2018) in ragione dell’atto interruttivo del marzo 2015. 2. – Preliminarmente all’esame del motivo va rilevata l’inammissibilità della produzione, avvenuta insieme al deposito del ricorso, del parere pro veritate a firma del prof. [OSCURATO:PERSONA], in quanto non riconducibile nel novero degli atti e documenti, non già prodotti nei precedenti gradi del processo, che, ai sensi dell’art.372 c.p.c., riguardano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso. Rilievo che, tuttavia, non si presta ad avere significative conseguenze effettuali sul piano difensivo, poiché la gran parte delle argomentazioni contenute nel parere è stata trasfusa nel corpo dello stesso ricorso e, dunque, fatte proprie dalla difesa dei ricorrenti (in termini analoghi, in controversia sovrapponibile alla presente, si è espressa Cass., S.U., 30 novembre 2023, n. 33468, sebbene nell’occasione la produzione del parere sia stata effettuata unitamente alla memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.). 3. – Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover ribadire quanto già deciso, da ultimo, dalla citata Cass., S.U., n. 33468/2023 in controversia, come detto, sovrapponibile alla presente, ossia: a) originata da domanda di risarcimento danni conseguenti all’esondazione del fiume Tronto avvenuta nell’aprile 1992, che è stata rigettata dal TRAP in accoglimento di eccezione di prescrizione decennale con dies a quo di decorrenza dal rinvio a giudizio, nel dicembre 2000, del funzionario ministeriale al quale era stato contestato il reato di inondazione colposa; b) conferma in appello della sentenza del TRAP da parte del TSAP; c) riscorso per cassazione da parte dei danneggiati, originari attori, fondato su impianto difensivo in buona parte analogo a quello del ricorso in esame. Va, peraltro, evidenziato che l’orientamento espresso dalla richiamata Cass., S.U., n. 33468/2023 è in continuità con quello già affermato da altre, ormai numerose, pronunce di queste Sezioni Unite nella medesima vicenda e rispetto alla stessa questione del termine di decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria (Cass., S.U., n. 22838/2022, n. 22839/2022, n. 22840/2022, n. 5973/2023, n. 5974/2023, n. 5976/2023, n. 5977/2023 e n. 5978/2023). Sicché, ad ulteriore conferma di detto indirizzo, varrà rammentare, anzitutto, il consolidato principio secondo cui, ai sensi dell’art. 2935 c.c., in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe potuto avere, usando l’ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (tra le molte: Cass., S.U. n. 576/2008; Cass. n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass. n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020). E tanto può avvenire anche a seguito delle iniziative giudiziarie e delle decisioni che facciano insorgere in capo ai danneggiati l’affidamento su tale rapportabilità (dunque, anche in via potenziale) desumibile dall’adottato provvedimento di rinvio a giudizio dell’imputato o dalla sua condanna in sede penale all’esito del giudizio di primo grado (e non anche dalla semplice instaurazione del procedimento penale e durante il tempo delle relative indagini da parte del P.M.), con esclusione, quindi, della necessità dell’effettivo accertamento, in via definitiva, della sussistenza od esclusione di tale nesso eziologico (in tal senso, quindi, come anche messo specificamente in rilievo dalla citata Cass., S.U., n. 33468/2023, vanno confutate le argomentazioni esposte a sostegno delle ragioni del ricorso e tratte dal ricordato parere pro veritate). Il principio appena richiamato si salda, poi, con quello per cui l’accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito, la quale, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti in termini di vizio di sussunzione –quale vizio che è stato dedotto con il ricorso – ove, nella presente fattispecie, si faccia decorrere la prescrizione dal momento di mera percezione dell’episodio di natura meteorologica determinate l’esondazione – cfr. Cass., S.U., n. 2146/2021 – ovvero si ometta l’indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la norma diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti: Cass., S.U. n. 4115/2022) o in difetto di vizi della motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione alla vigente disposizione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (nei termini indicati da Cass., S.U., n. 8053/2014 e successive conformi), non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l’esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (ex art. 2935 c.c.). Sicché, avuto riguardo al caso di specie, deve ritenersi che non sindacabile l’accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio dell’ing. Mattiolo (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa” e p. 5 della sentenza impugnata) un elemento sintomatico della conoscibilità da parte degli odierni ricorrenti - secondo canoni di ordinaria diligenza - della riconducibilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche riferibili ad un dipendente del Ministero, sì da consentire alle parti danneggiate di attivarsi contro il Mattiolo e/o il Ministero competente per conseguire il risarcimento dei danni. 4. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. 5. - La decisione assunta dal Collegio è integralmente conforme (non soltanto per ciò che attiene all’esito del ricorso, ma anche per le ragioni che tale esito sostengono, relative alla maturazione del termine prescrizionale per l’esercizio del diritto al risarcimento del danno) alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata e, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000. L’art. 380-bis, comma terzo, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica, infatti, un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., S.U., n. 27195/2023; Cass., S.U., n. 28540/2023). I ricorrenti, dunque, vanno, altresì, condannati al pagamento della somma, equitativamente determinata, di euro 2.500,00 in favore della controparte e di una ulteriore somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00, in favore del controricorrente Ministero e al pagamento dell’ulteriore importo di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u
Sentenza Cassazione n. 09942/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris