CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 26916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in esito a udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen. disponeva, testualmente: "Il GIP manda al PM perché il teste indicato dall'opponente nei termini di legge".2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Treviso, deducendo l'abnormità del provvedimento per non avere indicato con l'adeguata precisione l'indagine suppletiva da compiere ed il termine per il suo compimento ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Deve ricordarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, l'abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell'atto al sistema normativo dovuta a difetti che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto processuale, ed uno di natura funzionale, allorché, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l'atto è emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da determinare una stasi irreversibile del processo (Sez. U, n. 26 del 26/01/2000, Magnani; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni). Nel caso in esame, se, da un lato, il provvedimento impugnato, incomprensibilmente incompleto oltre ogni misura, lascid comunque desumere la volontà del Giudice per le indagini preliminari di disporre indagini ulteriori rientranti nello schema processuale di cui all'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., dall'altro, la genericità della indicazione - a fronte di una istanza di opposizione nella quale si chiedeva l'escussione di tre soggetti e non uno - e l'assenza di un termine per il compimento dell'atto, determina una stasi irreversibile del procedimento, di fatto impedendo al Pubblico ministero di procedere allo svolgimento delle ulteriori indagini nel senso richiesto. Dal che, l'abnormità dell'atto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].edo Mantovano Ink41‘, [OSCURATO:PERSONA]