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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31651/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le doglianze proposte nei confronti della sentenza della Corte d'appello che ha rigettato l'istanza di revisione non superano la soglia di ammissibilità in quanto si si atteggiano come rivolte a chiedere una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi posti a fondamento dell'istanza di revisione che sono stati accuratamente valutati dalla Corte di appello con motivazione che non presenta fratture logiche e risulta aderente agli elementi raccolti nel corso del procedimento; segnatamente la Corte d'appello ha ritenuto che l'elemento di divergenza tra i due giudizi allegati a sostegno dell'istanza di revisione era giustificato dalla diversità dei riti prescelti: invero nella sentenza emessa all'esito di procedimento "ordinario" a carico del Lombardozzi in merito alla rapina commessa ai danni della tabaccheria di "[OSCURATO:PERSONA]" si faceva riferimento ad alcuni tabulati acquisiti ma ritenuti non utilizzabili, mentre la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare di Tivoli, oggetto della richiesta di revisione, analizzava in maniera esplicita il contenuto di tali tabulati che confortava in modo decisivo il quadro indiziario a carico del ricorrente; la Corte di merito, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, ha pertanto ritenuto che la diversità allegata non derivassero dall'incompatibilità tra i fatti storici accertati dalle due diverse sentenze ma fosse stato invece generato dalle - fisiologiche - diverse valutazioni giustificate dalla diversa estensione del compendio probatorio utilizzabile nei due processi dovuta alla scelta dei riti, uno ordinario e l'altro a prova contratta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R9qchione [OSCURATO:PERSONA] 747-7,,"-T 7i7"-• ;r" ( • íN C, A: L'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le doglianze proposte nei confronti della sentenza della Corte d'appello che ha rigettato l'istanza di revisione non superano la soglia di ammissibilità in quanto si si atteggiano come rivolte a chiedere una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi posti a fondamento dell'istanza di revisione che sono stati accuratamente valutati dalla Corte di appello con motivazione che non presenta fratture logiche e risulta aderente agli elementi raccolti nel corso del procedimento; segnatamente la Corte d'appello ha ritenuto che l'elemento di divergenza tra i due giudizi allegati a sostegno dell'istanza di revisione era giustificato dalla diversità dei riti prescelti: invero nella sentenza emessa all'esito di procedimento "ordinario" a carico del Lombardozzi in merito alla rapina commessa ai danni della tabaccheria di "[OSCURATO:PERSONA]" si faceva riferimento ad alcuni tabulati acquisiti ma ritenuti non utilizzabili, mentre la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare di Tivoli, oggetto della richiesta di revisione, analizzava in maniera esplicita il contenuto di tali tabulati che confortava in modo decisivo il quadro indiziario a carico del ricorrente; la Corte di merito, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, ha pertanto ritenuto che la diversità allegata non derivassero dall'incompatibilità tra i fatti storici accertati dalle due diverse sentenze ma fosse stato invece generato dalle - fisiologiche - diverse valutazioni giustificate dalla diversa estensione del compendio probatorio utilizzabile nei due processi dovuta alla scelta dei riti, uno ordinario e l'altro a prova contratta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R9qchione [OSCURATO:PERSONA] 747-7,,"-T 7i7"-• ;r" ( • íN C, A: L'
Sentenza Cassazione n. 31651/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris