CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 25242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Albenga (SV), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, emessa in data 11/12/22020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva di replica nell'interesse del ricorrente, inviata a mezzo pec in data 06/05/2022, con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Savona in composizione monocratica in data 14/02/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 491 cod. pen., in Savona in data anteriore e prossima al 23/10/2015. 2. In data 23/02/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto il Reale è stato ritenuto l'unico soggetto che avrebbe potuto beneficiare del testamento falso, interpretazione che contrasta con la disposizione normativa, la quale individua unicamente il soggetto che fa uso dell'atto, sapendolo falso; la Corte di merito, inoltre, non ha considerato le versione dell'imputato e le modalità di ritrovamento del testamento, tralasciando anche gli elementi in favore dello stesso; in ogni caso, nessuna motivazione risulta esplicitata per quanto riguarda il concorso del Reale nell'altrui condotta di falsificazione e, quindi, la sua consapevolezza e la prova del dolo; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto il Reale non è stato ritenuto meritevole della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.,- posto che la sua rinuncia ad avvalersi del testamento manifesta la volontà risarcitoria, oltre ad una sua positiva condotta, per essersi egli efficacemente adoperato ad elidere o attenuare le conseguenze del reato stesso; non a caso, infatti, le persone offese hanno abdicato a qualsiasi richiesta risarcitoria per non aver subito alcun danno; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in contrasto con gli insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte di merito omesso ogni motivazione sul giudizio prognostico negativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente all'ultimo motivo. 1.La vicenda ha per oggetto la falsificazione del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], pubblicato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui veniva nominato erede universale [OSCURATO:PERSONA]; tale testamento, recante la data del 19/03/2014, contrastava con il contenuto di altro testamento, datato 26/04/2002, con cui la de cuius aveva nominato erede universale il suo compagno, [OSCURATO:PERSONA]; la figlia e la nipote di quest'ultimo sporgevano denuncia in base alla circostanza che la Milani, alla data in cui era stato redatto il testamento che nominava erede universale l'odierno ricorrente, era ricoverata in ospedale; la consulenza grafologica redatta su incarico delle persone offese accertava che il testamento denunciato come falso non era stato redatto dalla de cuius, ed alle stesse conclusioni perveniva il consulente incaricato dal pubblico ministero. La sentenza di merito ha ritenuto che il Reale - pur non essendo, pacificamente, colui il quale aveva redatto il falso testamento - era l'unico che ne avrebbe beneficiato; appariva - secondo la Corte di merito - del tutto non verosimile che la Milani, in pessime condizioni di salute, si fosse preoccupata di modificare le proprie disposizioni testamentarie, peraltro in favore del Reale, con la cui famiglia i rapporti si erano da tempo deteriorati a causa di un debito non onorato dal padre del ricorrente, sicché un gesto di liberalità di tale portata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna plausibilità. Di contro - ha proseguito la Corte territoriale - il Reale aveva scelto proprio la data del suo matrimonio per conferire credibilità al gesto della testatrice, giustificando il ritardo nel ritrovamento del testamento con la circostanza che lo stesso era rimasto occultato all'interno del portafogli che la Milani gli aveva regalato per il matrimonio; peraltro - secondo la motivazione della sentenza impugnata - appare strano che la testatrice avesse occultato un documento di tale portata in un portafoglio, nominando erede universale un soggetto estraneo, in luogo del suo compagno, già nominato erede universale nel testamento del 2002, senza fare alcuna menzione di tale precedente disposizione nel testamento del 2014; ciò a dimostrazione del fatto che, evidentemente, il Reale ignorava la precedente disposizione testamentaria, altrimenti ne avrebbe fatto menzione nel documento. Quanto alla rinuncia alla quota dell'immobile in Milano, di proprietà per due terzi della nipote della de cuius, la sentenza impugnata ha ritenuto che si fosse trattato di un mero stratagemma dell'imputato, che peraltro versava in difficoltà economiche, allo scopo di tentare di ottenere almeno una parte del patrimonio della Milani, alla cui nipote aveva tentato, in ogni caso, di accollare le spese notarili. Alla luce della esposta sintesi della motivazione della sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso non può che essere qualificato come inammissibile, posto che con esso si reiterano le medesime argomentazioni già sottoposte al giudice del gravame, che ha fornito una valutazione logica e congrua con le risultanze processuali, apparendo insuperabile l'argomento basato sull'interesse del solo ricorrente a far falsificare il documento, anche alla luce della sua difficile situazione economica e delle ulteriori circostanze valutate dalla Corte di merito. Sotto tale aspetto, infatti, occorre ricordare che "In tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Ne consegue che il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per sé non convincente." (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 10/01/2017, P.G. in proc. Lin, Rv. 269287). Nel caso che occupa, come detto, la sentenza non si è limitata ad individuare l'interesse del ricorrente, alla luce delle sue condizioni economiche, ma ha messo adeguatamente in collegamento tra loro le molteplici circostanze indiziarie emerse, a partire dalla indiscutibile ed incontestata falsità del documento pubblicato in data 2/10/2015, analizzando i peculiari ed implausibili connotati della vicenda, di cui la difesa mira, in sostanza, ad accreditare una ricostruzione alternativa, come noto preclusa in sede di legittimità. La valenza indiziaria complessiva, infatti, deve essere considerata non in relazione ai singoli elementi circostanziali, ma alla luce del collegamento logico 9 che la sentenza ha operato tra le circostanze indiziarie ben specificate - quali il ricovero in ospedale della Milani al momento della redazione apparente del secondo testamento; l'aver escluso dal secondo testamento il compagno, nominato in precedenza erede universale, senza alcuna menzione di tale precedente volontà; i rapporti tesi tra la famiglia dell'imputato e la Milani -, dovendosi apprezzare la rilevanza dell'interesse in capo al ricorrente sia alla luce del detto compendio indiziario, sia alla luce della valutazione di implausibilità della versione da questi fornita. Non vi è dubbio, infatti, che - fermo restando il diritto dell'imputato di fornire, in chiave difensiva la propria versione dei fatti - la connotazione di evidente implausibilità di tale versione, da parte del giudice di merito, se sorretta da congrua motivazione - come nel caso in esame - costituisce un tassello per la ricostruzione del quadro probatorio, nel senso di rafforzare la valenza della ricostruzione logica degli elementi analizzati, anche alla luce di una specifica motivazione, da parte dell'imputato, alla commissione della condotta a lui ascritta. Né corretto appare il richiamo alla disposizione di cui all'art. 491, comma secondo cod. pen., posto che il Reale ha sicuramente concorso nella falsificazione, quale mandante e/o ideatore, avendo conferito a terzi non ..:, -- identificati il compito di provvedere alla materiale falsificazione del documento, sicché la disposizione citata non è sicuramente applicabile al ricorrente, posto che riguarda unicamente coloro che a nessun titolo sono concorsi nella falsità. 2. Quanto alla invocata circostanza attenuante, essa va sicuramente esclusa sotto l'aspetto del risarcimento del danno e delle restituzioni - di cui alla prima parte dell'art. 62 n. 6 cod. pen., posto che la riparazione del danno, in tal caso, deve essere integrale e deve avvenire prima del giudizio (Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, S., Rv. 282321). La motivazione della Corte territoriale sul punto - avendo sottolineato la mancata attivazione del ricorrente, funzionale a risarcire i danni cagionati alle persone offese con la pubblicazione del testamento falsificato - appare del tutto in linea con l'orientamento ermeneutico di questa Corte regolatrice. Quanto alle condotte riparatorie, di cui alla seconda parte della disposizione citata, il ricorso appare del tutto generico. Come noto, le due circostanze attenuanti menzionate dall'art. 62, n. 6, cod. pen. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) hanno sfere di applicazione autonome, in quanto la prima è correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile, mentre l'altra si collega al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata, ossia la lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma incriminatrice. (Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C., Rv. 260290; Sez. 1, n. 27542 del 27/05/2010, Galluccio, Rv. 247710; Sez. 1, n. 17637 del 06/04/2005, Avitabile, Rv. 231575). Nel caso in esame la disposizione tutela la fede pubblica, intesa come l'affidamento che i consociati hanno in determinati atti, redatti e/o conservati con specifiche modalità, non comprendendosi come la rinuncia ad avvalersi del testamento possa positivamente incidere su tale lesione, già perfezionatasi con la redazione de documento falso, poi successivamente utilizzato con la pubblicazione, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. civ. Va, infatti, considerato che con la pubblicazione il falso testamento olografo viene destinato a produrre effetti nell'ambito dei rapporti giuridici inerenti alla successione della persona cui viene attribuito, ed é irrilevante il fatto che non segua, poi, alcuna iniziativa diretta a far valere delle pretese in base al documento falso, in quanto tale evenienza risulta estranea alla volontà del colpevole e condizionata dalle successive informazioni e contestazioni che possono sconsigliare l'utilizzazione dell'atto falso.Non a caso, infatti, il motivo di ricorso si sofferma sulla dichiarazione delle persone offese, volta ad abdicare a qualsiasi pretesa risarcitoria, confondendo in maniera palese la diversa sfera di operatività delle due distinte circostanze attenuanti. 3. Fondato risulta, invece, il terzo motivo di ricorso: la sentenza impugnata ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena alla luce del mancato risarcimento del danno e della insufficienza della incensuratezza. L'obbligo di motivazione in tema di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere incentrato sulle specifiche ragioni dimostrative di una prognosi sfavorevole, intesa come intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (Sez. 3, n. 34658 del 25/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282085). Nel caso di specie, quindi, la constatazione della insufficienza della incensuratezza dell'imputato, e, a maggior ragione la mancanza di un risarcimento, confliggono apertamente con la necessità di formulare una prognosi sfavorevole che sia diretta al futuro e prospetti il ragionevole e prevedibile perseverare dell'imputato in condotte illecite. Tanto più nel caso in esame, in cui al Reale erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, non potendo, quindi, neanche ritenersi implicitamente richiamati profili di pericolosità sociale altrimenti valutati. Sotto tale aspetto, quindi, la motivazione della Corte di merito appare contraddittoria ed irragionevole, per cui la sentenza va annullata sul punto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile alla luce delle precedenti argomentazioni. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame ad altra